TAR Lazio, sez. IV, 25 settembre 2025 n. 16638
L’errore di trascrizione … di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cft. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).
La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione.
Guida alla lettura
La sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 16638 del 2025 si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo alla verifica di congruità dell’offerta nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento al margine di intervento riconosciuto all’operatore economico in caso di errori materiali e alla possibilità di correggere o integrare le giustificazioni dopo la chiusura del subprocedimento ex art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.
In tale pronuncia, il Tribunale affronta una controversia promossa da un concorrente escluso da una gara per l’affidamento di servizi di contact center, in seguito alla valutazione negativa circa la sostenibilità della sua offerta economica, ritenuta incongruente per sottostima del fabbisogno di personale rispetto alle previsioni capitolari. La società ricorrente aveva tentato di rimediare all’errore di calcolo mediante istanza di autotutela, sostenendo di aver commesso un mero errore di trascrizione nel riportare i dati sugli FTE. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto l’errore non riconoscibile e non sanabile ex post, rigettando il ricorso. La decisione riafferma l’impossibilità per l’operatore economico di introdurre elementi nuovi dopo la chiusura della verifica dell’anomalia e ribadisce il principio di cristallizzazione del quadro valutativo al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo. La pronuncia si segnala per la chiarezza con cui delimita i confini dell’autotutela e per l’equilibrio tra esigenze di tutela della concorrenza e il rispetto dei limiti procedimentali imposti dalla disciplina degli appalti pubblici.
La pronuncia in esame, resa dal TAR Lazio nella sentenza n. 16638 del 2025, affronta - dunque - una questione di grande interesse nel panorama della giustizia amministrativa applicata al diritto dei contratti pubblici, e più precisamente nel delicato snodo procedimentale rappresentato dalla verifica dell’anomalia dell’offerta. Come anticipato, il caso trae origine dalla partecipazione di Konecta Italia S.p.A. a una gara bandita da InfoCamere S.C.p.A. per l’affidamento triennale dei servizi di contact center (CIG B27722B73B), nella quale la società ricorrente risultava, in un primo momento, prima classificata.
La vicenda assume sin da subito un profilo controverso per effetto dell’avvio del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta ex art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, attivato dalla stazione appaltante a causa del significativo scostamento dell’offerta economica presentata da Konecta rispetto ai valori stimati, in particolare con riferimento ai costi della manodopera. Durante tale fase, la società ha trasmesso due relazioni giustificative, nelle quali, tuttavia, commetteva un errore nella trasposizione dei dati relativi al numero di FTE (Full Time Equivalent) dedicati al servizio di “consulenza specialistica inbound”. L’errore consisteva in una sottostima significativa degli FTE, che faceva emergere una carenza strutturale nella copertura del monte ore previsto dal capitolato (98.264 ore annue), con conseguente difformità dell’offerta rispetto ai requisiti minimi tecnici.
La stazione appaltante, sulla base delle giustificazioni ricevute, riteneva non convincente l’offerta di Konecta, giudicandola “non seriamente proposta”, e procedeva con la conseguente esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del nuovo Codice dei Contratti. A valle del provvedimento di esclusione, l’operatore economico presentava un’istanza di autotutela, chiarendo l’errore e fornendo i dati corretti, secondo i quali il numero di FTE sarebbe stato pienamente coerente con le richieste contrattuali. Tuttavia, la stazione appaltante rigettava l’istanza e proseguiva con l’aggiudicazione in favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori.
La questione è giunta dinanzi al TAR con un ricorso principale, arricchito da motivi aggiunti, cui si è affiancato un ricorso incidentale “escludente” da parte del Consorzio controinteressato. L’argomento centrale della ricorrente si fondava sulla violazione del principio del risultato e dei canoni istruttori propri della verifica dell’anomalia, contestando l’irragionevolezza del provvedimento di esclusione alla luce del carattere meramente materiale dell’errore e della successiva rettifica fornita.
La sentenza si distingue per la chiarezza con cui il Collegio ricostruisce il perimetro entro cui può operare la verifica di congruità dell’offerta. In primo luogo, viene affermato con nettezza che l’errore dichiarato dalla ricorrente non era riconoscibile da parte della stazione appaltante. Ciò si fonda sull’assunto che la correzione dell’errore avrebbe richiesto elementi conoscitivi esterni rispetto alla documentazione fornita, rendendo quindi impossibile alla stazione appaltante rilevarlo autonomamente. Ne deriva che la stazione appaltante non poteva che fondare il proprio giudizio sugli atti formalmente acquisiti nel procedimento.
Sulla scorta di ciò, il TAR ribadisce un principio consolidato: la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione al quadro fattuale e documentale disponibile al momento della sua adozione. Eventuali sopravvenienze (quali l’istanza di autotutela e i nuovi chiarimenti) non possono essere utilizzate ex post per contestare la correttezza dell’azione amministrativa. Ciò assume particolare rilievo in una fase procedimentale, come quella della verifica dell’anomalia, in cui l’onere di fornire elementi chiari e attendibili ricade in via esclusiva sull’operatore economico. Il Collegio osserva che la ricorrente stessa, nelle sue deduzioni, non nega che i dati inizialmente forniti erano incongrui, limitandosi a sostenere che essi sarebbero stati corretti se l’errore fosse stato riconosciuto. Ma ciò, per l’appunto, non è sufficiente a travolgere un’esclusione basata su elementi che appaiono oggettivamente fondati al momento della decisione.
La sentenza esclude, infine, che il principio del risultato o l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla “flessibilità” delle giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia possa spingersi sino al punto di consentire la totale riscrittura dei dati tecnici dopo la conclusione del subprocedimento. Il TAR distingue opportunamente tra le modifiche apportate nel corso del procedimento, funzionali a rendere intelligibili le compensazioni interne all’offerta (ammesse entro certi limiti), e le integrazioni sopravvenute dopo l’adozione del provvedimento, che restano irrilevanti sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa.
Quanto alle domande accessorie, la reiezione del ricorso principale comporta la conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti, essendo venuto meno l’interesse attuale alla loro coltivazione. Lo stesso vale per il ricorso incidentale della controinteressata, che aveva ad oggetto profili ulteriori di esclusione della concorrente ricorrente, resi irrilevanti dal definitivo consolidarsi dell’esclusione già disposta.
In conclusione, la pronuncia in esame si segnala per la sua valenza sistematica, in quanto chiarisce i limiti entro i quali è possibile emendare l’offerta nell’ambito della verifica dell’anomalia e riafferma, con rigore, il principio di legittimità “ex tunc” dei provvedimenti amministrativi. Il TAR opera un bilanciamento coerente tra le esigenze di garantire la par condicio tra concorrenti e quelle di assicurare un margine di flessibilità interpretativa nella valutazione dell’anomalia, evitando che l’istituto dell’autotutela venga impropriamente utilizzato come strumento per aggirare il perimetro delle verifiche tecniche condotte nel corso della gara. Una lezione importante, in un momento in cui il nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) impone agli operatori economici un livello elevato di accuratezza, trasparenza e responsabilità nella formulazione delle offerte.
Pubblicato il 25/09/2025
N. 16638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Konecta Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B27722B73B, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Valeria Falconi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
contro
Infocamere S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina Rep. 119/2025-A12000 avente ad oggetto il provvedimento di esclusione nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, preordinata all’affidamento dei "GE2403S ervizi di Contact Center” (CIG B27722B73B - CUP J51B21002940006) nei confronti di Konecta Italia S.p.A.;
- della Relazione del RUP relativa al sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta;
- della Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 del 24.2.24;
- del Capitolato Tecnico qualora interpretato nel senso di ritenere l’offerta di Konecta Italia S.p.A. difforme alle richieste capitolari;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto;
nonché per la declaratoria
- del diritto di Konecta Italia S.p.A. ad essere riammessa e a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica e – se del caso - per equivalente, e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato nell’ipotesi di aggiudicazione a terzi, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse appunto stipulato nelle more del gravame.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KONECTA ITALIA S.P.A. il 2942025 :
- della risposta all’istanza di autotutela trasmessa da InfoCamere in data 8 aprile 2025;
- della Determina Rep. 212/2025 – A12000 di aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per l’aggiudicazione di “GE2403 – Servizi di Contact Center” CIG B27722B73B - CUP J51B21002940006 in favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile;
- della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI il 1652025 :
- della Determina Rep. 119/2025-A12000 avente ad oggetto il provvedimento di esclusione nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, preordinata all’affidamento dei “GE2403 – Servizi di Contact Center” (CIG B27722B73B - CUP J51B21002940006) nei confronti di Konecta Italia S.p.A., nella parte in cui non ha riscontrato ulteriori cause di esclusione;
- della Relazione del RUP relativa al sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, nella parte in cui non ha riscontrato ulteriori cause di esclusione;
- del Capitolato Tecnico qualora interpretato nel senso di ritenere l’offerta di Konecta Italia S.p.A. non difforme alle richieste capitolari;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infocamere S.C.P.A., del Ministero del Turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Leonardo Servizi e Lavori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha esposto che:
- “con Determina a Contrarre Rep. n. 317/2024-A12000, sottoscritta dal Direttore Generale in data 9.7.2024, InfoCamere S.C.p.A. ha indetto la “Gara europea a procedura aperta per l’appalto di GE2403 – Servizi di contact center””;
- “allo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato al 30.9.2024, e al termine dei lavori della Commissione, Konecta Italia S.p.A. risulta essersi posizionata al primo posto”;
- poiché l’importo complessivo offerto e i relativi costi per la manodopera risultavano inferiori a quelli stimati, la stazione appaltante ha avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023: “in data 12.11.24 il RUP ha quindi richiesto a Konecta Italia S.p.A. “la documentazione e le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto””;
- “in data 25.11.2024 Konecta ha riscontrato le richieste della Stazione appaltante trasmettendo una “Relazione sulla sostenibilità tecnico/economica dell’offerta””;
- “in data 6.12.2024, il RUP chiedeva ulteriori chiarimenti ed informazioni rispetto al “dimensionamento del personale prospettato” e “agli ulteriori costi preventivati””;
- “in data 17.12.2024, Konecta trasmetteva la “Relazione sulla sostenibilità tecnico/economica dell’offerta” nella quale, con riguardo alla stima degli FTE per i diversi servizi oggetto di appalto, per un mero errore materiale derivante dalla trasposizione dei valori contenuti nel foglio excel all’interno della relazione trasmessa, veniva riportata la seguente tabella … [indicante un numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica Inbound” pari a 14,5 per il primo anno, 14,2 per il secondo anno e 13,9 per il terzo anno] quando invece la corretta tabella riportante i valori corretti derivanti dal foglio di calcolo utilizzato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere la seguente … [indicante un numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica Inbound” pari a 23,5 per ciascuno dei tre anni]”;
- “in data 24.2.2025 la Stazione Appaltante comunicava il provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 sul … presupposto che l’offerta presentata fosse “difforme rispetto alle specifiche espresse nel Capitolato tecnico” e “non seriamente proposta e, pertanto, considerata anomala””;
- “Konecta, avvedutasi dell’errore materiale commesso nella trasposizione dei valori dal foglio di lavoro Excel alla memoria trasmessa - a causa del quale InfoCamere ha tratto conclusioni del tutto erronee - ha trasmesso immediatamente [in data 5 marzo 2025] un’istanza in autotutela, chiarendo l’avvenuto l’errore”.
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando la seguente censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL D.LGS. N. 36/23 “PRINCIPIO DEL RISULTATO”. CARENZA ASSOLUTA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.
La parte, dopo aver premesso che “in sede di autotutela, avvedutasi del mero errore materiale in cui era incorsa nei precedenti chiarimenti, Konecta ha evidenziato ad InfoCamere il corretto effort considerato e la corretta quantificazione degli FTE”, lamenta, in sintesi, che “[nell’istanza di autotutela] Konecta ha indicato un numero di FTE per il servizio di “Consulenza specialistica inbound” pari a 23,5 e tale valore è perfettamente congruo e compatibile non solo i) con le previsioni capitolari ma anche ii) con l’offerta complessivamente considerata”.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “annullare il provvedimento di esclusione per l’effetto disporre l’aggiudicazione della procedura in favore di Konecta S.p.A. …; - in via gradata condannare la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti”.
3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la risposta negativa alla sopra citata istanza di autotutela avanzata dalla medesima ricorrente a seguito del provvedimento di esclusione e il provvedimento di aggiudicazione della procedura di affidamento in favore del Consorzio controinteressato.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso InfoCamere S.C.p.A. e l’aggiudicatario controinteressato.
5. La parte controinteressata ha presentato anche un ricorso incidentale “escludente”, articolando due motivi di ricorso rubricati come segue:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE 8 DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.
6. Con ordinanza n. 3273 del 13 giugno 2025 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
7. All’udienza pubblica del 24 settembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla stazione appaltante in quanto il Collegio non ritiene fondate, nel merito, le censure mosse dalla parte ricorrente avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
9. Come rappresentato nel provvedimento di esclusione e nella relazione del RUP in esso richiamata, le ragioni dell’esclusione sono legate “al numero di operatori FTE (Full Time Equivalent) previsti [dalla ricorrente nelle seconde giustificazioni] per l’erogazione del servizio di “Consulenza specialistica Inbound””.
Il RUP nella suddetta relazione, muovendo dal monte ore stimato nel bando (paragrafo 4.3) per l’erogazione del suddetto servizio (98.264 ore), ha calcolato (al pari di quanto ha fatto il ricorrente nel ricorso: pag. 11) che “per poter coprire l’intero fabbisogno espresso dal Capitolato per il servizio di “Consulenza specialistica Inbound”, sono necessari 23,46 FTE medi annui”.
Da tale incontroversa premessa, il RUP è giunto alla conclusione che “a fronte dell’indicazione di un numero di FTE medio annuo pari a 14,2, inferiore rispetto a quello appena calcolato, ne consegue che la Konecta Italia S.p.A. non abbia sufficienti risorse, in termini di operatori (FTE), per erogare la prestazione come previsto dal Capitolato tecnico”.
Ne ha ricavato, inoltre, che “il concorrente [ha] sottostimato, per il calcolo relativo ai costi del personale, il numero di FTE necessari per garantire una completa erogazione dei servizi di consulenza specialistica inbound a presidio per 98.264 ore (c.d. monte ore contrattuale), in conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico”. Infatti “l’operatore economico ha dichiarato, come riportato nella tabella di sintesi nella Relazione di Sostenibilità Tecnico-Economica a pagina 6 (cfr. doc. seconda risposta del 17/12/2024), di aver previsto, per il servizio di “Consulenza specialistica inbound”, solo 14,2 FTE medi anno, equivalenti a un totale di 59.469,6 ore di presidio … Il suddetto valore risulta significativamente inferiore rispetto alle ore richieste dal Capitolato tecnico, generando un gap di circa 9 FTE (38.780,88 ore nel triennio pari a 9,26 FTE medi annui). I 9,26 FTE mancanti, valorizzati secondo il costo medio annuo di € 29.379,06 per FTE, dichiarato dall’appaltatore in tabella a pagina 8 per un operatore inquadrato al 3° livello (cfr. doc. prima Pagina 7 risposta del 25/11/2024), comporterebbero costi non considerati pari a circa € 816.150,28 nell’arco dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale”, con la conseguenza che “l’offerta del concorrente risulterebbe in perdita per un ammontare stimato pari ad almeno Euro 322.365,28 (somma calcolata sottraendo all’utile dichiarato di Euro 493.785,00, i costi per gli FTE medi mancanti, pari ad Euro 816.150,28)”.
10. Tanto premesso si osserva quanto segue in ordine alle doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.
Ai fini della decisione appare decisivo sottolineare come sia indiscusso che l’errore commesso nella vicenda in esame dalla parte ricorrente (nell’indicare, in occasione delle seconde giustificazioni, la ripartizione degli operatori FTE dedicati ai servizi da erogare) non era in alcun modo riconoscibile da parte della stazione appaltante (né la parte ricorrente ha dedotto che tale errore fosse riconoscibile).
Infatti, l’errore di trascrizione - quello in cui afferma di essere incorsa la ricorrente - di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cft. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).
Ne deriva che nessun rilievo può essere mosso alla stazione appaltante per non essersi avveduta dell’errore e per non aver consentito alla parte ricorrente di correggerlo nel corso della fase di verifica dell’anomalia.
11. Alla luce di tale premessa il ricorso proposto dalla parte avverso l’esclusione non è fondato.
Il ricorso, infatti, è incentrato sul tentativo di dimostrare che, avendo riguardo alla nuova ripartizione di FTE indicata dalla ricorrente con l’istanza di autotutela successiva all’esclusione, l’offerta presentata risulterebbe in linea con le previsioni capitolari e non anomala.
La ricorrente non mette affatto in discussione il fatto che la propria offerta, sulla base dei dati dalla stessa rappresentati nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia - relativamente al dimensionamento per il servizio di “consulenza specialistica inbound” -, non consentiva di erogare i servizi nella misura richiesta nel capitolato e conseguentemente comportava una sottostima del costo del personale da dedicare servizio di “consulenza specialistica inbound”, rendendo dunque l’offerta nel suo complesso non attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.
In particolare, nel ricorso la parte ricorrente non contesta, neanche genericamente, la fondatezza dei rilievi inerenti l’insufficienza degli operatori FTE originariamente destinati - in numero pari a una media di 14,2 - al servizio di consulenza specialistica inbound e la conseguente omessa considerazione di costi per la manodopera “pari a circa € 816.150,28 nell’arco dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale”, tale da rendere non sostenibile l’offerta.
In altre parole, il contenuto del ricorso - nel quale la ricorrente ammette come la congruità dell’offerta sia stata dimostrata solo ex post con l’istanza di autotutela - conferma la correttezza del provvedimento di esclusione: la stazione appaltante - che al momento dell’esclusione non avrebbe potuto riconoscere l’errore - bene ha fatto ad escludere l’offerta della ricorrente che, a dire della medesima, sarebbe diventata congrua solo successivamente alla conclusione della verifica di anomalia, con la correzione dell’errore tramite istanza di autotutela.
Del resto è noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione.
Ne discende che la nuova ripartizione degli operatori FTE resa nota alla stazione appaltante solo dopo il provvedimento di esclusione non è idonea ad inficiare ex post il precedente atto amministrativo di esclusione, la cui legittimità va verificata alla stregua della situazione nota all’Amministrazione al momento della sua adozione.
12. Né può assumere rilievo in senso contrario a quanto sopra osservato l’orientamento giurisprudenziale (richiamato dalla parte ricorrente) che, nell’ambito della verifica di anomalia, ammette entro certi limiti:
- la possibilità di modificare la composizione dell’offerta, operando nella fase della verifica di anomalia compensazioni tra le diverse voci di costo che compongono l’offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 25.10.2024, n. 8562);
- la possibilità di modificare con le giustificazioni finali le voci di costo indicate nelle precedenti giustificazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2019, n. 4400).
Nel caso di specie, infatti, la parte vorrebbe legittimare una modifica del contenuto delle giustificazioni che intervenga non nel corso del procedimento di anomalia – come nelle ipotesi considerate nella giurisprudenza appena citata – bensì dopo la conclusione della suddetta fase e a valle del procedimento di esclusione.
13. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria, che non può trovare accoglimento in assenza del presupposto rappresentato dall’illegittimità del provvedimento assunto dalla parte come fonte del danno.
14. L’infondatezza del ricorso principale implica:
- l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati provvedimenti sopravvenuti in corso di causa (la risposta negativa della stazione appaltante all’istanza di autotutela e l’aggiudicazione della gara in favore del controinteressato), dal cui annullamento parte ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio, una volta confermata la legittimità del provvedimento di esclusione;
- l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, la quale - facendo salvo il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione) - non può nutrire alcun attuale interesse al suo accoglimento.
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente, la stazione appaltante e il controinteressato, mentre possono essere compensate rispetto al Ministero del Turismo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la costituzione solo formale di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti ed il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Infocamere S.C.P.A., in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge, e a favore di del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore