Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986
Nella gara pubblica vige il principio dell’autoresponsabilità in capo agli operatori economici, specie in presenza di sistemi di aggiudicazione digitali.
L’assenza di un malfunzionamento del sistema e la presenza di errori nella gestione dei profili di accesso sono elementi che non possono gravare sulla stazione appaltante. Il mancato completamento dell’invio dell’offerta per fattori imputabili esclusivamente al concorrente, come l’utilizzo di un profilo differente, ricade nella sfera di responsabilità dell’operatore economico.
La domanda di partecipazione esclusa dalla gara, a causa di un errore materiale nella procedura telematica, rimane inammissibile.
Guida alla lettura
Indubbiamente gli appalti pubblici hanno conseguito un forte rinnovamento con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209).
Come detto, tale disposizione ha introdotto importanti novità nel settore degli stessi contratti pubblici. In particolare, gli articoli 19 (Principi e diritti digitali) e ss. della norma in esame si sono soffermati sulla materia della digitalizzazione dei medesimi contratti. L’accentuata informatizzazione ha fatto sì che tutto il ciclo di vita dei contratti sia caratterizzato da una forte tutela degli stessi. Infatti, il ricorso agli strumenti informatici ha permesso di velocizzare tutte le fasi della procedura concorsuale e ha garantito, allo stesso tempo, una più vigorosa tutela verso potenziali ipotesi corruttive.
Ma per fare in modo che quanto sopra evidenziato possa essere correttamente realizzato è necessario che il soggetto pubblico e la parte privata acquisiscano elevate conoscenze informatiche che permettano il raggiungimento, in breve tempo, dell’agognato risultato.
La giurisprudenza è intervenuta più volte sulla tematica e, da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 8986 del 18 novembre 2025. Merito del Collegio è quello di aver risaltato proprio l’importanza di una stretta collaborazione tra le parti, che deve essere sempre presente nel corso della selezione pubblica. In tale contesto, peraltro, è necessaria la compresenza, come ricordato, di elevati standard di preparazione telematica da parte degli intervenienti alla selezione.
Infatti, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha sottolineato che, in base al principio generale dell’autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti subisce le conseguenze che potrebbero derivare da errori compiuti nel momento della predisposizione dell’offerta e nella presentazione della connessa documentazione.
Pertanto, assume primaria importanza la preparazione dell’operatore economico; quest’ultimo, di conseguenza, deve essere dotato proprio di tutte quelle conoscenze informatiche che possano consentirgli di superare ostacoli anche prettamente tecnici.
Nello specifico, è stata rimarcata l’importanza della situazione in cui lo stesso operatore economico si appresti a partecipare ad una selezione pubblica caratterizzata da un elevato grado di informatizzazione. Infatti, con particolare riferimento alle competizioni che prevedono la presentazione dell’offerta per via telematica, il Consiglio di Stato ha fatto questa precisazione: il concorrente che si appresta a presenziare ad una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, deve essere necessariamente consapevole dei tempi che occorrono per lo svolgimento dell’intera fase informatizzata. In particolare, è palese che occorra un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload. Peraltro, i magistrati hanno rimarcato che tale complessità è dovuta alla dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica. Da ciò il Collegio ha dedotto che tale informatizzazione dev’essere necessariamente conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi pochi svantaggi, una volta che il legislatore ha dato ad essa validità. Di conseguenza, la Sezione ha rammentato l’importanza di determinate variabili; in particolare, l’esperienza e l’abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle suddette operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di rallentamenti conseguenti a temporaneo intasamento del traffico. Sul punto i magistrati hanno sottolineato che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e governare (i Giudici fanno espresso riferimento al forte impatto del verbo “dominare”) le variabili in argomento. Difatti, l’operatore economico deve trovarsi in questa precisa situazione quando lo stesso si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ricordato che il citato soggetto privato non può pretendere in alcun modo che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse.
Pubblicato il 18/11/2025
N. 08986/2025REG.PROV.COLL.
N. 05222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2025, proposto da
Im Direct s.r.l. in proprio e in qualità di mandataria di Rti Costituito con Sim Nt s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Consip Spa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9715/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Consip s.p.a, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Cantella, Filippo Lattanzi e l'avvocato dello Stato Salvatore Adamo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Im Direct s.r.l, in proprio e in qualità di mandataria di Rti Costituito con Sim Nt s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Lazio la determinazione con la quale la stazione appaltante Consip S.p.a. ha denegato la sua ammissione alla procedura aperta, volta mediante piattaforma telematica, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di computer portatili, mobile workstations, chromebook e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.
Allo scopo, la società ha esposto quanto segue.
Essa era interessata a partecipare al lotto 1 (personal computer), di valore massimale pari ad euro 218.916.000, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
La scadenza iniziale per la presentazione delle offerte, sull’apposita piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione dalla Consip, era fissata alle ore 16,00 del giorno 15.10.2024.
Il RTI costituito tra IM Direct s.r.l. (mandataria) e SIM NT s.r.l. (mandante) decideva quindi di partecipare al Lotto 1 della anzidetta procedura selettiva.
Per quanto riguarda IM Direct, il suo legale rappresentante avviava la partecipazione alla gara di cui è causa accedendo, il 2.10.2024, al portale acquistinretepa.it mediante il suo SPID, come previsto dalla lex specialis di gara, e utilizzando uno dei due profili ad esso associati (quello di Utente Registrato), automaticamente selezionato dal Sistema, invece che quello di legale rappresentante (già associato alla società ricorrente); inseriva quindi, come previsto dal capitolato, i dati identificativi di IM Direct nell’apposita sezione, ottenendo l’associazione a quest’ultimo operatore economico (anche all’interno della procedura selettiva), e delegava successivamente come compilatori altri due soggetti riconducibili alla medesima compagine.
Le due società avviavano, quindi, il caricamento della documentazione (da giovedì 10.10.2024), riuscendo ad accedere alla piattaforma tramite i compilatori delegati dai rispettivi legali rappresentanti, senza che il Sistema restituisse alcun messaggio di errore.
Dopo avere generato, scaricato e sottoscritto il file di offerta economica (ultimo nella scansione procedimentale prevista dalla lex specialis di gara) con le modalità previste dal § 15 del capitolato d’oneri, anch’esso era regolarmente caricato sulla piattaforma digitale alle ore 15:55, e sempre prima delle ore 16, era attivata la funzione “Invio”.
A quel punto, tuttavia, il Sistema restituiva messaggio di errore (“La partecipazione non può essere inviata”), ascrivibile alla non corretta compilazione del numero di partita Iva.
Lo stesso giorno, alle ore 20.45, la società inviava a Consip una comunicazione a mezzo pec, con la quale si puntualizzava meglio l’accaduto, allegandosi la mail di apertura del ticket e chiedendo di essere ammessa alla partecipazione.
Con nota del 13.11.2024 prot. n. 53306, Consip affermava di avere “... preso atto, a seguito delle verifiche svolte dal Gestore del Sistema, che, nonostante l’assenza di un reale malfunzionamento del Sistema medesimo, la mancata tempestiva finalizzazione dell’Offerta da parte del RTI non può comunque ricondursi a una condizione di mancanza di diligenza professionale in capo al RTI medesimo”, comunicando “... al RTI le modalità operative per completare le attività di presentazione della propria offerta per il Lotto 1 della procedura di gara in oggetto”.
Più nel dettaglio, si rappresentava che “La finalizzazione della procedura di invio dovrà avvenire entro la finestra temporale di riapertura dei termini concessa ad hoc e sotto indicata” - ossia il 20.11.2024, tra le 11 e le 11,30.
Alla data e all’ora stabilite, il legale rappresentante di IM Direct, pur accedendo al portale, come i due compilatori, non riusciva tuttavia a visualizzare la gara di riferimento, e quindi a correggere la partita Iva (circostanza che aveva determinato, in precedenza, il mancato completamento della sottomissione dell’offerta).
Secondo l’esposizione fattuale operata dalla società, quindi, pur essendosi proceduto, nei nuovi termini assegnati dalla stazione appaltante, al caricamento dell’intera documentazione di gara e ad attivare la funzione “Invio”, il Sistema informatico della piattaforma restituiva sempre lo stesso messaggio di errore già mostrato all’esito del primo tentativo di invio.
Nonostante le segnalazioni (prima telefoniche) al Rup, poi al contact center, la società non riusciva quindi a risolvere la problematica riscontrata e chiedeva quindi alla Consip l’assegnazione di una successiva finestra temporale.
Tale istanza veniva tuttavia denegata dalla Consip con nota dell’11.12.2024 prot. n. 59879, avverso la quale la società ha proposto ricorso, con il quale ha dedotto plurimi profili di eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 9715/25 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione del § 12 del Capitolato d’Oneri; motivazione perplessa e contraddittoria; 2) error in iudicando; violazione del § 1 del Capitolato d’Oneri, dell’aret. 7 delle Regole del Sistema di e-procurement della p.a, del manuale wiki.acquistinretepa.it, laddove applicabile, dell’art. 25 d. lgs. n. 36/23 e del principio di buon andamento della p.a; difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13.11.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Ai sensi dell’art.1.1 del capitolato d’oneri, la partecipazione alla gara presuppone l’integrale accettazione delle “Regole del Sistema di e-procurement” - versione 1.1, dicembre 2023.
In particolare, il Capitolato d’oneri (artt.12 e 12.1) stabilisce una serie di regole per la presentazione dell’offerta, prevedendo in particolare che:
- “Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente”;
- “Il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta”;
- “La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema”;
- “L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima. All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima. La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza”.
4. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, sono stati sopra esposti gli elementi principali relativi alla fase di presentazione telematica della domanda da parte dell’appellante.
In questa sede vanno in particolare evidenziati i seguenti passaggi:
- con nota inviata il 15.10.2024 l’appellante ha rappresentato a Consip s.p.a. di non essere riuscita a presentare l’offerta, stante la presenza dal sistema di un messaggio di errore, e ha chiesto di essere comunque ammessa alla proceduta, avendo proceduto al caricamento di tutti gli elementi dell’offerta;
- a seguito di tale segnalazione, il Customer Care evidenziava l’errore commesso dall’appellante, consistente nell’errata indicazione del numero di partita Iva da parte dei tre compilatori;
- esclusa pertanto l’ipotesi di malfunzionamento dell’offerta, Consip s.p.a. ha riaperto i termini per la finalizzazione della domanda di partecipazione, ritenendo che l’errore in esame non fosse imputabile a mancanza di diligenza professionale da parte dell’appellante;
- pertanto, Consip s.p.a. ha concesso all’appellante, per la data del 20.11.2024, una finestra temporale dalle 11 alle 11.30, al fine di accedere alla piattaforma e completare le attività di presentazione dell’offerta, con divieto tuttavia di apportare alcun tipo di modificazione alla documentazione già caricata a sistema entro il predetto termine di scadenza del 15.10.2024;
- l’appellante non è riuscita a completare la domanda nemmeno entro la suddetta finestra temporale;
- attivato una seconda volta il gestore di sistema, ed espletate le necessarie verifiche, è emerso che un compilatore dell’appellante (sig. Viccardi) aveva effettuato l’accesso al portale utilizzando non già il profilo indicato nella precedente fase della gara (i.e, il profilo: “Registrato”), ma il diverso profilo di “legale rappresentante”.
Per tali ragioni, non è stato possibile completare le operazioni di invio dell’offerta, essendo tale possibilità offerta soltanto ai compilatori che avessero utilizzato il medesimo profilo già impiegato in sede di primo accesso.
5. Così definiti i principali elementi in fatto, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, questo Consiglio ha avuto modo di statuire che, in base al principio generale dell'autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione” (C.d.S, AP n. 9/14).
Nello specifico, con particolare riferimento alle gare che prevedono la presentazione dell'offerta per via telematica, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità. … In tale chiave ricostruttiva, l'esperienza e abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l'ora di inizio delle stesse, prescelto dall'utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate” (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020 n. 7352; cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2020 n. 220; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416)” (C.d.S, IV, 24.1.2022, n. 448).
6. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge da quanto sopra esposto che nessun malfunzionamento del sistema si è avuto nel caso di specie, ma un impedimento ascrivibile unicamente a scarsa diligenza professionale dell’appellante, il quale in sede di secondo avvio si è “loggato” con un profilo diverso da quello utilizzato in sede di primo accesso, non potendo per tale ragione completare la procedura telematica di presentazione della domanda.
In particolare, nessun rilievo assume la circostanza, dedotta dall’appellante (cfr. atto di appello, pp. 13 e ss.), secondo cui la procedura sarebbe completa in presenza della selezione dell’apposita funzione di “invio”, nei termini di cui al § 12 del Capitolato, atteso che per potersi parlare di “invio”, nel senso proprio del termine, occorre che la relativa domanda sia non soltanto inviata, ma inviata correttamente, vale a dire senza errori che dipendano dall’offerente.
7. In questo senso, il report di accettazione – che riepiloga gli elementi fondamentali delle operazioni compiute dall’offerente – lungi dall’essere una mera formalità prevista “ad esclusivo beneficio del concorrente” (cfr. atto di appello, p. 14), costituisce invece l’elemento fondamentale che attesta, con validità legale, che la domanda è stata correttamente “caricata” sul portale, e da quest’ultimo effettivamente ricevuta.
8. Pertanto, in presenza di un ostacolo non dipendente dal malfunzionamento del sistema, l’offerente ne sopporta le relative conseguenze, soprattutto nel caso in esame, in cui il mancato completamento della procedura di presentazione telematica dell’offerta è dipeso da fatti riconducibili esclusivamente alla sua sfera giuridica, e segnatamente dall’essersi essa “loggata”, in sede di secondo accesso al sistema, con un profilo (“legale rappresentante”) diverso da quello utilizzato invece in sede di primo accesso (“Registrato”).
9. Tale errore è tanto più ingiustificato in quanto l’appellante aveva già fruito di una finestra temporale ulteriore per completare la propria domanda, pur in assenza di situazioni di malfunzionamento del sistema. Invero, come sopra esposto, l’appellante aveva già commesso un primo errore in sede di indicazione della partita IVA, e tale situazione – che aveva impedito il regolare inoltro della domanda entro il termine originario del 15.10.2024 – avrebbe già potuto essere sanzionata con il rifiuto di attribuzione di un termine ulteriore, e conseguente divieto di ingresso alla procedura.
Nondimeno, la stazione appaltante (Consip s.p.a.) ha deciso di optare per la concessione all’appellante di una nuova finestra temporale (dalle 11 alle 11.30 del 20.11.2024) per il completamento della procedura, fermo restando l’impossibilità di caricamento di documentazione ulteriore rispetto a quella già presentata in prime cure.
10. Senonché, neanche in seconde cure l’appellante – sul quale, va ribadito, grava un onere di diligenza professionale, al pari di ogni operatore economico che si interfacci con procedure di e-procurement – è riuscita a completare la propria domanda, e ciò a cagione di un errore in sede di ingresso al portale (creazione di un nuovo profilo di “legale rappresentante”, diverso da quello – “Registrato” – utilizzato in sede di primo accesso) di cui essa non può che sopportare le relative conseguenze.
11. In quest’ottica, del tutto inconferente è l’ulteriore rilievo di parte appellante, secondo il quale un primo invio era stato già operato già in sede di primo accesso. Sul punto, il Collegio ribadisce che tale invio era comunque incompleto e/o inefficace, stante l’errore nell’indicazione della partita IVA.
Pertanto, è del tutto fuorviante l’operazione di “collage” dedotta dall’appellante, che pretende di unire surrettiziamente elementi propri del primo accesso (il caricamento della documentazione, e la digitazione del tasto “invio”, con relativa ricezione della stessa da parte del Sistema) con quelli del secondo accesso, inferendone una continuità telematica che è invece del tutto artificiosa, in quanto – si ribadisce – il primo accesso non era andato a buon fine, e la procedura di inoltro della domanda non si era correttamente completata, a cagione del descritto errore di indicazione della partita IVA.
12. Pertanto, l’errore commesso in sede di primo accesso ha sterilizzato completamente gli effetti ad esso correlati, con la conseguenza che l’appellante non può in alcun modo giovarsene.
13. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame, globalmente inteso, è infondato, e va dunque disatteso.
14. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante contesta le regole di e-procurement, a cagione della asserita inesistenza “… di regole chiare e precise, poiché né la legge di gara, né le regole di e-procurement ponevano alcun “vincolo di visibilità”, tanto meno chiaro e puntuale, operante in funzione della scelta, da parte del medesimo utente (identificato dalle univoche credenziali SPID), di un profilo (“sedia ID”) piuttosto che un altro” (atto di appello, p. 23).
Sul punto, è sufficiente osservare che la necessità di “loggarsi” sempre con il medesimo profilo è un dato di comune esperienza, che non necessitava pertanto di particolari approfondimenti in sede di esplicitazione delle regole di gara, essendo del tutto ovvio che il profilo costituisce per il sistema l’elemento univoco identificativo dell’operatore economico (non importa se già identificato con lo SPID o altro sistema informatico), con la conseguenza che a profili diversi corrispondono evidentemente operatori economici diversi.
Per tali ragioni, quello compiuto dall’appellante è un errore che denota la sua negligenza nel gestire le operazioni più basilari comuni a ogni accesso informatico, e che pertanto non può che restare a suo esclusivo carico.
15. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Sussistono giusti motivi, legati alle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore