TAR Campania, Salerno, Sez. I, 15 settembre 2025, n. 1471

I. Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può […] dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.

II. Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del r.t.i., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa.

III. Solo in relazione agli appalti di lavori, il combinato disposto degli articoli 68, comma 2, e 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 definisce il criterio direttivo di ordine partecipativo secondo cui la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. può avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori per essa prevista.

IV. Ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.

Guida alla lettura

Con la decisione in esame, il TAR Salerno è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione dell’ambito applicativo del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione per le imprese concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica in forma associata.

Il ricorrente, un costituendo RTI concorrente in una gara di servizi, impugnava il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante sul presupposto che il requisito di capacità tecnico-professionale dell’avvenuta esecuzione di un contratto analogo nel decennio precedente risultava posseduto unicamente dalla mandataria-capogruppo e non anche dalla mandante.

L’esclusione era motivata con specifico riferimento al fatto che la mandante, secondo l’offerta, avrebbe dovuto eseguire il 49% del servizio oggetto di gara: pertanto, la totale assenza del requisito in capo alla mandante medesima avrebbe concretato una violazione del principio di corrispondenza, conducendo all’esclusione dell’RTI.  

Per comprendere il quadro sistematico in cui s’inserisce la pronunzia in commento, paiono necessarie alcune brevi note di contesto.

Già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 era emerso il problema della comprova dell’affidabilità professionale degli operatori economici partecipanti in forma aggregata.

Era infatti dubbio se fosse sufficiente che i requisiti tecnico-professionali fossero posseduti globalmente dall’ente associato oppure se ciascuno dei componenti dovesse dimostrare il possesso dei requisiti in misura proporzionale alla quota di esecuzione del contratto assunta dallo stesso.

Al riguardo, si è progressivamente delineata – fino a diventare evidente sotto la vigenza del codice del 2023 – una diversità di regime tra gli appalti di lavori, da un lato, e quelli di servizi e forniture, dall’altro.

Al fine di comprendere l’emersione di tale differenza, occorre tener presente che, per gli appalti di lavori, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale avviene tradizionalmente mediante la presentazione di apposita attestazione rilasciata da organismi accreditati (SOA): l’ultimo periodo dell’art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 dispone infatti che “il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.

Per gli appalti di servizi e forniture, invece, è sempre stata riconosciuta un’ampia discrezionalità della stazione appaltante circa la determinazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti principalmente nell’avvenuta esecusione di contratti analoghi a quello in affidamento e fatti salvi i limiti della ragionevolezza, coerenza e proporzionalità.

Pertanto, nel caso dei lavori, è ancora oggi pacifico che il sistema di qualificazione è unico e obbliga ogni impresa che concretamente assuma l’esecuzione di una certa lavorazione, o quota di essa, ad essere qualificata per la corrispondente categoria e classifica, anche nel caso di partecipazione in forma associata. In altri termini, ciascuna impresa componente del raggruppamento o del consorzio deve dimostrare di possedere l’attestazione adeguata alla quota di lavori che dichiara di svolgere direttamente: si tratta – appunto – del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione (o partecipazione) e quote di esecuzione.

Invece – come anticipato – nel caso dei servizi e delle forniture, si era posto il dubbio se il requisito consistente nell’avvenuto svolgimento di contratti analoghi dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, oppure pro-quota dai singoli operatori che lo compongono.

Secondo un primo orientamento, il principio di corrispondenza si sarebbe dovuto applicare anche agli appalti di servizi e forniture, con la conseguenza che l’offerta di un raggruppamento formulata in termini tali da non assicurare tale corrispondenza risulterebbe inammissibile, poiché comporterebbe l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica rispetto alla quota di prestazione ad essa devoluta.

Invece, secondo altro orientamento, nel settore dei servizi e delle forniture, fermo l’obbligo, in capo al raggruppamento, di specificare in offerta le parti del servizio o della fornitura destinate a essere eseguite dalle singole imprese componenti, non sussisterebbe una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 28 agosto 2014, n. 27, ha condiviso l’interpretazione da ultimo ricordata e ha posto il principio di diritto secondo cui l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione è circoscritto ai soli appalti di lavori; al contrario, per gli appalti di servizi e forniture trova applicazione unicamente la regola che impone alle imprese raggruppate “il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara.

La decisione in commento, ponendosi nella linea esegetica tracciata dalla Plenaria, riporta i riferiti principi di diritto nell’ambito sistematico del D.Lgs. n. 36/2023, sancendone così la perdurante vigenza.

Anzitutto, il TAR Salerno chiarisce che l’applicabilità del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione si applica soltanto agli appalti di lavori: in tal senso depone il disposto combinato degli artt. 68, comma 2 e 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.

A bene vedere, è proprio il riferimento al sistema di qualificazione “a maglie rigide” degli operatori economici attivi nel campo degli appalti di lavori a obbligare le imprese che intendano eseguire i lavori a essere qualificate in maniera specifica e simmetrica rispetto alla quota di lavorazioni da compiere.

In tal senso, vale la pena di richiamare il dettato di cui agli artt. 2, comma 2 e 30, comma 2, dell’allegato II.12 al codice, che confermano tale assetto interpretativo.

La ratio sottesa è evidente, anche se non espressa nella sentenza: mantenere un elevato livello di affidabilità e garanzia nello specifico ambito dei lavori pubblici, in ragione dei peculiari rischi connessi alla inesatta o erronea esecuzione degli stessi, rischi che possono riguardare sia la gestione del cantiere sia la fase successiva (es. crolli o rovine di edifici).

Viceversa, per gli appalti di servizi e forniture tali peculiari rischi sono assenti e vige quindi il principio del cumulo delle capacità dei componenti.

A riprova dell’applicabilità del principio del cumulo, il TAR Salerno richiama l’art. 68, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 (che ricalca il previgente art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016), a norma del quale “l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.

Il codice, sancendo la responsabilità solidale di tutte le imprese componenti per l’esecuzione dell’intero oggetto contrattuale, non solo supera la pregressa distinzione tra raggruppamenti orizzontali e raggruppamenti verticali, ma – ed è ciò che qui preme sottolineare – introduce anche un criterio d’imputazione che assicura alla stazione appaltante l’affidabilità del RTI nel suo complesso.

Appare nondimeno singolare che il TAR Salerno, dopo aver motivato l’applicazione del principio del cumulo mediante il riferimento all’art. 68, comma 9, non richiami un’altra norma, che sembra invece determinante: si tratta dell’art. 68, comma 11, secondo il quale “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare”.

Come si può leggere, l’art. 68, comma 11, nello stabilire che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono esser posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, di fatto cristallizza la regola generale posta dall’Adunanza Plenaria n. 27/2014, fermo il diverso (e più rigido) regime applicabile agli appalti di lavori.   

Se quello sopra ripercorso è l’assetto normativo dettato oggi dal codice dei contratti pubblici, la sentenza in commento si preoccupa - anche - di dare conto del ruolo che, in tale quadro, occupa la discrezionalità della stazione appaltante.

Infatti, pur essendo indubbio che il criterio d’imputazione della responsabilità per l’esecuzione del contratto è quello della solidarietà e che – conseguentemente – vige la regola del cumulo dei requisiti partecipativi per l’RTI nella sua globalità, il TAR Salerno precisa che “rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti.

In altri termini, la normativa rimette “all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del r.t.i., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa.

Pertanto, la legge speciale di gara, anche nell’ambito degli appalti di servizi e forniture, ben potrebbe imporre sia una quota minima di requisito che ciascuna impresa deve possedere sia la corrispondenza, in senso stretto, tra le quote di qualificazione e quote di esecuzione.

È nondimeno utile precisare che l’esercizio di una simile prerogativa da parte della stazione appaltante, poiché concreta una sostanziale deroga alla normativa di settore, deve necessariamente essere assistito da un corredo motivazionale rafforzato.

In particolare, occorre tenere presente che l’art. 68, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. Dunque, qualora la stazione appaltante decida di richiedere il possesso di particolari requisiti di capacità tecnico-professionale in capo alle singole imprese facenti parte del raggruppamento, troveranno applicazione i principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, il principio di proporzionalità del requisito richiesto rispetto all’oggetto specifico dell’appalto.  

 

Pubblicato il 15/09/2025

N. 01471/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01226/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2025, proposto da Bifolco & Co S.r.l. e Tellus Ecology S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B62F03C6D2, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Adele De Paula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento prot. n. 32841 del 23.6.2025. notificato in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Provveditorato dell’ASL Salerno ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. Bifolco & Co s.r.l.-Tellus Ecology s.r.l., dalla procedura telematica aperta, ex articolo 71 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, distruzione o infossamento delle carcasse di cinghiali abbattuti per le operazioni di depopolamento e loro trasporto presso impianto autorizzato e/o fossa predisposta (zone di restrizione per PSA), nonché recupero, trasporto e distruzione per incenerimento di carcasse di cinghiali trovati morti a causa di incidente sul territorio di tutta la Provincia di Salerno, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo - CIG B62F03C6D2;

b) dei verbali di gara delle sedute del 19.5.2025, 3.6.2025 e 23.6.2025, conosciuti solo nella data, nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi delle ricorrenti;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2025 e depositato il successivo 30 luglio 2025, la Società Bifolco & Co. s.r.l., e la Società Tellus Ecology s.r.l., nella qualità, rispettivamente di capogruppo mandataria e mandante del costituendo R.T.I. Bifolco & Co. e Tellus Ecology s.r.l., previa richiesta di concessione di idonee misure cautelari, hanno impugnato il provvedimento prot. n. 32841 del 23 giugno 2025, notificato in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Provveditorato dell’ASL Salerno ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. Bifolco & Co s.r.l.-Tellus Ecology s.r.l., dalla procedura telematica aperta, ex articolo 71 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, distruzione o infossamento delle carcasse di cinghiali abbattuti per le operazioni di depopolamento e loro trasporto presso impianto autorizzato e/o fossa predisposta (zone di restrizione per PSA), nonché recupero, trasporto e distruzione per incenerimento di carcasse di cinghiali trovati morti a causa di incidente sul territorio di tutta la Provincia di Salerno.

1.1. A sostegno del ricorso hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione, avendo dimostrato il possesso del requisito esperienziale richiesto dalla lex specialis di gara, in virtù del principio del cumulo delle capacità di più operatori economici che partecipano alla gara in forma associata e dell’errata applicazione del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione.

1.2. Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno che ha sostenuto la legittimità del provvedimento di esclusione, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, previa discussione e avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene che ricorrono tutti i requisiti richiesti dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.

3. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito specificati.

4. Nel provvedimento di esclusione impugnato si legge che «[…] ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e in particolare dell’articolo 68, comma 11 del D. Lgs 36/2023 ritiene comunque non conforme l’orientamento sostenuto dall’operatore economico, con riguardo al possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 del D.Lgs 36/2023 e s,m.i. ed in particolare riferito al requisito di capacità tecnica-professionale e quindi non accoglibile, in ragione dell’applicazione del principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione […]». Il seggio di gara, come emerge dal verbale delle operazioni di gara n. 2 del 3 giugno 2025, aveva rilevato, infatti, che «la mandante Tellus Ecology srl ha omesso di rendere la dichiarazione in ordine al possesso del requisito di capacità tecnico professionale, pur risultando titolare del 49% della quota di esecuzione, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 68, comma 11 del D.lgs 36/2023; - non risultano allegati ulteriori documenti o dichiarazioni integrative a supporto della posizione della mandante in relazione al requisito», disponendo, quindi, l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell’RTI costituendo Bifolco & Co. s.r.l. - Tellus Ecology s.r.l., ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 36/2023 e richiedendo: «la trasmissione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di TELLUS ECOLOGY SRL, attestante il possesso del requisito tecnico professionale richiesta dalla lex specialis in misura proporzionale alla quota del 49% di esecuzione […]».

4.1. Sul punto, il disciplinare di gara prevede all’articolo 6.4, “Indicazioni sui requisiti speciali per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” che «I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei». In particolare, il disciplinare distingue: - i requisiti di idoneità professionale prevedendo che «Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali e/o l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte: - da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; - da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica»; - i requisiti di capacità economica e finanziaria, prevedendo che «Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso»; - i requisiti di capacità tecnica e professionale, stabilendo che «Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso […]».

4.2. Dalla lettura del disciplinare di gara emerge, poi, che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto attiene all’aver «regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara n. 1 contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati» (cfr. articolo 6.3 del disciplinare in atti).

4.3. Ne discende che la lex specialis di gara ha espressamente previsto che il requisito esperienziale, a differenza del requisito di idoneità professionale, potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente.

4.4. D’altronde, tale previsione risulta pienamente conforme alla disciplina primaria contenuta nel Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi e forniture, quale è quello nel caso in esame.

5. Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può, infatti, dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del r.t.i., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).

5.1. Ed invero, solo in relazione agli appalti di lavori, il combinato disposto degli articoli 68, comma 2, e 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 definisce il criterio direttivo di ordine partecipativo secondo cui la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. può avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori per essa prevista. Tale criterio viene ribadito anche negli articoli 2, comma 2, e 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice, dai quali sono enucleabili principi che trovano una corrispondenza nel quadro normativo di cui al precedente d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto l’articolo 30 dell’Allegato II.12 al nuovo codice ripropone, in parte qua, quanto già previsto dall’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e l’articolo 68, commi 1 e 2, del codice riproduce il contenuto del precedente articolo 48, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.

5.2. Non risulta, quindi, conferente la giurisprudenza invocata dalla stazione appaltante (che richiama il seguente passaggio della sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 412/2025 del 22 aprile 2025 «l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all'interno del R.T.I. è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, poiché soddisfa l'esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate»), né il parere ANAC di funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, in quanto, come già precisato, trattasi di principi di diritto formulati con riferimento ai soli appalti di lavori.

5.3. Detto altrimenti, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 febbraio 2024, n. 164; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 25 marzo 2024; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 maggio 2024, n. 1110).

6. Ne discende che le contestazioni del seggio di gara, acquisite dalla stazione appaltante, afferenti al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto in proporzione alla quota di esecuzione della mandante del raggruppamento non avrebbero potuto comportare l’esclusione del costituendo RTI, in quanto, venendo in rilievo la disciplina dettata per i raggruppamenti di imprese il requisito esperienziale risultava comunque posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ovvero dalla mandataria capogruppo, Bifolco s.r.l., che lo aveva specificamente documentato.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione impugnato.

8. Il Collegio ritiene, infine, che ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in considerazione della definizione della controversia in sede cautelare, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Raffaele Esposito, Primo Referendario

Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore