Autorità Nazionale Anticorruzione, 1° luglio 2020 (in Gazz. Uff., 24 luglio 2020, n. 185)

Con provvedimento n. 563 del 1° luglio 2020, il  Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato di adottare il regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale.

Il testo normativo in esame reca disposizioni circa gli organi; la segreteria; l’organizzazione delle funzioni assegnate alla Camera arbitrale dal decreto legislativo n. 50/2016, articoli 209 e 210, nonché articolo 205, comma 5; le sedute del Consiglio arbitrale e le relative deliberazioni; le incompatibilità e i divieti previsti per i componenti del Consiglio arbitrale dall’art. 210, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016; le regole di comportamento.

REGOLAMENTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 1 luglio 2020 (in Gazz. Uff., 24 luglio 2020, n. 185). - Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici» ed in particolare gli articoli 209 e 210 contenenti disposizioni in materia di Camera arbitrale dei contratti pubblici;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, come da ultimo modificato con delibera n. 1125 del 4 dicembre 2019 e con delibera n. 50 del 22 gennaio 2020, il quale prevede all'art. 28, comma 2, che il Consiglio dell'Autorità, sentito il Consiglio della Camera arbitrale, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera arbitrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in tema di «regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità approvato con deliberazione del primo settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 563 assunta dal Consiglio nell'adunanza del 1° luglio 2020 con il quale è stato deliberato di modificare il predetto regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale;

Approva

il seguente regolamento:

Articolo 1

Organi

1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio.

2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri, scelti fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di requisiti di onorabilità tali da garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto. Nel caso di impedimento permanente di uno dei membri, il Presidente del Consiglio arbitrale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Autorità, che nomina un nuovo componente.

3. Il Presidente rappresenta la Camera arbitrale; cura i rapporti con gli organi o uffici dell'Autorità; convoca le sedute del Consiglio della Camera arbitrale e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla esecuzione delle delibere del Consiglio; organizza l'attività della struttura di segreteria.

4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti del Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno.

5. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.

 

Articolo 2

Strutture ausiliarie

1. La Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria messa a disposizione dall'Autorità, che ne determina il numero di unità di personale.

2. Il personale della struttura di segreteria cura i rapporti con i componenti del Consiglio e presta loro la necessaria assistenza per i compiti d'istituto.

 

Articolo 3

Organizzazione delle funzioni della Camera arbitrale

1. La Camera arbitrale esercita le funzioni assegnate dagli articoli 209 e 210 del decreto legislativo n. 50/2016, garantendo l'efficiente e trasparente amministrazione delle procedure arbitrali.

Esercita altresì le funzioni di cui all'art. 205, comma 5, in tema di accordo bonario.

2. Il Consiglio arbitrale adotta disposizioni, anche generali, relative all'interpretazione o dirette all'applicazione delle norme rilevanti per l'esercizio delle suddette funzioni. Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità.

3. Il Presidente della Camera arbitrale adotta le determinazioni necessarie per assicurare la fruizione dei locali assegnati alla Camera stessa anche quale sede dell'arbitrato ai sensi dell'art. 209, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; sovrintende altresì, in collaborazione con gli uffici competenti dell'Autorità, alla tempestiva pubblicazione relativa agli atti e attività della Camera arbitrale, comprese quelle previste dall'art. 210, comma 13. Il Presidente cura l'attuazione delle suddette determinazioni raccordandosi con il Segretario generale dell'Autorità al fine di assicurarne la coerenza con gli indirizzi dell'Autorità e di ottenere la più ampia collaborazione degli uffici.

 

Articolo 4

Sedute del Consiglio arbitrale

1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.

2. I componenti che non possono partecipare alle sedute ne danno notizia tempestivamente al Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario assegnato alla struttura di segreteria. Il Consiglio può deliberare all'unanimità dei presenti, all'inizio della seduta, o nel corso della stessa limitatamente a uno o più punti all'ordine del giorno, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un suo componente.

4. Il Consiglio può deliberare di procedere ad audizioni, nel corso delle sedute, di funzionari dell'Autorità o di esperti.

5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'Autorità, previo assenso del Presidente della stessa.

6. Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, a condizione che di tutti i partecipanti possa essere accertata l'identità, che la partecipazione alla seduta sia simultanea e che a tutti i partecipanti anche da remoto sia consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare in tempo reale. Alle suddette condizioni è altresì possibile la partecipazione in videoconferenza di singolo componente del Consiglio, che non possa assicurare per giustificato motivo la partecipazione in presenza. Fatte salve situazioni di impedimento oggettivo, il Presidente ha cura di garantire che di regola le questioni a carattere generale o comunque di maggiore rilevanza per l'esercizio delle funzioni assegnate alla Camera arbitrale siano poste all'ordine del giorno di riunioni in presenza.

 

Articolo 5

Calendario delle sedute, convocazione ed ordine del giorno

1. Il Consiglio arbitrale, su proposta del Presidente, stabilisce il calendario di regola trimestrale delle sedute, e comunque con cadenza almeno mensile.

2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il quinto giorno che precede la seduta, fatti salvi motivi di urgenza, unitamente alla messa a disposizione anche per via telematica della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Ogni componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può altresì formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. In tale ultimo caso, il Presidente assicura che la convocazione avvenga entro cinque giorni dalla richiesta.

4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all'unanimità dei componenti prima dell'inizio di ciascuna seduta.

5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più relatori fra i componenti del Consiglio all'atto della convocazione.

 

Articolo 6

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

2. In caso di deliberazioni concernenti taluno dei componenti del Consiglio, quest'ultimo delibera senza la presenza dell'interessato.

3. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

Articolo 7

Verbalizzazione delle sedute

1. Dal verbale di seduta, redatto a cura del soggetto indicato nel precedente art. 4, comma 3, devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno con le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato, le dichiarazioni, ove rese, nonché la delibera adottata.

2. Il verbale di seduta deve indicare il momento iniziale e quello finale della seduta stessa.

3. Il verbale di seduta, a cura di chi lo redige, è messo tempestivamente a disposizione del Presidente e dei componenti per l'approvazione, entro la successiva seduta.

 

Articolo 8

Incompatibilità e divieti

1. Il Presidente e i Consiglieri della Camera arbitrale sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dall'art. 210, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Inoltre, qualora taluno dei componenti avesse già svolto nel triennio precedente alla nomina al Consiglio arbitrale l'incarico di arbitro di parte o prestato opera professionale in favore di un soggetto che risulti poi parte in giudizio arbitrale, ha l'obbligo di dichiararlo e di astenersi. Egli, in particolare, deve astenersi dal partecipare a tutti gli atti di amministrazione del relativo giudizio arbitrale.

 

Articolo 9

Regole di comportamento

1. I componenti del Consiglio arbitrale, in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai canoni etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza, recepiscono il Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità approvato con deliberazione del 1° settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli effetti del comma precedente, si applicano in particolare le seguenti regole ai componenti del Consiglio arbitrale:

a) non chiederanno, né accetteranno, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri della Camera arbitrale, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore;

b) devono improntare lo svolgimento, sempre corretto, della propria funzione ai principi di imparzialità, di parità di trattamento e di non discriminazione;

c) devono prevenire situazioni, anche apparenti, di conflitto di interessi anche riguardanti propri congiunti entro il secondo grado;

d) sono tenuti a non divulgare informazioni comunque collegate a procedimenti in corso prima che gli atti ed i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicati;

e) sono tenuti a non fornire a terzi informazioni comunque acquisite - anche se non lesive della reputazione - sul conto degli iscritti negli albi.