Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2021 n. 687

La rinegoziazione del contratto, ove conduca alla previsione di clausole differenti rispetto a quelle poste a base di gara, consiste in un vero e proprio affidamento a trattativa privata, in violazione della normativa sull’evidenza pubblica.

Di talché, una modifica delle condizioni essenziali del contratto, in assenza di una nuova procedura di evidenza pubblica, è idonea a determinare la stipulazione di un contratto radicalmente nullo.

 

 

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