Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923

(...) La successione cronologica delle modifiche normative esposta dall’appellante non tiene conto della disposizione decisiva ai fini dell’esclusione dalla proroga ex lege dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, sulla quale il tribunale ha correttamente fondato la decisione.

Si tratta dell’art. 1, comma 4, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83, entrato in vigore il 30 luglio 2020 (e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124), che ha stabilito che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.

(...) La successione normativa e la diligenza richiesta agli operatori del settore nella gestione dei rapporti contributivi escludono che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per riconoscere un’attenuazione del principio di continuità del possesso dei requisiti, nella vigenza delle disposizioni di cui all’art. 80, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, impedendo il primo di derogare al limite della validità del documento unico di regolarità contributiva, secondo la normativa di settore ivi richiamata, ed il secondo di prescindere dall’irregolarità anche soltanto momentanea, se verificatasi ed accertata nel corso della procedura, anche dopo l’aggiudicazione (cfr., tra le tante, C.G.A.R.S., 30 aprile 2020, n. 2776; Cons. Stato, III, 8 luglio 2021 n. 5202).

(...) è possibile la sostituzione sia del consorzio stabile che dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori o dei servizi anche nel caso di perdita sopravvenuta in corso di gara dei requisiti di partecipazione dell’art. 80, qualora il primo sia mandante o mandatario di un raggruppamento temporaneo (e possa essere sostituito nell’ambito del raggruppamento) e la seconda possa essere sostituita da altra consorziata esecutrice dello stesso consorzio stabile.

(...) la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata nel senso che, come ritenuto dal tribunale, anche il progettista “indicato” debba essere in possesso dei requisiti generali di moralità e di affidabilità e di quelli speciali richiesti dalla legge di gara, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia designato (così da ultimo, Cons. Stato, V, 27 luglio 2021, n. 5563, riguardante l’esclusione del RTI Savarese dalla presente procedura, che richiama, tra gli altri precedenti, Cons. Stato, V, 21 agosto 2020, n. 5164; 15 marzo 2016, n. 1031; 26 maggio 2015, n. 2638).

D’altronde, essendo l’indicazione del progettista esterno funzionale alla qualificazione dell’operatore economico concorrente - il quale è costretto a farvi ricorso perché qualificato soltanto per la costruzione o, se qualificato per progettazione e costruzione, perché non è comunque in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto previsti nei documenti di gara - non vi è ragione di limitare tale complessivo regime di qualificazione ai requisiti speciali, dovendo essere soddisfatto dal progettista indicato anche per i requisiti di ordine generale.

(...) quando sia stato indicato per la progettazione un raggruppamento temporaneo di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi possibile l’estromissione e l’eventuale sostituzione di quello dei componenti del raggruppamento, che abbia perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara.

(...) La stessa sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2/22, nella parte in cui ammette la possibilità di sostituire il componente escluso per la perdita del possesso dei requisiti, pone come condizione che il raggruppamento temporaneo abbia nel proprio assetto residuo le risorse integranti i requisiti richiesti; solo per queste ultime è infatti possibile la riorganizzazione interna per mantenere la partecipazione alla gara di cui è detto in sentenza. 

 

 

 

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