Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7819

La mera esiguità del corrispettivo contrattuale non determina la nullità del contratto di avvalimento ove emergano altri fattori idonei a dimostrare la convenienza economica dell'operazione per l'ausiliaria.

 

Guida alla lettura

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7819/2025 affronta una questione di notevole rilevanza pratica nel contesto degli appalti pubblici, relativa ai requisiti di validità del contratto di avvalimento, con particolare riferimento al profilo dell'onerosità e della meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti contraenti. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che richiede un'analisi sostanziale, e non meramente formale, degli istituti che governano la partecipazione alle gare d'appalto.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo giudice amministrativo, il consorzio classificatosi secondo aveva contestato la legittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di un RTI che aveva fatto ricorso all'avvalimento per acquisire la certificazione SOA OG10 classifica VI necessaria per partecipare alla procedura. Il nucleo della censura risiedeva nell'estrema esiguità del corrispettivo previsto nel contratto di avvalimento, pari ad appena € 5.000,00, che secondo l'appellante renderebbe l'impegno negoziale del tutto cartolare e privo del requisito della serietà, determinandone conseguentemente la nullità per difetto di causa.

Il Collegio ha respinto tale assunto, operando una ricognizione dei principi che presidiano l'istituto dell'avvalimento nel diritto degli appalti pubblici. Come correttamente richiamato nella sentenza, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che il contratto di avvalimento ha tendenzialmente natura onerosa, giacché diversamente non si giustificherebbe l'operazione economica mediante la quale un'impresa ausiliaria, astrattamente in grado di partecipare autonomamente alla gara, metta gratuitamente a disposizione dell'ausiliata i propri requisiti, consentendole così di accedere alla procedura e di rafforzarsi in quel mercato. Tuttavia, il requisito dell'onerosità non va inteso in senso rigidamente formalistico, come se fosse necessaria la presenza di un corrispettivo economicamente significativo in senso assoluto.

La corretta ermeneutica dell'istituto impone piuttosto di verificare se dal testo contrattuale emerga chiaramente un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che abbia guidato l'ausiliaria nell'assumere gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di avvalimento. Tale indagine risponde all'esigenza di realizzare quel controllo sulla meritevolezza che il codice civile espressamente prevede all'art. 1322, secondo comma, tenendolo ben distinto dal giudizio di liceità, al fine di evitare che gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con gli interessi generali della comunità e dei terzi maggiormente meritevoli di tutela.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha individuato una pluralità di elementi che, complessivamente considerati, dimostrano la sussistenza di un interesse patrimoniale dell'ausiliaria alla stipula del contratto di avvalimento, nonostante l'apparente modestia del corrispettivo pattuito. In primo luogo, il contratto prevedeva espressamente la possibilità del ricorso al subappalto in favore dell'ausiliaria Elettrica Costruzioni s.r.l., nei limiti dei requisiti prestati, corrispondenti a lavori per € 10.329.000,99 nella categoria OG10, Classifica VI. Tale previsione, sebbene relativa ad una fase successiva a quella della gara e quindi non immediatamente vincolante, costituisce un elemento di estrema rilevanza nell'economia complessiva dell'operazione. La prospettiva di poter accedere a commesse di subappalto per un importo di oltre dieci milioni di euro rappresenta infatti un vantaggio patrimoniale potenziale di gran lunga superiore al corrispettivo simbolico di € 5.000,00 formalmente previsto nel contratto.

Il Consiglio di Stato ha opportunamente chiarito che, trattandosi il subappalto di un istituto tipico della fase esecutiva del contratto, non vi era alcun obbligo per il RTI aggiudicatario di indicare già in sede di presentazione della domanda la terna dei subappaltatori, e men che meno di formalizzare già in sede di offerta l'impegno a subappaltare in favore dell'ausiliaria una quota-parte di lavori in caso di aggiudicazione. Nondimeno, la semplice possibilità contrattualmente prevista di ricorrere al subappalto costituisce un elemento dotato di intrinseca rilevanza nella valutazione della meritevolezza dell'interesse perseguito dall'ausiliaria. Si tratta di una prospettiva concreta di conseguire un vantaggio economico futuro, la cui appetibilità giustifica ampiamente la disponibilità dell'ausiliaria a prestare i propri requisiti a fronte di un corrispettivo immediato contenuto.

Un ulteriore elemento valorizzato dal Collegio risiede nell'esistenza di legami societari tra l'ausiliaria Elettrica Costruzioni s.r.l. e la I.G. Group s.r.l., mandante del RTI aggiudicatario. L'appartenenza al medesimo gruppo imprenditoriale consente di spiegare razionalmente la convenienza dell'operazione anche in una logica di strategia aziendale complessiva, che trascende il mero dato numerico del corrispettivo formalmente pattuito. All'interno di un gruppo societario, infatti, le singole operazioni possono rispondere ad obiettivi di più ampio respiro, quali il consolidamento della presenza sul mercato, l'acquisizione di nuove commesse, la diversificazione delle attività, la creazione di sinergie operative. In tale contesto, la prestazione dei requisiti da parte di una società del gruppo a favore di un'altra società del medesimo gruppo può risultare conveniente anche a fronte di un corrispettivo simbolico, ove l'operazione complessivamente considerata si riveli vantaggiosa per il gruppo nel suo insieme.

La sentenza in commento assume particolare rilevanza sistematica nella misura in cui supera un'interpretazione eccessivamente rigida e formalistica del requisito dell'onerosità del contratto di avvalimento. Il giudice amministrativo afferma con chiarezza che ai fini della valutazione della meritevolezza dell'interesse sotteso alla stipula del contratto occorre avere riguardo non soltanto al corrispettivo economico pattuito dalle parti, ma anche ad ulteriori elementi che, globalmente intesi, rendano evidente la sussistenza di un interesse patrimoniale dell'ausiliaria. Tale approccio ermeneutico risponde ad un'esigenza di sostanza prima ancora che di forma, impedendo che interpretazioni eccessivamente rigorose del dato letterale conducano ad esiti incompatibili con la ratio dell'istituto.

L'avvalimento costituisce infatti uno strumento volto a favorire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo anche ad operatori economici di dimensioni contenute o privi di specifici requisiti di qualificazione di accedere al mercato degli appalti mediante l'utilizzo temporaneo di requisiti altrui. Una lettura che imponesse la presenza di un corrispettivo economicamente significativo in senso assoluto rischierebbe di tradire tale finalità, scoraggiando il ricorso all'avvalimento e riducendo così il numero di potenziali concorrenti, con evidente pregiudizio per la concorrenza e, in ultima analisi, per l'interesse pubblico al miglior soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante.

Al contempo, la sentenza non rinuncia al controllo sulla serietà dell'operazione, che costituisce presidio essenziale contro possibili abusi dello strumento dell'avvalimento. L'indagine sulla meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti mantiene infatti la propria funzione selettiva, impedendo che attraverso contratti meramente cartolari si aggirino le disposizioni in materia di possesso dei requisiti di qualificazione. Ciò che muta è la metodologia dell'accertamento, che deve essere condotto in termini complessivi e sostanziali, piuttosto che ancorando la valutazione al solo dato quantitativo del corrispettivo formalmente previsto.

Particolarmente significativa appare la valorizzazione della possibilità di ricorso al subappalto quale elemento idoneo a giustificare l'interesse dell'ausiliaria alla stipula del contratto di avvalimento. Tale impostazione trova fondamento nella considerazione che i rapporti tra le imprese che partecipano ad una procedura di gara mediante RTI o avvalimento non si esauriscono nella fase pubblicistica della gara, ma sono destinati a proiettarsi anche nella successiva fase esecutiva del contratto. La prospettiva di poter partecipare all'esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante il subappalto costituisce un elemento di interesse economico concreto e attuale, ancorché destinato a realizzarsi in un momento successivo all'aggiudicazione. La previsione contrattuale di tale possibilità, pur non comportando un obbligo giuridicamente vincolante in capo all'appaltatore, esprime una programmazione negoziale seria e attendibile, idonea a giustificare la convenienza economica dell'operazione per l'ausiliaria.

Sotto altro profilo, merita particolare attenzione il rilievo attribuito dal Collegio all'appartenenza delle imprese coinvolte al medesimo gruppo societario. Tale circostanza assume rilevanza non già quale elemento idoneo a rendere per ciò solo legittimo il contratto di avvalimento, ma quale fattore che, unitamente agli altri elementi considerati, consente di ricostruire razionalmente l'interesse sotteso all'operazione. All'interno di un gruppo imprenditoriale, infatti, le singole società perseguono non soltanto i propri interessi particolari, ma concorrono alla realizzazione di strategie aziendali comuni, nell'ambito delle quali la prestazione di requisiti da parte di una società a favore di un'altra può risultare conveniente anche in presenza di un corrispettivo contenuto, ove l'operazione complessivamente considerata si riveli vantaggiosa per il gruppo.

La pronuncia in esame si colloca in un contesto giurisprudenziale che ha progressivamente affinato i criteri di valutazione della legittimità del contratto di avvalimento, superando impostazioni eccessivamente formalistiche e valorizzando invece un'analisi sostanziale dell'operazione economica sottostante. Tale evoluzione ermeneutica risponde all'esigenza di contemperare due istanze fondamentali del diritto degli appalti pubblici: da un lato, favorire la massima partecipazione alle gare mediante istituti che consentano anche ad operatori di minori dimensioni di accedere al mercato; dall'altro, garantire che tale accesso avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e serietà dell'offerta, impedendo utilizzazioni distorte degli strumenti partecipativi.

In conclusione, la sentenza n. 7819/2025 del Consiglio di Stato fornisce un contributo significativo all'interpretazione dell'istituto dell'avvalimento, affermando con chiarezza che il requisito dell'onerosità non va inteso in senso rigidamente quantitativo, ma deve essere verificato mediante un'analisi complessiva dell'operazione economica, tenendo conto di tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un interesse patrimoniale dell'ausiliaria. La possibilità di ricorrere al subappalto e l'appartenenza al medesimo gruppo societario costituiscono fattori rilevanti in tale valutazione, purché complessivamente considerati unitamente al corrispettivo formalmente previsto. Tale impostazione ermeneutica, valorizzando la sostanza economica dell'operazione rispetto alla mera forma contrattuale, garantisce un corretto bilanciamento tra le esigenze di massima partecipazione alle gare e quelle di serietà e trasparenza che presidiano il sistema degli appalti pubblici, offrendo agli operatori del settore utili coordinate interpretative per la corretta strutturazione dei contratti di avvalimento.

 

 

Pubblicato il 07/10/2025

N. 07819/2025REG.PROV.COLL.

N. 03194/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, proposto da
Unyon Consorzio Stabile s.c. a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 128;

contro

Ministero Difesa-Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti-Direzione dei Lavori e del Demanio, Aeronautica Militare-1° Reparto Genio A.M.- Villafranca di Verona, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vitale One Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 135/2025.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vitale One Costruzioni s.r.l. e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Cintella in delega dell'avv. Giuseppe Cozzi, Francesco Vagnuzzi e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara pubblicato in data 26 giugno 2023 sulla G.U.C.E. e in pari data sulla G.U.R.I., il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica media tensione dell’Aeroporto di Istrana, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle operazioni di gara, è risultato primo classificato il RTI Vitale One Costruzioni s.r.l. con un punteggio complessivo di 100/100, mentre il Consorzio ricorrente si è classificato al secondo posto, con un punteggio di 93,8351/100.

Previo esperimento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con DD 2.6.2024 si è proceduto all’aggiudicazione della gara in favore del RTI costituendo Vitale One Costruzioni s.r.l. – I.G. Group s.r.l.

Avverso tale Determinazione il Consorzio Stabile Unyon s.c. a r.l. (di seguito: il Consorzio) ha proposto ricorso innanzi al TAR Veneto, articolando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 3.1. e dell’art. 7.2. del disciplinare di gara. Violazione del principio di necessaria onerosità del contratto di avvalimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 2) violazione dell’art. 97 e dell’art. 95, comma 10 d. lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 21.5. del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 207/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso, e con il proposto ricorso incidentale ha dedotto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente malgrado la perdita, nel corso della procedura, dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini partecipativi dal bando.

Con successiva DD n. 135/24 il Consorzio ricorrente è stato escluso dalla gara.

Avverso tale ultimo provvedimento il Consorzio ha proposto motivi aggiunti, con cui ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione.

Con sentenza n. 135/25 il TAR Veneto ha accolto i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di esclusione del Consorzio dalla gara, rigettando sia il ricorso incidentale, e sia il ricorso principale, volto all’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato.

Avverso tale statuizione giudiziale il Consorzio ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione dell’art. 89 d. lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.1. e dell’art. 7.2. del Disciplinare di gara. Violazione del principio di necessaria onerosità del contratto di avvalimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 2) error in iudicando; violazione dell’art. 97 e dell’art. 95, comma 10 d. lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 21.5. del Disciplinare di gara. Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e a parziale riforma della pronuncia appellata, l’annullamento dell’atto impugnato con ricorso principale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, l’Amministrazione appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Vitale One Costruzioni s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello principale, e con lo spiegato appello incidentale ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti proposti dal Consorzio in primo grado, con conseguente dichiarazione di legittimità dell’esclusione del Consorzio dalla gara. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 25.9.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.

2. L’appello principale è infondato.

Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto esser escluso per mancanza del possesso della certificazione SOA OG10 classifica VI, essendo nullo il contratto di avvalimento presentato per l’acquisizione di tale certificazione.

Ciò a causa dell’estrema esiguità del corrispettivo previsto nel contratto di avvalimento (€ 5.000,00), che ad avviso dell’appellante renderebbe del tutto cartolare e privo del requisito della serietà l’impegno negoziale.

L’assunto è infondato.

3. È ben vero che: “Il contratto di avvalimento ha tendenzialmente natura onerosa perché, in caso contrario, non si giustificherebbe l'operazione per il tramite della quale l'ausiliaria, soggetto economico potenzialmente in grado di partecipare alla gara, debba gratuitamente mettere a disposizione dell'ausiliata i requisiti in questione, così procurando a quest’ultima la possibilità di partecipare alla gara e, se aggiudicataria, di rafforzarsi in quel mercato. Ove il contratto di avvalimento non sia a titolo oneroso (e ove, quindi, manchi il corrispettivo in favore dell'ausiliario), dal testo contrattuale deve in ogni caso emergere chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità: tutto questo per realizzare quel controllo sulla meritevolezza che il codice espressamente prevede all'art. 1322, comma 2, c.c., tenendolo ben distinto dal giudizio di liceità, e allo scopo di evitare che gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con gli interessi generali della comunità e dei terzi maggiormente meritevoli di tutela” (CGA, 21.1.2015, n. 35).

4. Senonché, emerge dalla documentazione in atti che:

- il contratto di avvalimento, oltre a stabilire un corrispettivo di € 5.000 in favore dell’ausiliaria Elettrica Costruzioni s.r.l, prevede altresì la possibilità del ricorso al subappalto in favore di quest’ultima, nei limiti dei requisiti prestati, corrispondenti a lavori per € 10.329.000,99 nella cat. OG10, Classifica VI;

- la suddetta ausiliaria appartiene al medesimo gruppo imprenditoriale della I.G. Group s.r.l, mandante del RTI aggiudicatario.

Pertanto, ai fini della valutazione della meritevolezza dell’interesse sotteso alla stipula del contratto di avvalimento in esame, occorre aver riguardo non soltanto al corrispettivo economico pattuito dalle parti (€ 5.000), come sostenuto dall’appellante, ma anche ai suddetti elementi ulteriori, che rendevano sicuramente appetibile per l’ausiliaria Elettrica Costruzioni s.r.l, sul piano della convenienza economica, la stipula del suddetto contratto di avvalimento.

In particolare, essendo il subappalto un istituto tipico della fase esecutiva, non vi era alcun obbligo per il RTI aggiudicatario di indicare già in sede di presentazione della domanda la terna dei subappaltatori, e men che meno formalizzare già in sede di offerta l’impegno a subappaltare in favore dell’ausiliaria una quota-parte di lavori in caso di aggiudicazione.

Piuttosto, la semplice possibilità del ricorso al subappalto, in uno al corrispettivo e ai legami societari insistenti tra l’ausiliaria e la mandante, costituiscono elementi che, globalmente intesi, rendono evidente la sussistenza di un interesse patrimoniale dell’ausiliaria alla stipula del contratto di avvalimento.

Pertanto, del tutto legittimamente (rectius: doverosamente) l’Amministrazione ha ammesso il RTI controinteressato alla gara, disponendo quest’ultimo – grazie al ricorso all’avvalimento – della qualificazione richiesta dalla legge di gara.

5. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.

6. Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso “ per aver presentato un’offerta economicamente incongrua e insostenibile. Nello specifico, si è rilevato che l’aggiudicatario ha formulato un ribasso pari all’11,71% dell’importo a base di gara (nettamente superiore a quello degli altri concorrenti, che hanno offerto un ribasso dell’8,5251% e del 5,7607%), del tutto insostenibile per diverse ragioni. Ciò, peraltro, a fronte di utile estremamente esiguo, pari allo 0,94%, ovvero € 118.043,67 (come indicato nel quadro economico prodotto). Del tutto illogicamente ed arbitrariamente, tuttavia, la Commissione tecnica, con verbale n. 2 di seduta riservata del 23/4/2024, ha dichiarato congrua l’offerta, aderendo

acriticamente alle giustifiche presentate e senza svolgere una puntuale e doverosa istruttoria

in merito alle molteplici criticità dell’offerta presentata” (atto di appello, pp. 19-20).

La censura è infondata.

7. Questa Sezione ha in più occasioni chiarito che: “Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta” (C.d.S, V, 19.8.2025, n. 7077).

8. Tanto premesso, l’appellante ha anzitutto contestato l’incidenza delle spese generali, dichiarata in offerta dal RTI aggiudicatario nella misura del 6%.

Nondimeno, l’aggiudicataria, in sede di giustificazioni, ha illustrato di avere acquisito un portafoglio lavori tale da consentirle di distribuire le spese fisse d’impresa (aliquota delle spese generali) su più cantieri, vista anche la “particolare collocazione geografica del sito ove si dovranno eseguire i lavori della gara in oggetto. Infatti l’impresa Vitale One Costruzioni s.r.l. ha in corso nelle vicinanze vari lavori”. Questi ultimi consistono in ben tre cantieri, posti ad una distanza media di 70 km dal luogo in cui insistono i lavori oggetto dell’appalto in esame. Ciò fa sì che l’aggiudicataria possa contare su un costo di organizzazione di impresa ridotto rispetto agli standard previsti dalla normativa di riferimento.

9. Ulteriore contestazione dell’appellante riguarda le schede prodotte a giustificazione dell’offerta (schede nn. 110 e 126), nonché dei prezzi relativi ai cavi di media tensione.

Senonché, va condivisa la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui tali voci di prezzo vanno valutate nel loro complesso, tenendo conto sia della quantità dei materiali, sia della quotazione economica per la posa in opera.

In particolare, per quel che attiene alla scheda n. 110, in sede di giustificazioni è emerso che, in relazione alla prestazione dell’operaio specializzato e di quello qualificato, è stata inserita una quantità unitaria di h/mq superiore di circa dieci volte quella prevista dal Prezziario Regionale Veneto. Ciò fa sì che la lamentata sottostima si riduca a circa € 240, somma del tutto ininfluente, se rapportato all’utile dichiarato, pari a € 118.043,67.

10. Similmente, con riferimento alla scheda n. 126, in sede di offerta vi è stata una sovrastima degli elementi relativi alla incidenza quantitativa della manodopera, rispetto ai valori derivanti dal Prezziario regionale di riferimento. Ciò fa sì che la sottostima lamentata dall’appellante si riduca a circa € 5.280, ampiamente coperta dall’utile dichiarato.

In particolare, tale situazione non comporta in alcun modo una (non consentita) modifica delle voci di prezzo in sede giudiziale, ma vale unicamente quale elemento idoneo a giustificare l’esito del giudizio di verifica della congruità dell’offerta disposto dalla stazione appaltante.

11. Venendo ora alle contestazioni riguardanti le voci delle schede di analisi prezzo n. 112-113-114, relative alla fornitura di cavi di media tensione – tipo RG7H1R, l’aggiudicataria ha prodotto in sede di giustificazioni un preventivo di una società venditrice, recante prezzi unitari compatibili con l’offerta. Tale preventivo Non è attinto da palesi elementi di erroneità/irrazionalità, e pertanto ben giustifica l’esito del giudizio di anomalia.

12. Infine, per quel che attiene alla contestazione dei costi complessivi della manodopera, da un lato l’incidenza della sottostima è pari a € 11.150,41, ed è pertanto ampiamente coperta dall’utile dichiarato.

In secondo luogo, le contestazioni non tengono conto del fatto che per molteplici voci richiamate a supporto della contestazione vi è precisa indicazione della fornitura con la posa in opera dei materiali. Ciò rende del tutto inattendibile (questa sì) la censura di parte appellante, la quale a ben vedere riposa su dati ora impropriamente valutati, ora comunque di incidenza minima in rapporto alla commessa in esame.

13. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.

14. Conclusivamente, l’appello principale è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

15. Il rigetto dell’appello principale comporta l’improcedibilità dell’appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante incidentale.

16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:

- rigetta l’appello principale;

- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.

Condanna l’appellante principale al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata e dal RTI aggiudicatario, che si liquida, per ciascuno di essi, in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore