Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2020 n. 6209

La ratio dello strumento del self-cleaning è quella di consentire, anche dopo vicende gravi di rilevanza penale, l’attivazione di un percorso virtuoso, salvaguardando la permanenza dell’impresa all’interno del mercato dopo aver assunto la prova del suo “risanamento”. L’esclusione dell’operatore economico, dunque, può costituire solo l’epilogo di un processo valutativo discrezionale della stazione appaltante che involge anche l’adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dall’impresa.

Dovrà dunque ritenersi immune da vizi, il giudizio di adeguatezza operato dalla stazione appaltante che sia supportato da idonea attività istruttoria e non sia affetto da  illogicità, travisamento dei fatti o falsità dei presupposti.

 

Abbonati per continuare a leggere

Un anno di abbonamento a soli 89.90 €

Sei già abbonato? Accedi