Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510
Il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri è regolato, in termini vincolanti, dalla legge, pertanto esso non può essere derogato – afferendo alla qualificazione funzionale delle diverse categorie professionali – dalla lex specialis di gara; ne consegue che, in relazione alle opere esulanti dall’ambito funzionale dell’architetto, quest’ultimo non è abilitato alla sottoscrizione di documenti tecnici neppure se relativi a proposte progettuali migliorative o varianti.