Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754
Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti in quanto dette “migliorie” possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione.