Cons. Stato, sez. III, 26.10.2020, 6530
In capo ai partecipanti alle procedure d'appalto della P.A., sussiste l'obbligo- declinato in diretta coerenza con il dovere di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione- di comunicare a quest'ultima, nel corso della gara tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti.