Tar Umbria, Sez. I, 26 maggio 2022, n. 339
Non costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f) bis del Codice appalti l’aver reso nella domanda di partecipazione ad una procedura di gara una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali se il pregresso illecito (nella fattispecie, contraffazione) è intervento tra parti private e non riguarda prodotti offerti in sede di gara.