CGA, sez. giurisdizionale, 7 gennaio 2020, n. 19.
1. Non può essere disposta l’esclusione di un operatore economico da una gara di appalto per mancata specificazione nell’offerta dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso in cui sussistano le condizioni ipotizzate dalla Corte di giustizia U.E., ossia una legge di gara che non consenta agli offerenti in modo chiaro di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, essendosi in tal caso in presenza di quella condizione (documentazione che non prevede l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera) che, creando una situazione di impossibilità e confusione per il candidato a indicare il costo del lavoro, attribuisce all’Amministrazione il potere di accordare la facoltà di sanare la propria posizione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.