TAR Lombardia, Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 4148
Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dei progettisti, l’O.e. può certificare anche attività di riprogettazione che non costituiscono le attività originarie, in quanto nei lavori complessi la progettazione può essere suddivisa e l’unico elemento decisivo è il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Guida alla lettura
La sentenza in esame affronta – tra gli altri – un tema dibattuto nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa e anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla possibilità di spendere, ai fini della partecipazione a procedure di gara, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, certificazione di servizi professionali svolti da un progettista del gruppo di lavoro.
In particolare, la fattispecie posta all’esame del G.A. di primo grado è riferita all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso il depuratore di Milano Nosedo. Ancora più nel dettaglio, la legge di gara prevedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, quello di “Aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID come meglio riportato nella seguente tabella: Categoria e ID delle opere: S.03; Corrispondenza l. 143/49: Ig 9; Valore delle opere: 9.008.099,26 € Valore delle opere complessivo minimo:13.512.148,89 €”.
L’O.e., per il quale insisteva la proposta di aggiudicazione, in sede di comprova del requisito, ha depositato apposita certificazione attestante che un progettista del gruppo avesse svolto i servizi professionali per il progetto “Lavori di realizzazione 1° lotto dell’impianto di depurazione di Trento 3 – Versione sottomonte con rettifica strada S.S. n.12” attinenti sia alla progettazione definitiva ed esecutiva per il valore di €. 20.095.420,42 da marzo 2019 ad aprile 2022.
Secondo la ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione risulta viziato, in quanto l’O.e. – poi risultato aggiudicatario – ai fini della comprova del requisito di capacità tecnico-professionale, avrebbe dichiarato di aver svolto attività professionale che – in realtà – è stata eseguita da altro soggetto, al quale è stato affidato un servizio di “riprogettazione strutturale ed esecutiva, progettazione struttura e costruttiva ed assistenza al cantiere”.
In sostanza, il ricorrente, nel proprio atto, ha sostenuto che il professionista non ha svolto direttamente l’attività progettuale perché eseguita – in parte e attraverso apposito contratto – da altro professionista.
Sul punto, il G.A., nella sentenza in esame, ha voluto chiarire che “se si fosse trattato di un’appropriazione della paternità di lavori altrui, il fatto avrebbe avuto anche profili penali o civili che non risultano in alcun modo allegati”. Venendo al cuore dell’eccezione rilevata dall’O.e. ricorrente, il G.A. ha precisato che: “L’attribuibilità delle opere indicate alla progettazione definitiva ed esecutiva è irrilevante in quanto il bando di gara fa riferimento a servizi di architettura e ingegneria e non a progettazione definitiva od esecutiva. In ogni caso la qualificazione non va effettuata sulla base dei progetti approvati ma sulla natura delle opere svolte alla luce della definizione che di progettazione definitiva ed esecutiva fornisce la normativa, in quanto il bando non richiede come requisito la progettazione in uno specifico lavoro. Da ciò consegue che possono essere oggetto di certificazione anche attività di riprogettazione che non costituiscono le attività originarie, in quanto nei lavori complessi la progettazione può essere suddivisa e l’unico elemento decisivo è il possesso dei requisiti richiesti dal bando”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2025, proposto da
Torricelli S.r.l., Facchetti Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B24CDF2DDB, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Baseggio, Elisa Valeriani, Antonella Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria 9;
nei confronti
Cogei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi, Anna Cristina Salzano, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Cassamagnaghi in Milano, via Durini 20;
Beccaceci S.R.L, non costituito in giudizio;
Trento Tre S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Perona, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione della “Gara n. 26/2024/apl-bis. Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso il depuratore di Milano Nosedo (cup: j42e24000160005 - cig: b24cdf2ddb)”;
- di tutti i verbali di gara e relativi allegati e della proposta di aggiudicazione;
- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale; con declaratoria d'inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato tra MM s.p.a. ed il RTI aggiudicatario;
e con domanda di subentro del raggruppamento tra le società ricorrenti nell'aggiudicazione e nel contratto eventualmente nelle more stipulato ai sensi dell'art. 121 c.p.a.
o, alternativamente
nell'ipotesi in cui non fosse possibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, per il ristoro di tutti i danni subiti e subendi dalle ricorrenti in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mm S.p.A. e di Cogei S.r.l. e di Trento Tre S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Le società ricorrenti, partecipanti alla “Gara n. 26/2024/apl-bis. Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso il depuratore di Milano Nosedo (cup: j42e24000160005 - cig: b24cdf2ddb)”, hanno impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
MOTIVO UNICO: Violazione e falsa applicazione del punto 6.1.3 del disciplinare di gara in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti incaricati. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erronea presupposizione. Illogicità e irragionevolezza manifesta.
Il motivo di impugnazione è suddiviso nei seguenti profili di impugnazione.
A. Impossibilità e, comunque, inutilità della dichiarazione relativa al possesso del requisito di progettazione nella categoria S.03 relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva rilasciata dalla società consortile Trento Tre.
B. Difetti delle dichiarazioni relative al possesso del requisito di progettazione rilasciate dalle società consortile Trento Tre e dalla società Alfa Solutions.
C. Difetti delle dichiarazioni relative al possesso del requisito di progettazione nella categoria IA.04.
Nel corso del giudizio è stata chiamata in causa la società - Trento Tre s.c.a.r.l. a seguito dell’ordinanza 11/06/2025 n. 2255.
La stazione appaltante, la controinteressata Cogei s.r.l. e - Trento Tre s.c.a.r.l. hanno chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta il requisito di progettazione nella categoria S.03 relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva rilasciata dalla società consortile Trento Tre, è infondato.
2.1 Il Capitolato di gara richiede al punto 6.1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
i. Aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID come meglio riportato nella seguente tabella: Categoria e ID delle opere: S.03; Corrispondenza l. 143/49: Ig 9; Valore delle opere: 9.008.099,26 € Valore delle opere complessivo minimo:13.512.148,89 €.
La controinteressata ha depositato certificazione rilasciata dalla società Trento Tre s.c.a.r.l. attestante che un progettista del gruppo ha svolto i seguenti servizi professionali per il progetto “Lavori di realizzazione 1° lotto dell’impianto di depurazione di Trento 3 – Versione sottomonte con rettifica strada S.S. n.12” attinenti sia alla progettazione definitiva che esecutiva per il valore di €. 20.095.420,42 da marzo 2019 ad aprile 2022.
La ricorrente contesta in primo luogo che si tratti di lavori di progettazione definitiva/esecutiva in quanto la ricorrente Torricelli s.r.l. era parte del RTI aggiudicatario di detti lavori per cui è in grado di dimostrare documentalmente e (quindi) inequivocabilmente che, per quell’opera, tanto la progettazione definitiva quanto quella esecutiva sono state svolte da altri soggetti.
In merito occorre premettere che per la realizzazione di quell’impianto di depurazione vennero costituite due distinte società di progetto in forma consortile: una formata dagli o.e. “edili”, denominata Trento Tre s.c.a.r.l., e una dagli o.e. “impiantisti”, denominata Titola s.c.a.r.l., di cui Torricelli s.r.l. fa parte, per cui deve escludersi che ogni attività di progettazione relativi al depuratore di Trento sia imputabile alla ricorrente od al suo raggruppamento in quanto la società Trento Tre ha operato autonomamente.
La società Trento Tre, di cui Torricelli non fa parte, ha affidato a Holzner & Bertagnolli Engineering S.r.l., con contratto (privato) 26/03/2019 la “riprogettazione strutturale ed esecutiva, la progettazione struttura e costruttiva ed assistenza al cantiere” le cui opere sono indicate espressamente all’art. 2 “oggetto, descrizione delle prestazioni e documenti contrattuali” che elenca esattamente le principali attività previste. L’attribuibilità delle opere indicate alla progettazione definitiva ed esecutiva è irrilevante in quanto il bando di gara fa riferimento a servizi di architettura e ingegneria e non a progettazione definitiva od esecutiva. In ogni caso la qualificazione non va effettuata sulla base dei progetti approvati ma sulla natura delle opere svolte alla luce della definizione che di progettazione definitiva ed esecutiva fornisce la normativa, in quanto il bando non richiede come requisito la progettazione in uno specifico lavoro. Da ciò consegue che possono essere oggetto di certificazione anche attività di riprogettazione che non costituiscono le attività originarie, in quanto nei lavori complessi la progettazione può essere suddivisa e l’unico elemento decisivo è il possesso dei requisiti richiesti dal bando. D’altro canto la Relazione dal direttore dei lavori della Provincia Autonoma di Trento in sede di ultimazione dei lavori attesta che l’ing. Bertagnolli ha svolto prestazioni di progetto nell’ambito dei lavori.
Deve quindi escludersi la rilevanza del fatto che la Provincia Autonoma di Trento abbia emesso una certificazione relativa ad altri soggetti non essendo provato che il contratto tra la società Trento Tre e Holzner & Bertagnolli Engineering S.r.l. non sia stato eseguito.
D’altro canto, se si fosse trattato di un’appropriazione della paternità di lavori altrui, il fatto avrebbe avuto anche profili penali o civili che non risultano in alcun modo allegati.
Circa la mancata citazione della Categoria S.03 delle prestazioni affidate da Trento Tre scarl. alla Holzner & Bertagnolli nel contratto, che invece è citata nella dichiarazione 6 febbraio 2023 della stessa società, l’affermazione che la certificazione sia erronea/falsa presuppone la prova che il contenuto del contratto e la categoria S.03 siano incompatibili. In merito Trento Tre scarl ha dichiarato, senza contestazione che, la corrispondenza delle prestazioni oggetto del contratto con la categoria S.03 deriva dal fatto che <La “tavola” [Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016] prevede, per l’appunto, nella categoria “strutture” con destinazione funzionale “strutture, opere infrastrutturali e puntuali”, la ID opere S03 in particolare specificando che si tratta “di strutture o parti di strutture in cemento armato, verifiche strutturali relative, ponteggi centinature, e strutture provvisionali di durata superiore a due anni”>.
Né d’altro canto può ritenersi che la stazione appaltante debba controllare la corrispondenza tra certificazione rilasciata da terzi ed i contratti svolti per il solo fatto che si tratta di società private, sia perché la stazione appaltante non ha un potere di verifica nei confronti di soggetti che non hanno partecipato alla gara, sia perché comunque qualunque soggetto ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere e ne risponde civilmente e penalmente. Grava invece sul ricorrente fornire la prova che le opere realizzate non rientrano nella categoria, avendo a disposizione i contratti relativi. In mancanza di questa prova non può annullarsi l’aggiudicazione sulla base di una presunta mancanza di controllo.
2.2 Quanto all’impossibilità per Holzner & Bertagnolli di utilizzare il requisito di un suo progettista perché l’art. 66, c. 2 del d.lgs 36/2023 consente alle società di ingegneria di documentare il possesso dei requisiti “anche con riferimento […] ai direttori tecnici o ai professionisti dipendenti della società” solo “per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione”, il motivo è infondato.
La giurisprudenza (TAR Liguria, I, 30/08/2023 n. 781) ha rilevato che “ Secondo l’elaborazione pretoria, l’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale (in tal senso cfr. Cons. St., sez. V, 4 aprile 2023, n. 3461, riguardante un ingegnere che aveva indicato incarichi di direzione lavori disimpegnati in qualità di dipendente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto; T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 luglio 2023, n. 673, parimenti concernente un professionista che aveva speso referenze per attività di direttore lavori espletata come dipendente di una società di ingegneria).
Diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere / architetto socio della società di ingegneria, secondo le indicazioni dell’Anac il professionista – essendo, per la sua posizione nella compagine sociale, una longa manus dell’impresa – acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali ed abbia sottoscritto gli elaborati progettuali (cfr. delibera Anac n. 416 del 15 maggio 2019, con cui l’Autorità indipendente ha previsto che il professionista possa dimostrare i requisiti di capacità tecnica “mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale…quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”) (sentenza confermata da Cons. Stato, IV, 01/03/2024 n. 2042).
La norma in questione è posta a tutela dei progettisti dipendenti mentre non può costituire un divieto di utilizzare i requisiti professionali di un progettista per il solo fatto che questi abbia deciso di costituire una società per lo svolgimento della sua attività. Ne deriverebbe infatti una limitazione fortissima all’autonomia organizzativa dei professionisti, che vedrebbero azzerata la possibilità di utilizzare i propri requisiti professionali in caso di costituzione di una società o di cambio dell’assetto societario.
3. Il motivo è infondato anche nella parte in cui contesta l’assenza nelle dichiarazioni rese sia da Trento Tre che da Alfa Solutions dell’attestazione del “buon esito” della progettazione svolta.
In merito occorre rilevare che l’attestazione di buon esito dei lavori è propria della certificazione rilasciata dai soggetti pubblici.
Infatti l’art. 36, c. 1 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 afferma che la verifica di conformità per i
contratti di servizi e la conseguente attestazione di “regolare esecuzione” ha “lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge di settore”. Si tratta quindi di una certificazione di natura pubblicistica alla quale si connettono conseguenze di tipo contabile e che si spiega nell’ambito della struttura dell’appalto pubblico, che si differenzia da quello privato per l’autonomia della fase di esecuzione dei lavori e dei servizi che è diretta da un soggetto, il direttore lavori, autonomo, nominato dalla stazione appaltante, che deve relazionare alla stazione appaltante sullo stato dei lavori.
A sua volta nell’ambito della progettazione l’art. 30 dell’all. I.7 al d.lgs. 36/2023 stabilisce che “1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia”.
Anche in tal caso la progettazione è accompagnata dalla certificazione di regolare esecuzione dei lavori solo nei casi previsti dalla legge.
Si deve quindi ritenere che il capitolato, facendo riferimento all’attestazione del buon esito, si sia riferito ai contratti pubblici e non a quelli privati, come nel caso di specie.
4. Il ricorso è infondato anche con riferimento alla mancanza del requisito nella categoria IA.04 in quanto il capitolato di gara richiedeva il requisito di “Aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella: Categoria e ID delle opere: IA.04” e non il requisito di “di progettazione nella categoria IA.04”, come preteso dalla ricorrente. Ne consegue che può essere utilizzata anche la Direzione lavori in quanto rientra nei servizi di architettura e ingegneria.
5. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario