Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053
Attraverso i criteri di aggiudicazione dei contratti di cui all’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, l’amministrazione appaltante può inserire - accanto o sullo stesso piano degli interessi pubblici specifici connessi alla necessità di acquisire i beni e servizi oggetto dell’appalto - ulteriori interessi sociali, in particolare il conseguimento di un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto; quanto ai limiti di ammissibilità, considerato che sia l’art. 67, paragrafo 2,della direttiva appalti 2014/24/UE, che l’art. 95, comma 6, del Codice, non prefigurano un elenco tassativo di parametri sui quali basare i criteri di valutazione delle offerte tecniche ma individuano un catalogo aperto e quindi integrabile con ulteriori criteri (tra i quali, come risulta dallo stesso art. 95, comma 6, «gli aspetti […] ambientali e sociali»), si deve concludere che la stazione appaltante può discrezionalmente inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale quali l’applicazione di un determinato CCNL.