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Sul riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri nelle procedure a evidenza pubblica di Gianluigi Delle Cave

Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510

Il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri è regolato, in termini vincolanti, dalla legge, pertanto esso non può essere derogato – afferendo alla qualificazione funzionale delle diverse categorie professionali – dalla lex specialis di gara; ne consegue che, in relazione alle opere esulanti dall’ambito funzionale dell’architetto, quest’ultimo non è abilitato alla sottoscrizione di documenti tecnici neppure se relativi a proposte progettuali migliorative o varianti.

 

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