TAR Calabria, sez. II, 28 ottobre 2025 n. 1770

È da escludere una ‘equipollenza’ tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale, trattandosi di documenti differenti, sebbene complementari (poiché, se utilizzati insieme, possono potenziare l’impegno delle aziende verso la parità di genere).

Il rapporto biennale sulla situazione del personale non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma è formato dalla stessa azienda con l’obiettivo di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne; si tratta, in altri termini, dell’adempimento ad un obbligo informativo previsto per le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti nel proprio organico, che non sostituisce la certificazione, limitandosi a offrire una ‘fotografia’ dettagliata della situazione attuale dell’azienda e degli eventuali progressi compiuti.

La certificazione della parità di genere – prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una ‘certificazione di qualità’ rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance.

Pertanto, il punteggio premiale assegnato all’offerta di FARMAC-ZABBAN è illegittimo, in quanto attribuito in contrasto con la disciplina della lex specialis.

 

Guida alla lettura

Con la sentenza n. 1770 del 28 ottobre 2025, la Sezione Seconda del TAR Calabria affronta per la prima volta il tema dell’attribuzione del punteggio premiale connesso al possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, chiarendo i confini applicativi del nuovo strumento di valorizzazione delle politiche di uguaglianza nelle procedure di evidenza pubblica. Il Collegio afferma l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio a un operatore che aveva presentato, in luogo della certificazione, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, ritenuto erroneamente equipollente dalla stazione appaltante. La pronuncia segna un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale del nuovo Codice dei contratti pubblici, riaffermando il principio di tassatività dei requisiti premiali e l’esigenza di garantire la coerenza tra i criteri di valutazione e gli obiettivi sostanziali perseguiti dal legislatore in materia di parità di genere.

La sentenza n. 1770/2025 del TAR Calabria assume rilievo sistematico nell’ambito del diritto degli appalti pubblici in quanto interviene a definire, in modo puntuale e coerente con la ratio della normativa, la portata applicativa del requisito premiale della certificazione della parità di genere.

La vicenda trae origine da una procedura ristretta, indetta dalla Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante – per la fornitura quadriennale di medicazioni generali destinate alle aziende del Servizio sanitario regionale, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione. L’aggiudicazione del lotto n. 84 in favore della società Farmac-Zabban S.p.A. era stata impugnata dalla seconda classificata, Sanit Sud S.r.l., la quale contestava l’attribuzione alla controinteressata di cinque punti premiali per il possesso della certificazione della parità di genere, pur in assenza del relativo attestato.

La commissione di gara aveva infatti ritenuto equipollente, ai fini della valutazione, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006. Tale scelta veniva giustificata dalla stazione appaltante sulla base delle linee guida dell’ANAC del 30 novembre 2022, che avrebbero consentito una lettura “estensiva” dei documenti attestanti l’impegno dell’operatore in materia di parità. Tuttavia, il TAR respinge con decisione netta tale interpretazione, affermando che il rapporto biennale e la certificazione della parità di genere rappresentano strumenti diversi, non sovrapponibili né alternativi, ma semmai complementari nel sistema delineato dal legislatore.

Il giudice amministrativo ricostruisce con accuratezza il quadro normativo di riferimento. L’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, nel recepire l’impianto valoriale del nuovo Codice, prevede che le stazioni appaltanti attribuiscano un punteggio premiale alle imprese in possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006. Quest’ultima è una certificazione volontaria, rilasciata da organismi accreditati secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, la quale valuta – attraverso indicatori di performance misurabili – le politiche aziendali di inclusione e parità di genere. Si tratta di un riconoscimento di qualità organizzativa, fondato su criteri oggettivi e verificabili, che comporta l’impegno dell’impresa ad adottare misure concrete per ridurre i divari di genere nei processi aziendali.

Diversamente, il rapporto biennale di cui all’art. 46 del medesimo decreto è un adempimento informativo obbligatorio per le imprese con oltre cinquanta dipendenti, volto a rappresentare la situazione occupazionale disaggregata per sesso e la distribuzione del personale. Esso non attesta l’esistenza di politiche attive di parità né è sottoposto a verifica di conformità da parte di un soggetto terzo indipendente. Il TAR sottolinea che riconoscere al rapporto biennale la medesima valenza probatoria della certificazione significherebbe svuotare di contenuto la ratio premiale prevista dal legislatore, rendendo indifferente la condotta organizzativa effettiva dell’operatore economico.

Nella motivazione, il Collegio richiama implicitamente il principio di tassatività dei criteri di valutazione, già affermato in materia di gare pubbliche, ribadendo che ogni requisito premiale deve essere posseduto e comprovato secondo le modalità espressamente indicate dalla lex specialis e non può essere oggetto di interpretazioni estensive o sostitutive. La discrezionalità tecnica della commissione incontra dunque un limite invalicabile nella legalità della procedura e nel rispetto della parità di trattamento tra concorrenti.

Di particolare interesse è la parte della pronuncia in cui il TAR evidenzia che la non equipollenza tra i due strumenti non esclude la possibilità di valorizzare, in futuro, il rapporto biennale quale elemento di trasparenza o di coerenza con le politiche aziendali, ma tale valorizzazione richiede una previsione esplicita nel bando o nei criteri di gara. La decisione, pertanto, si colloca nel solco dell’orientamento volto a preservare la certezza delle regole di gara e la par condicio dei partecipanti, evitando che la discrezionalità valutativa si traduca in un arbitrio premiale.

Dal punto di vista degli effetti, il TAR annulla l’aggiudicazione del lotto in favore di Farmac-Zabban, dichiara l’inefficacia della convenzione stipulata e dispone il subentro della ricorrente, subordinatamente alle verifiche di rito. La pronuncia conferma così il principio di consequenzialità piena tra illegittimità dell’aggiudicazione e riassegnazione dell’appalto, in presenza di un chiaro effetto di ricalcolo dei punteggi.

Sotto il profilo sistematico, la sentenza rappresenta una tappa importante nella concreta attuazione del principio di parità di genere negli appalti pubblici, sancito dall’art. 60 della Costituzione come declinazione del principio di uguaglianza sostanziale e recepito nel nuovo Codice dei contratti come strumento di promozione sociale e competitiva. Il TAR Calabria, con un’interpretazione rigorosa ma coerente, contribuisce a delineare un equilibrio tra finalità sociali e vincoli giuridici, evitando che la parità di genere si traduca in un mero adempimento formale o in un requisito “di facciata”.

In definitiva, la decisione valorizza la funzione sostanziale della certificazione della parità di genere quale indice di qualità organizzativa e di responsabilità sociale dell’impresa, riaffermando al contempo la centralità della legalità formale nelle procedure di gara. Essa richiama le stazioni appaltanti alla necessità di un approccio prudente e coerente nell’applicazione dei nuovi criteri premiali, affinché l’obiettivo di promuovere la parità non si traduca in una distorsione del principio di concorrenza, ma diventi un reale incentivo alla trasformazione culturale e organizzativa delle imprese.

 

Pubblicato il 28/10/2025

N. 01770/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01252/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2025, proposto da
Sanit Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2B09167E5, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Morabito e Salvatore Pupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Stazione Unica Appaltante Calabria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Farmac-Zabban S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

1) del Decreto Dirigenziale n. 6998 assunto dalla Regione Calabria Stazione Unica Appaltante in data 14 maggio 2025, reso disponibile a tutti i canditati in data 11 giugno 2025 attraverso la pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale “CONSIP” e con il quale la S.U.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva della “Procedura ristretta ai sensi dell'art.72 del d.lgs. n.36/2023 finalizzata alla conclusione di un appalto specifico per la “Fornitura quadriennale di medicazioni generali occorrenti alle Aziende del S.S.R. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” - Gara n. 4558549 - relativamente all'aggiudicazione del LOTTO n. 84(CIG B2B09167E5) in capo alla FARAMAC-ZABBAN S.p.A.;

2) di tutti i verbali di gara relativi al Lotto n. 84, ed in particolare, del Verbale di Gara n. 7 del 26 febbraio 2025, assunto in seduta riservata e con il quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'attribuzione dei punteggi assegnati agli operatori economici partecipanti al LOTTO n. 84 e del Verbale Unico di Gara apertura Offerta Economica del 16/04/2025;

3) del provvedimento prot. n. 616136 del 19 agosto 2025, notificato in pari data, conclusivo del procedimento ex art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., assunto dalla Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla SANIT SUD s.r.l. in data 23 luglio 2025, nonché di tutti i verbali ad esso connessi, assunti dalla Commissione Giudicatrice rispettivamente nelle sedute del 6 agosto 2025 e del 13 agosto 2025;

1) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a tutti i precedenti e che hanno condotto all'aggiudicazione del Lotto n. 84;

per l'accertamento e la dichiarazione

di inefficacia della convenzione Rep. n. 3417 del 10 luglio 2025, stipulata tra la Regione Calabria Stazione Unica Appaltante e l'Impresa FARMAC-ZABBAN S.p.A., avente ad oggetto “Appalto specifico indetto da Stazione Unica Appaltante (SUA) Calabria per la fornitura quadriennale di medicazioni generali destinate alle Aziende del Sistema Sanitario della regione Calabria nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione approvazione atti - Farmac-Zabban s.p.a.”, cui è stata data pubblicità mediante inserzione sul sito della Regione Calabria, e/o del contratto di fornitura eventualmente stipulato e/o perfezionatosi secondo le modalità previste nel Capitolato di gara, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente;

e per la conseguente condanna della Regione Calabria Stazione Unica Appaltante in forma specifica, come sopra specificato, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente economico.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

 

Osservato che:

- la ricorrente Sanit Sud S.r.l. (di seguito “SANIT SUD”), ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Calabria per la “[f]ornitura quadriennale di medicazioni generali occorrenti alle Aziende del S.S.R. della Regione Calabria nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, concorrendo per il lotto n. 84

- con Decreto Dirigenziale n. 6998 del 14 maggio 2025, il lotto 84 è stato aggiudicato alla FARMAC-ZABBAN S.p.A. (di seguito “FARMAC-ZABBAN”) con un punteggio complessivo di 86,00 punti, di cui 52,49 per l’offerta tecnica e 33,51 per l’offerta economica, mentre la SANIT SUD si è posizionata seconda in graduatoria, con un punteggio complessivo di 84,96 punti, di cui 55,33 per l’offerta tecnica e 29,66 per l’offerta economica;

Rilevato che:

- con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la SANIT SUD ha impugnato l’aggiudicazione contestando l’attribuzione alla FARMAC-ZABBAN del punteggio (premiale di 5 punti) previsto dalla legge di gara per il possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 46 bis d.lgs. n. 198/2006, in quanto l’operatore avrebbe allegato soltanto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’46 del d.lgs. n. 198/2006;

- si è costituita la Regione Calabria, deducendo l’infondatezza del ricorso per le ragioni esposte dalla Sezione Amministrativa della SUA nella relazione prot. n. 696296 del 22 settembre 2025, allegata in giudizio e successivamente integrata in data 3 ottobre 2025, secondo la quale “la Commissione di Valutazione ha, in perfetta autonomia, ritenuto equipollente, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022/2023 reso al Ministero del Lavoro e presentato all’atto della presentazione dell’offerta tecnica, per come si evince dal verbale 13/8/2025, secondo le linee guida rese da ANAC nel provvedimento del 30 novembre 2022”;

- alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato che:

- l’Allegato B - Criteri di valutazione - del Capitolato Tecnico prevede (con specifico riferimento al lotto 84) l’attribuzione di 5 punti, ai sensi dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per il possesso della certificazione della parità di genere;

- tale disposizione prevede che “[a]l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;

- la certificazione della parità di genere – prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una “certificazione di qualità” rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance;

- nel caso di specie non è controverso che FARMAC-ZABBAN non abbia prodotto tale certificazione;

- nondimeno, la commissione di valutazione ha ritenuto equipollente, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, presentato dalla FARMAC-ZABBAN;

- il Collegio ritiene, tuttavia, che è da escludere una “equipollenza” tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale, trattandosi di documenti differenti, sebbene complementari (poiché, se utilizzati insieme, possono potenziare l’impegno delle aziende verso la parità di genere);

- infatti, come evidenziato da parte ricorrente, il rapporto biennale sulla situazione del personale non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma è formato dalla stessa azienda con l’obiettivo di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne; si tratta, in altri termini, dell’adempimento ad un obbligo informativo previsto per le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti nel proprio organico, che non sostituisce la certificazione, limitandosi a offrire una “fotografia” dettagliata della situazione attuale dell’azienda e degli eventuali progressi compiuti;

- né risulta che FARMAC-ZABBAN in sede di offerta abbia dimostrato (e la commissione di valutazione abbia verificato) che la propria organizzazione aziendale ed i processi in essa attuati soddisfino i requisiti richiesti per ottenere la certificazione della parità di genere;

- pertanto, il punteggio premiale assegnato all’offerta di FARMAC-ZABBAN è illegittimo, in quanto attribuito in contrasto con la disciplina della lex specialis;

- ne consegue che, a seguito dello scomputo dei 5 punti previsti per il possesso della certificazione della parità di genere, il punteggio complessivo ottenuto dalla FARMAC-ZABBAN risulta di 81 punti, inferiore a quello ottenuto dall’odierna ricorrente (pari a 84,96 punti), che, pertanto, avrebbe dovuto essere aggiudicataria della gara;

Ritenuto, in conclusione, che:

- per le ragioni dette, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, nei limiti dell’interesse della ricorrente, annullata l’aggiudicazione impugnata, dichiarata l’inefficacia della convenzione rep. n. 3417 del 10 luglio 2025 stipulata tra la Regione Calabria Stazione Unica Appaltante e la FARMAC-ZABBAN e dell’eventuale contratto di fornitura stipulato, nonché il conseguente subentro della ricorrente nella fornitura relativa al lotto n. 84, fermo restando tutte le verifiche che la stazione appaltante riterrà necessarie in base alla lex specialis e alla normativa applicabile;

- la novità della questione affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, da porre a carico della Regione Calabria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei limiti dell’interesse della ricorrente, annulla l’aggiudicazione impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia della convenzione rep. n. 3417 del 10 luglio 2025 stipulata tra la Regione Calabria Stazione Unica Appaltante e la FARMAC-ZABBAN e dell’eventuale contratto di fornitura stipulato, nonché il conseguente subentro della ricorrente nella fornitura relativa al lotto n. 84, fermo restando tutte le verifiche che la stazione appaltante riterrà necessarie in base alla lex specialis e alla normativa applicabile.

Compensa le spese di lite, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, da porre a carico della Regione Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore