Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 257.
“L’analisi e l’interpretazione del contratto di avvalimento, dopo averlo ricondotto all’una ovvero all’altra categoria, deve essere svolta in concreto, sulla base delle generali regole dei contratti e, specificamente, secondo i canoni di interpretazione complessiva enunciati dal codive civile e seconda buona fede delle clausole contrattuali”.