Cons. Stato, sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5990
(…) l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente, va interpretato nel senso che la locuzione finale “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” va intesa nel senso che la natura giuridica non è di ostacolo all’avvalimento nelle organizzazioni complesse, come ad esempio nei raggruppamenti di imprese, ma non già nel senso, (…), che sia sempre necessario stipulare lo specifico contratto di avvalimento, anche quando ciò, (…), sarebbe inutile e antieconomico atteso il peculiare regime legale dei Gruppi di credito cooperativo, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività bancaria in cooperazione. (…).
Guida alla lettura
L’esegesi in illustrazione del giudice amministrativo di seconde cure è maturata nel vigore della disciplina normativa di riferimento del cosiddetto secondo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). In tale ambito, invero, il giudicante ha contemperato, [pare] per ragioni di giustizia sostanziale ritraibili dalla lettura intrinseca del portato motivazionale che ha definito il peculiare rapporto giuridico pubblico delibato, il principio di continuità nel possesso dei requisiti, con quello di obbligatorietà della verifica del loro effettivo possesso, in deferenza altresì ai principi di derivazione euro-unitaria, che sono ormai intangibilmente presidiati con maggiore intensità di tutela dall’ordinamento giuridico domestico con il terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), del favor partecipationis e della tassatività delle clausole di esclusione dalle gare, oltre che della par condicio fra i concorrenti.
A tale riguardo, in primo luogo, si rileva che il fatto storico trae origine dalla contestazione in appello stigmatizzata dall’autorità amministrativa appaltante della sentenza del giudice amministrativo di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso di un operatore economico del settore bancario che aveva contestato la motivazione del provvedimento amministrativo con cui era stata disposta la sua esclusione dal procedimento di gara pubblica, per l’affidamento di un servizio di cassa. Segnatamente, lì dove la ragione dell’esclusione stessa era maturata [a suo dire] dalla erronea interpretazione del contratto di avvalimento [nella fattispecie concreta non stipulato], in relazione ad un requisito richiesto dal bando di gara. Requisito che, viceversa, era posseduto da un’altra società facente parte del medesimo gruppo bancario avvinto da attività di cooperazione e a cui apparteneva anche la parte ricorrente in primo grado.
In secondo luogo, si osserva che il nucleo essenziale della contestazione poi accolta dal collegio giudicante di primo grado e successivamente appellata al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con medesima pronuncia d’infondatezza ineriva alla tesi dell’amministrazione che l’appartenere al medesimo gruppo bancario non comportava l’automatica estensione del possesso del requisito, formalmente e sostanzialmente detenuto da un soggetto terzo, in favore della parte ricorrente di primo grado esclusa dal procedimento di gara contestato.
In terzo luogo, che sia il giudice amministrativo di primo grado sia quello di appello hanno di contro valorizzato, per la definizione della fattispecie concreta, il principio di continuità nel possesso dei requisiti partecipativi. D’altra parte, in disparte ogni possibile approfondimento rimesso al prudente apprezzamento dell’acuto lettore sul divenire dell’iter logico ragionato e motivato seguito dal dato testuale enucleabile dal provvedimento giurisdizionale in trattazione, con particolare riferimento al fatto storico modale di riedizione delle fasi procedimentali già espletate da parte della pubblica amministrazione sulla verifica del possesso del requisito della certificazione ISO 9001 della parte ricorrente di primo grado a fronte di giudicato, sembra apparire dirimente, per la coerenza dello stesso, l’accertamento giurisdizionale dell’assenza della sussistenza delle ragioni d’interesse pubblico previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; in realtà, il passaggio con cui il giudice di appello muove dalla condivisione della tesi della sentenza di primo grado che ha ritenuto violati i principi cardine dell’autotutela. Distintamente, perché l’amministrazione aveva disposto l’esclusione dell’operatore economico concorrente senza attivare le garanzie proprio dell’autotutela (rectius interessi dei destinatari, dei controinteressati, dall'organo che ha emanato il provvedimento o di altro organo previsto dalla legge, fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole); e nonostante che aveva accertato, in sede amministrativa di riedizione della potestà amministrativa, il possesso del requisito della certificazione di qualità richiesto dal bando. Va da sé che tale impostazione è stata ulteriormente corroborata dal successivo passaggio logico della decisione con cui è stata, peraltro, ribadita anche la correttezza del vaglio dei controlli successivi sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, che deve sussistere in ogni fase della procedura e fino al momento della aggiudicazione. Malgrado che nel caso di specie, comunque, non si trattava di una verifica postuma, bensì della duplicazione di controlli già effettuati e favorevolmente esitati, ma rinnovati senza l’attivazione delle necessarie garanzie dell’autotutela amministrativa e purtuttavia se non c’era alcun motivo di riedizione di una fase procedimentale precedentemente espletata, non essendo a ciò obbligata l’amministrazione.
In conclusione, l’ermeneutica che segue nella sua integralità testuale sembra essere coerente nei suoi passaggi logici motivazionali di gradazione con l’esame delle questioni trattate e poi tutte respinte rispetto alle eccezioni di appello mosse contro la contestata sentenza di primo grado, in deferenza ai prima richiamati in premessa principi di derivazione europea di continuità nel possesso dei requisiti, di obbligatorietà della verifica del loro effettivo possesso, del favor partecipationis, della tassatività delle clausole di esclusione dalle gare e di par condicio fra i concorrenti rispetto alla sussistenza delle ragioni d’interesse pubblico di annullamento d’ufficio (id est autotutela). Coerenza che pare essere suffragata, in definitiva, non solo nella dichiarata non fondatezza del ricorso in appello, ma anche in quella di compensazione delle spese di giudizio con la parte contro-interessata per l’omogeneità della posizione processuale e non [infine] nei rapporti con la parte appellata sulla base della soccombenza della parte appellante.
Pubblicato il 09/07/2025
N. 05990/2025REG.PROV.COLL.
N. 01644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2025, proposto dall’Università della Calabria, in persona del Rettore pro tempore, in relazione alla procedura CIG 959981953F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Macrì e Alessandra Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Banca Centro Calabria Credito Cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, Viale dei Parioli, 180;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 86/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca Centro Calabria Credito Cooperativo e di Unicredit Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Udito l’avvocato Alfredo Gualtieri;
Viste le conclusioni delle parti come in atti e della controinteressata Unicredit S.p.a. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’Università della Calabria impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Calabria ha accolto il ricorso della Banca Centro Calabria Credito Cooperativo per l’annullamento della determina n. 103 dell’8 agosto 2024, con cui la medesima Università ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa, indetta con bando prot. n. 10941/2023, dopo che, a seguito di un giudicato di annullamento della prima aggiudicazione disposta in favore della odierna controinteressata Unicredit s.p.a., l’Amministrazione aveva riattivato la procedura, nuovamente vagliando i requisiti di partecipazione dei concorrenti.
2.- La motivazione della esclusione si è incentrata sul mancato possesso, in capo alla ricorrente, del requisito di cui al paragrafo 6.3.c del disciplinare di gara, ossia la certificazione ISO 9001. Nello specifico, secondo la Stazione appaltante, il requisito sarebbe posseduto da un’altra società (Allitude s.p.a.) facente parte del medesimo gruppo bancario (Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca) cui appartiene anche la ricorrente. Tuttavia, il fare parte del medesimo gruppo bancario non comporterebbe la automatica estensione del possesso del requisito, formalmente e sostanzialmente appartenente ad un soggetto terzo, in favore della ricorrente, in mancanza di un apposito contratto di avvalimento, nella specie mai stipulato.
Inoltre, l’atto di esclusione ha anche evidenziato che il requisito richiesto afferisce comunque a settori di attività diversi rispetto a quelli prestati sulla base dei certificati prodotti.
3.- Con un’unica e articolata censura, la ricorrente ha quindi lamentato la illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di Unicredit s.p.a. per violazione dell’art. 85, decreto legislativo n. 50/2016, e degli artt. 1 e 21-nonies, legge n. 241/1990, oltre che per violazione dei principi dell'autotutela e di non aggravamento del procedimento, e per eccesso di potere.
Ha sostenuto, in particolare, che l’Università della Calabria ha sempre cercato di sottrarsi alla esecuzione del giudicato contenuto nella sentenza n. 1445/2023 del medesimo TAR della Calabria, confermata dalla sentenza n. 3321/2024 del Consiglio di Stato, dapprima mantenendo l’esecuzione del servizio di tesoreria in capo a Unicredit in regime di proroga, e poi riattivando la procedura di aggiudicazione con l’intento di escluderla dalla gara, alla quale era stata regolarmente ammessa oltre un anno prima a seguito di soccorso istruttorio, procedendo ad un nuovo illegittimo vaglio di requisiti di partecipazione già positivamente vagliati.
Al di là dell’aspetto procedimentale, incentrato sulla violazione dei principi cardine dell’autotutela, ha in ogni caso aggiunto di possedere pure nella sostanza i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, in quanto un contratto di avvalimento con Allitude s.p.a. non avrebbe alcun senso e non svolgerebbe alcuna funzione, posto che tale società già svolge in via istituzionale e continuativa le prestazioni quale società strumentale del Gruppo, con la conseguenza che la ricorrente già di fatto si avvale di tali servizi e non ha bisogno di un nuovo e specifico contratto per usufruirne.
Infine, ha anche confutato i due ulteriori vizi che sarebbero contenuti nella certificazione di qualità di Allitude, sia per quanto riguarda la scadenza del certificato, sia per quanto riguarda i settori IAF di accreditamento (33 e 35), a dire dell’Università diversi da quello oggetto della gara (32, intermediazione finanziaria).
4.- L’adito Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondato il rilievo sulla illegittima duplicazione del controllo su un profilo (il possesso della certificazione ISO 9001), sia alla luce del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, sia sulla base della disciplina della autotutela di cui all’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, motivando che l’Amministrazione procedente, dopo avere vagliato in modo specifico il requisito della certificazione di qualità ritenendo sussistere i requisiti di ammissione in capo alla Banca ricorrente, ne ha poi contraddittoriamente disposto la esclusione senza l’attivazione delle garanzie di cui al prefato art. 21-nonies..
L’adito Tribunale ha quindi annullato l’atto di esclusione, assorbendo l’esame dei restanti motivi proposti, e ha condannato l’Università della Calabria al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, compensandole invece nei riguardi di UniCredit.
5.- L’appello dell’Università della Calabria deduce un unico, articolato motivo: Illegittimità dell’appellata sentenza - Error in judicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e 6, Legge n. 241/90, in relazione al principio di continuità nel possesso dei requisiti partecipativi - Illegittimità per illogicità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Con riferimento al procedimento amministrativo, la sentenza muoverebbe dall’erroneo presupposto che, “antecedentemente al primo contenzioso”, la verifica in ordine al possesso della certificazione ISO 9001 era stata oggetto “di uno specifico approfondimento in sede istruttoria”, atteso che il seggio di gara aveva “ritenuto i chiarimenti soddisfacenti”, e l’Università “aveva approvato l’operato della Commissione”, assumendo apposita determina notificata ai sensi dell’art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e pubblicata sul sito istituzionale, così travisando del tutto la ratio alla base del principio di continuità nel possesso dei requisiti partecipativi.
Inoltre, al di là dell’aspetto procedimentale, la sentenza trascurerebbe di considerare, avendo assorbito i relativi motivi, che la esclusione della Banca ricorrente sarebbe stata comunque sia inevitabile e obbligatoria a valle della verifica ex art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici (art. 6, del disciplinare; art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016), siccome la medesima non è in possesso della certificazione ISO 9001, e detto requisito non può reputarsi “oggettivamente comprovato” dalla struttura organizzativa del Gruppo Bancario Cooperativo di cui la ricorrente fa parte, né dalla relazione con le società strumentali del Gruppo, di cui peraltro non sono stati prodotti i contratti di erogazione di servizi intercorrenti tra le parti. Infine, le certificazioni di qualità possedute da “GRUPPO DEDAGROUP” e “ALLITUDE”, non risultano conformi al modello tipologico prescritto dal bando di gara.
6.- Ha resistito l’originaria ricorrente, con riproposizione dei motivi concernenti la violazione del giudicato, dichiarati assorbiti dal primo giudice.
7.- Unicredit s.p.a. ha chiesto che l’appello sia accolto.
8.- In data 7 marzo 2025, parte appellante ha depositato atto di rinuncia alla istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
9.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
10.- Alla udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
11.- L’appello è infondato.
L’impostazione da cui muove l’appello è che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato e applicato il principio di continuità nel possesso dei requisiti e quello di obbligatorietà della verifica del loro effettivo possesso, assumendo a base del proprio convincimento un presupposto erroneo, ossia che, “antecedentemente al primo contenzioso”, la verifica in ordine al possesso della certificazione ISO 9001 era stata oggetto “di uno specifico approfondimento in sede istruttoria”, atteso che il seggio di gara aveva “ritenuto i chiarimenti soddisfacenti”, e l’Università “aveva approvato l’operato della Commissione”, adottando apposita determina notificata ai sensi dell’art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e pubblicata sul sito istituzionale.
L’assunto non può essere condiviso.
In fatto, è risultato che nel segmento procedimentale dedicato alla fase di verifica dei requisiti svoltosi antecedentemente al primo contenzioso, la Stazione appaltante ha specificatamente chiesto alla odierna appellata, con nota p.e.c. del 23 aprile 2023, chiarimenti sul possesso del sistema di gestione di qualità certificato, poiché nell’autodichiarazione risultava allegata alla domanda di partecipazione il richiamo ad una certificazione riguardante un soggetto diverso dal concorrente.
Con successiva nota del 2 maggio 2023, la società ha reso i chiarimenti richiesti, evidenziando come la certificazione in capo ad Allitude s.p.a. avesse pieno valore anche per essa concorrente, quale banca cooperativa facente parte del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, essendo Allitude una società strumentale che fornisce alle banche del gruppo il sistema di gestione informatico certificato, così da consentire alle stesse di svolgere il servizio di cassa con processi conformi alle norme di qualità.
La società ha inoltre precisato di avere presentato, solo ad abundantiam, analoga certificazione di qualità del gruppo Dedagroup, riferita allo specifico modulo di procedura informatica di tesoreria. Sulla scorta di tali giustificazioni, la Commissione di gara ha ritenuto i chiarimenti soddisfacenti e, nella seduta pubblica del 4 maggio 2023, ha consentito alla società di proseguire la procedura selettiva. Con determina n. 50 dell'11 maggio 2023, l’Università della Calabria ha poi approvato l'operato della Commissione, ritenendo sussistente in capo alla partecipante il possesso del requisito della certificazione di qualità, disponendo anche la notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università e del Ministero.
Alla luce di tale ricostruzione, risulta pertanto comprovato ex actis che la verifica in ordine al possesso della certificazione ISO 9001, la cui insussistenza è stata poi posta alla base della qui avversata esclusione, è stata oggetto di uno specifico approfondimento in sede istruttoria, e che l’Amministrazione sia ‘ritornata’ su una verifica già effettuata, senza che a ciò fosse obbligata sulla base del giudicato nel frattempo intervenuto.
È difatti pacifico che il giudicato abbia avuto ad oggetto l’annullamento della prima aggiudicazione della gara disposta in favore di Unicredit e che nessun principio conformativo nello stesso contenuto concerneva la riedizione delle fasi procedimentali già espletate.
È quindi corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato che sono stati violati i principi di conservazione, economicità dell’azione amministrativa e divieto di aggravamento del procedimento.
La sentenza è pure corretta nella parte in cui ha ritenuto che siano stati violati i principi cardine dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, in quanto l’amministrazione procedente, dopo avere vagliato in modo specifico il requisito della certificazione di qualità richiesto dal bando e averne acclarata la sussistenza, ha disposto la esclusione della concorrente senza attivare le garanzie di cui all’art. 21-nonies citato.
Infine, la sentenza è da confermare anche nella parte concernente la esegesi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7 e 85, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016.
Va infatti evidenziato che il prefato art. 32, comma 7 disciplina la verifica successiva all’aggiudicazione.
A questo proposito, se per un verso va ribadito il principio, qui non in discussione, della doverosità dei controlli amministrativi al fine di vagliare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, possesso che deve senz’altro sussistere in ogni fase della procedura e fino al momento della aggiudicazione, per un altro verso è fondamentale sottolineare che, nel caso all’esame, non si è trattato affatto di un controllo postumo ai sensi del prefato art. 32, comma 7, bensì della duplicazione di controlli già effettuati e favorevolmente esitati, rinnovati senza l’attivazione delle necessarie garanzie dell’autotutela amministrativa e senza che vi fosse un apparente motivo alla riedizione di una fase procedimentale già espletata, non essendo a ciò obbligata l’amministrazione nemmeno dal giudicato di annullamento nel frattempo intervenuto.
È quindi corretta la conclusione alla quale giunge il primo giudice, circa cioè il fatto che l’indicato precetto di cui all’art. 32, comma 7 deve coordinarsi con quello contenuto all’art. 85, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante può chiedere ai partecipanti in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, previsione che, per l’appunto, disciplina la fase procedimentale che si era già esaurita.
12.- Va poi considerato, quanto al possesso del requisito di cui al paragrafo 6.3.c del disciplinare di gara, ossia la certificazione ISO 9001, che la motivazione di esclusione dalla procedura si è incentrata sia sul fatto che il suddetto requisito sarebbe posseduto da un’altra società (Allitude s.p.a.) facente parte del medesimo gruppo bancario (Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca) cui appartiene anche la ricorrente, sia sul fatto che il fare parte del medesimo gruppo bancario non comporterebbe la automatica estensione del possesso del requisito, formalmente e sostanzialmente appartenente ad un soggetto terzo, in favore della ricorrente, in mancanza di un apposito contratto di avvalimento, nella specie mai stipulato.
Tali assunti sono infondati.
Le banche operanti nell’ambito di un Gruppo di Credito Cooperativo non hanno necessità di stipulare un contratto di avvalimento, specifico per la gara, con una propria società strumentale, posto che le relative prestazioni sono già svolte da quest’ultima in via istituzionale e automatica in virtù del ruolo ricoperto all’interno del Gruppo.
Di conseguenza, siccome la BCC appellata già si avvale appieno di tali servizi, non ha bisogno di un nuovo e specifico contratto per usufruirne, né tantomeno per provare di avvalersene.
Né è contestata, in fatto, la circostanza che le banche del Gruppo operino secondo la suddetta modalità.
In questo contesto, l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente, va interpretato nel senso che la locuzione finale “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” va intesa nel senso che la natura giuridica non è di ostacolo all’avvalimento nelle organizzazioni complesse, come ad esempio nei raggruppamenti di imprese, ma non già nel senso, su cui pure insiste l’Università appellante, che sia sempre necessario stipulare lo specifico contratto di avvalimento, anche quando ciò, come nel caso che qui ricorre, sarebbe inutile e antieconomico atteso il peculiare regime legale dei Gruppi di credito cooperativo, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività bancaria in cooperazione.
La prefata norma, infatti, riguarda specificatamente il raggruppamento ed è riferita all’ipotesi di un raggruppamento sorto per una specifica gara tra ditte ordinariamente autonome, e non ha nulla a che vedere con il caso in questione, in cui la Banca ha partecipato per suo conto e il requisito contestato è istituzionalmente legato al suo essere Banca di un Gruppo di credito cooperativo.
13.- Infine infondato è il secondo assunto su cui poggia la motivazione di esclusione, ossia che il certificato di qualità di Allitude s.p.a. sarebbe riferito a settori IAF di accreditamento (33 e 35) diversi da quello oggetto della gara (32, intermediazione finanziaria).
Sulla base della lex specialis di gara, infatti, non emerge il dato riferito al settore specifico 32, né si richiede la certificazione di qualità per tale settore, al quale è riferita la certificazione di qualità Unicredit.
In virtù, pertanto, dei principi del favor partecipationis e della tassatività delle clausole di esclusione dalle gare, oltre che della par condicio fra i concorrenti, si ritiene che l’esclusione non possa comminarsi per un requisito non specificatamente richiesto, nè specificato, dalla legge di gara.
14.- In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione farà applicazione dei suesposti principi, sia con riferimento alle garanzie della autotutela amministrativa ove si proceda a nuova verifica del possesso dei requisiti, sia in relazione all’accertato possesso dei medesimi sulla base delle considerazioni illustrate ai punti 12 e 13.
14.- Le spese del giudizio possono compensarsi nei confronti di Unicredit in considerazione della omogeneità della posizione processuale, mentre nei rapporti con la società appellata sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’Università della Calabria al pagamento in favore di Banca Centro Calabria Credito Cooperativo delle spese di giudizio, liquidate nella misura di complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate con Unicredit s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere