Cons. Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2023, n. 9

L’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato.

La questione sottoposta all’Adunanza plenaria è stata originata da un appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza della Sezione staccata di Catania, che ha respinto l’impugnazione della delibera di aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e di ausiliariato[1].

L’Adunanza Plenaria ha affermato che:

a) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 654 del 1948, come sostituito dal decreto legislativo n. 373 del 2003, le Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana “costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato[2];

b) la questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa.

Conseguentemente, nel caso di proposizione innanzi al Consiglio di Stato, con sede in Roma, di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo (o di Catania), la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.

Al riguardo rilevano i principi generali desumibili dall’art. 15, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo, sicché la Sezione avente sede in Roma non può decidere neppure in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata[3].

 

LEGGI LA SENTENZA

 

Pubblicato il 14/03/2023

N. 00009/2023REG.PROV.COLL.

N. 00035/2022 REG.RIC.A.P.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 35 del 2022 del ruolo dell’Adunanza Plenaria, proposto dalla s.r.l. -OMISSIS- (n.r.g. 3766 del 2022 del ruolo della Terza Sezione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

della s.p.a. -OMISSIS- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
della s.p.a. -OMISSIS- (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio legale come da PEC da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 285/2022, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 1060 del 15 luglio 2021, di aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e di ausiliariato.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa e della s.p.a. -OMISSIS-;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dall’appellante incidentale s.p.a. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15 febbraio 2023 il cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Fraccastoro, Susanna Bufardeci, Massimiliano Brugnoletti e Umberto Ilardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1) L’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria della Terza Sezione del Consiglio di Stato 2 agosto 2022, n. 6798, ha formulato – ai sensi dell’art. 99 del c.p.a. - il seguente quesito di diritto: “se l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell’art. 50 cod. proc. civ.”.

2) Nella specie, l’appello è stato proposto al Consiglio di Stato, avverso una sentenza della Sezione staccata di Catania, che ha deciso il ricorso di primo grado, proposto avverso la deliberazione n. 1060 del 15 luglio 2021, con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha definitivamente aggiudicato una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e di ausiliariato.

3) L’ordinanza di rimessione ha evidenziato che:

- l’art. 40 della legge n. 1034 del 1971 - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1075 – ha disposto che avverso qualsiasi sentenza del TAR per la Sicilia – Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania – l’appello è proponibile al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (in tal senso, v. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 maggio 1978, n. 21);

- l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sostituito dal decreto legislativo 24 dicembre 2003 n. 373 (recante ‘Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato’), ha previsto che le due Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa ‘costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato’;

- l’art. 6, comma 6, del codice del processo amministrativo ha previsto che ‘gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione’;

- nel caso di proposizione al Consiglio di Stato dell’appello avverso una sentenza di un TAR per la Sicilia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata per l’inammissibilità del gravame (Ad. Plen., 19 novembre 2012, n. 34 (ord.); Ad. Plen. 22 aprile 2014, n. 12, Sez. III, 1° giugno 2018, n. 3304; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1710; Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5088; Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3062);

- tale giurisprudenza però può essere oggetto di rimeditazione, anche in considerazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, per la quale non va dichiarato inammissibile – e può esservi la translatio iudicii – l’appello proposto ad una incompetente Corte d’appello civile.

4) Ritiene l’Adunanza Plenaria che:

a) vanno rilevati i corollari del fondamentale principio affermato dal sopra riportato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 654 del 1948, come sostituito dal decreto legislativo n. 373 del 2003, per il quale le Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana “costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato”;

b) la questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa.

5) Circa la natura delle Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana quali “Sezioni staccate del Consiglio di Stato”, l’Adunanza Plenaria ritiene di dover ribadire quanto già affermato con la sentenza n. 13 del 2022, per la quale “i compilatori del codice del processo amministrativa hanno tenuto conto del principio fondamentale affermato dall’art. 1, comma 2, del dlgs n. 373 del 2003, per il quale ‘il Consiglio di giustizia amministrativa … è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato’”.

6) Si devono pertanto enunciare i corollari derivanti dall’applicazione di tale principio.

6.1.) Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.

6.2.) Anche per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l’appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia.

Qualora l’appello sia stato però assegnato dalla Presidenza ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall’art. 15, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo, sicché la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata.

7) L’Adunanza Plenaria ritiene pertanto di enunciare il seguente principio di diritto:

l’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato”.

8) Di conseguenza, l’Adunanza Plenaria dispone che a cura del Presidente del Consiglio di Stato la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in considerazione della sua competenza funzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) enuncia il principio di diritto di cui al punto 7 della motivazione e dispone che, a cura del Presidente del Consiglio di Stato, la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carmine Volpe, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Luigi Carbone, Presidente

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Lipari, Presidente

Michele Corradino, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere


[1] L’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria della Terza Sezione del Consiglio di Stato 2 agosto 2022, n. 6798, ha formulato, ai sensi dell’art. 99 del c.p.a., il seguente quesito di diritto: “se l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell’art. 50 cod. proc. civ.”.

[2] Sul punto, v. Ad. plenaria, sentenza n. 13 del 2022, in base alla quale “i compilatori del codice del processo amministrativa hanno tenuto conto del principio fondamentale affermato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003, per il quale “il Consiglio di giustizia amministrativa … è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato”.

[3] Negli stessi termini, Ad. plenaria, 14 marzo 2023, n. 10.