T.A.R.Campania, Napoli, sez. III, sentenza 4 ottobre 2019, n. 4753

L’ambito d'immediata impugnabilità di un bando di gara non è circoscritto alle sole sue clausole stricto sensu escludenti, ma ricomprende anche altre evenienze particolari, tra le quali quella che la lex specialis del caso concreto non sia tale da consentire la formulazione di una seria e ponderata offerta ed è ammessa altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara. Di talché, devono ritenersi di immediata impugnabilità le clausole della lex specialis recanti specifiche tecniche implicanti la fornitura di “beni” non immediatamente reperibili in commercio e/o necessitanti modifiche tecniche eccessivamente onerose per l’operatore economico.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Piemme & Matacena S.r.l., con sede in Napoli alla Via Arenaccia n. 106 G, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Luigi Matacena, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Lamberti in Napoli alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 55 e domicilio digitale: lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it;

contro

- S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Commissione Tecnica di gara presso la S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- (quanto al ricorso introduttivo):

per quanto di interesse, del bando di gara indetto dalla S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., afferente alla procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per <<l'affidamento della fornitura di n. 12 mezzi fuoristrada tipo “Pick-up” con modulo antincendio, nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile triennio 2018-2020. CIG 783867466A CUP F29D17000230002 – CUP F29F18000240002 – F29F18000680002>>, pubblicato il 5.4.2019, unitamente ai relativi allegati; nonché di ogni atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse: 1) il disciplinare di gara; 2) il capitolato speciale d'appalto; 3) il progetto posto a base d'asta ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii.; 4) la determinazione a contrarre di SMA Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A. prot. n. 2519/2019 dell'8.3.2019;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/5/2019):

dei chiarimenti resi in esito alle domande presentate dalla ricorrente;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 14/6/2019):

1) dei verbali di gara n. 1 del 13.5.2019, n. 2 del 27.5.2019 e n. 3 del 27.5.2019; 2) della relazione istruttoria a firma del RUP prot. n. 5442 del 30.5.2019; 3) della determina di presa d’atto esiti procedura, a firma dell’Amministratore Unico di SMA prot. n. 5224 del 3.6.2019; 4) del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 5171 del 23.5.2019, a firma del Direttore Generale di SMA; 5) degli atti di accettazione di incarico dei Commissari.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Giuseppe Esposito e udita per la parte l'avvocato Maria Cristina Lenoci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

1. - Con il ricorso introduttivo la Società ricorrente è insorta avverso il bando della gara indetta dalla S.M.A. con procedura telematica aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura per il triennio 2018/2020 di n. 12 mezzi fuoristrada tipo “Pick-up” antincendio e con compiti di protezione civile (CIG 783867466), per un importo a base d’asta di € 480.000,00, al netto di Iva e comprensivo di ogni onere e spesa.

Ne è denunciata l’illegittimità (unitamente agli ulteriori atti impugnati), in quanto impositivo di regole che non consentono la partecipazione e la presentazione di una valida offerta.

La Regione e la S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A. (alle quali il ricorso è stato notificato il 6/5/2019) non si sono costituite in giudizio.

1.1. Con i primi motivi aggiunti, notificati il 10/5/2019, sono stati impugnati i chiarimenti resi sul quesito con cui si chiedeva di conoscere se e come procedere alla configurazione dei veicoli, posto che sarebbe stata superata la massa totale a terra prevista dai documenti di gara (nonché sull’ulteriore quesito-richiesta di prorogare i termini di scadenza per la presentazione della domanda, non accordata).

Ne è dedotta l’illegittimità in via autonoma e derivata, in buona sostanza riproponendo quanto sostenuto in ricorso circa l’impossibilità di fornire i mezzi richiesti.

La trattazione dell’istanza cautelare veniva cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 21/5/2019.

1.2. La Società ricorrente presentava comunque domanda di partecipazione alla gara (unica concorrente) e, con verbale della Commissione n. 3 del 27/5/2019, la sua offerta veniva ritenuta non ammissibile, essendo stato offerto un autoveicolo con MTT pari a 3.850 Kg., che “risulta superiore al limite richiesto nel capitolato speciale d’appalto, al punto 2.1.16, ovvero 3500 kg.” (verbale cit.).

Pertanto, con provvedimento prot. n. 5442 del 30/5/2019, preso atto dell’unica offerta pervenuta e delle risultanze contenute nel predetto verbale, il RUP ha dichiarato la procedura “non aggiudicabile per il mancato raggiungimento dei requisiti minimi di valutazione richiesti” (di ciò ha preso atto la SMA con determina dell’Amministratore Unico prot. n. 5224 del 3/6/2019).

Con i secondi motivi aggiunti, notificati il 14/6/2019, sono stati impugnati i verbali di gara, la relazione istruttoria, la presa d’atto della conclusione senza esito della procedura, nonché la nomina della Commissione giudicatrice e l’accettazione dell’incarico da parte dei commissari (notificando il gravame anche alla Commissione tecnica).

All’udienza in camera di consiglio del 2/7/2019 è stato demandato alla sede di merito l’esame della controversia, contestualmente fissando l’udienza pubblica del 24/9/2019.

2. - La ricorrente ha prodotto memoria difensiva in data 6/9/2019 e, all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, al termine della discussione orale, la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

1. - È da premettere che:

a) è ammissibile nel caso di specie l’impugnazione immediata del bando, recante per quanto si dirà clausole impositive di requisiti illogici ed irrealizzabili (cfr. T.A.R. Sicilia - sede di Catania, sez. III, 7/2/2019 n. 183: “l'ambito d'immediata impugnabilità di un bando di gara non è circoscritto alle sole sue clausole stricto sensu escludenti, ma ricomprende anche altre evenienze particolari, tra le quali quella che la lex specialis del caso concreto non sia tale da consentire la formulazione di una seria e ponderata offerta [… ed] è ammessa altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara …"”;

b) la Società ricorrente vanta un interesse qualificato, di natura strumentale, affinché siano decise le questioni sollevate, in previsione di un’eventuale riproposizione della gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5/2/2019 n. 882: “è in genere sufficiente l'interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto ad ottenere la riedizione dell'intera gara o di un suo solo segmento (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 22/06/2018, n. 3861)”; conf. Cons. Stato, sez. V, 3/5/2019 n. 2880, in tema di interesse strumentale “ad ottenere la ripetizione della procedura in caso di esclusione anche dall'unico operatore economico ammesso alle fasi successive”).

1.1. Tanto premesso, emerge dalle difese della parte che l’interesse principale è volto ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura, essendo la contestazione dell’esclusione (di cui ai secondi motivi aggiunti) prospettata in via residuale e, sostanzialmente, ribadendo le ragioni avanzate in ordine alla illegittimità delle previsioni della lex specialis.

Pertanto, va prioritariamente esaminato il ricorso introduttivo avverso il bando, dovendo l’ordine di trattazione delle questioni essere determinato “sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico-giuridico e diacronico procedimentale” (Cons. St., Ad. Plen., 27/4/2015 n. 5; cfr. le sentenze della Sezione n. 3823 e n. 3952 del 2019).

1.2. Poste queste premesse, la ricorrente considera che non potrebbe essere fornito il mezzo richiesto, con le caratteristiche tecniche imposte a pena di esclusione dall’art. 17 del disciplinare, se non attraverso complicate ed onerose modifiche e la riomologazione del veicolo, che completamente allestito finirebbe comunque con il superare il limite di 3,5 tonnellate della massa totale a terra (limite massimo imposto dal punto 2.1 del capitolato).

Afferma in particolare che nessun veicolo di base disponibile sul mercato potrebbe rispettare detto parametro poiché, con l’allestimento in assetto antincendio boschivo, aggiungendovi il peso del conducente e degli operatori, il corredo delle attrezzature e dei dispositivi fissi, il serbatoio del carburante pieno e i fluidi per la marcia, nessun fornitore potrebbe offrire un mezzo che non superi una massa totale a terra compresa tra 2,8 e 3,5 tonnellate (punto 2.1 del capitolato, n. 16).

Viene aggiunto che, secondo quanto dispone la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 5/9/2007 (''Direttiva quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli''), i veicoli in circolazione non possono superare la massa totale a terra dichiarata in sede di omologazione, dovendo quest’ultima assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente.

Ulteriori aspetti contestati riguardano le previsioni relative ai pick-up con differenziale di tipo autobloccante e al serbatoio carburante a chiave anziché con chiusura centralizzata (pagg. 17-18 del ricorso); sennonché, va subito detto che tali prescrizioni non si pongono, per loro natura, quali impeditive della partecipazione e le relative censure si mostrano pertanto inammissibili.

1.3. Per quanto viceversa assume rilievo, le censurate disposizioni del capitolato speciale stabiliscono l’obbligo di rispettare i seguenti parametri:

- <<massa totale a terra approvata per l'autotelaio compresa tra 2,8 e 3,5 t>> (punto 2.1.16);

- <<la massa del mezzo allestito in assetto anti-incendio boschivo (A.I.B.), comprensiva di tutto quanto costituente la tara (vedasi punto 17), del modulo AIB istallato e con i serbatoi (acqua antincendio, carburante) pieni, di tutto il materiale caricamento previsto a bordo secondo il presente capitolato, di due operatori oltre il conducente, valutati come 90 kg ciascuno, dell’equipaggiamento del conducente valutato in 15 kg, e di tutto quanto previsto per la piena operatività del mezzo allestito, non dovrà superare il valore nominale della massa di omologazione di cui al precedente punto 16; sarà favorevolmente valutata la possibilità di trasportare tre o quattro operatori equipaggiati (oltre il conducente) con il mezzo allestito in assetto anti-incendio boschivo (A.I.B.) entro la massa nominale di omologazione>>.

A ciò si aggiunga che, in base all’art. 1 del capitolato, i mezzi debbono ovviamente rispettare, tra l’altro, le norme relative alla omologazione CEE e alle prescrizioni del Codice della strada.

Nel denunciare l’impossibilità di offrire un mezzo che corrisponda alle prescrizioni fissate, senza superare la massa di omologazione, la Società ricorrente offre una rappresentazione del risultato che deriverebbe dall’allestimento ed equipaggiamento richiesti, enunciando analiticamente gli elementi che concorrono a determinare in concreto il superamento del limite della massa totale a terra di 3,5 tonnellate (conducente; tre o quattro operatori equipaggiati; verricello anteriore incluso di piastra; gancio traino posteriore; modulo antincendio; Kg. di acqua stivati nella cisterna del modulo; estintore a polvere; materiale di caricamento e cassa di contenimento: cfr. pagg. 15-16 del ricorso).

La tesi è corroborata dal deposito delle specifiche tecniche delle case produttrici (prevedenti l’offerta di mezzi con massa totale a terra non eccedente un massimo di 3.250 Kg.), nonché dalla corrispondenza con la Ford da cui risulta che la casa non rilascia nullaosta all’incremento della massa complessiva del Ford Ranger di 3.200 Kg., facendo infine riferimento ad una nota CONFSAL - Vigili del Fuoco che, in relazione alla gara con identici requisiti del Ministero dell’Interno, esprime perplessità sulla circolabilità e sicurezza dei mezzi acquistati.

È altresì allegata alla produzione una relazione tecnica di parte, in cui viene considerato che:

- “risulta non realizzabile la specifica tecnica che riguarda il rispetto del range previsto per la MTT – Massa Totale a Terra, in quanto non risultano in commercio veicoli capaci di garantire il requisito nelle condizioni di tecniche previste e completi delle apparecchiature e forniture imposte”;

- “Il risultato finale del veicolo attrezzato come richiesto nella presente gara, difficilmente potrà garantire condizioni di sicurezza paragonabili a quelle dei più diffusi veicoli commerciali”.

1.4. Reputa il Collegio che la rappresentazione sviluppata dalla parte e le prove fornite costituiscono un adeguato elemento che induce a ritenere fondate le censure.

In particolare, dal confronto tra le specifiche tecniche delle case produttrici e l’analisi di quanto richiesto dal capitolato speciale risulta effettivamente sussistente il vizio denunciato, mostrandosi corretta la determinazione dei pesi singolarmente assegnati a ciascun elemento umano o materiale costituente la necessaria dotazione del mezzo, di tal che la somma dei pesi conduce al superamento del limite di omologazione del veicolo (il quale è dettato per insopprimibili esigenza di sicurezza e di circolazione).

In base all’art. 64 c.p.a., spetta alla parte fornire gli elementi di prova nella sua disponibilità e, nel caso di specie, tale onere può dirsi assolto attraverso la produzione documentale, la simulazione esposta e la valutazione tecnica sottoposta al Tribunale, apparendo i dati forniti (nel loro insieme ed isolatamente considerati) idonei a supportare la prospettazione della parte.

Del resto, alcun elemento di segno opposto è stato fornito in giudizio, non essendosi costituite le parti intimate, potendosi peraltro, dal fatto che nessun concorrente oltre la Piemme & Matacena abbia partecipato alla gara, trarre il convincimento, seppur indiziario, che siano state imposte caratteristiche tecniche di difficile realizzazione e/o previsti requisiti illogici, tali da non suscitare l’interesse degli operatori del settore a presentare un’offerta.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo va dunque accolto e devono essere conseguentemente annullati gli atti impugnati.

2. - In ordine ai primi motivi aggiunti, va precisato che è ammissibile la loro immediata impugnazione, essendo i chiarimenti confermativi della contestata clausola, così da definirne la portata senza residuarne dubbi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1/2/2017 n. 431: “l’onere di immediata impugnazione dei medesimi può configurarsi solo nel caso in cui con esso sia stata chiarita, senza alterarne il contenuto, una clausola escludente, rendendosi pienamente comprensibile ciò che era già prescritto in modo non intellegibile dalla lex specialis circa i requisiti di ammissione alla gara”).

Essi sono a loro volta fondati per illegittimità derivata, in quanto la risposta della stazione appaltante (che si è limitata a ribadire che “tutti i veicoli citati rientrano nei parametri previsti nel CSA”, riferendosi ai veicoli delle case costruttrici, senza la dotazione) ha trascurato il doveroso rilievo di quanto denunciato in ordine al superamento della MTT, una volta attrezzati i mezzi secondo quanto richiesto.

3.- I secondi motivi aggiunti vanno invece dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Con gli stessi la ricorrente contesta la conclusione senza esito della procedura (per la propria esclusione), facendo di fatto rilevare che ciò è il risultato scontato della “''statica'' applicazione della legge di gara, senza alcuna constatazione ed approfondimento delle reali caratteristiche ingegneristico meccaniche dei mezzi posti a base d’asta” (pag. 7).

Nello stesso senso, contesta la composizione della Commissione di gara, composta da membri “privi delle esperienza e professionalità necessarie” (pag. 9).

Sennonché, appare evidente che alcuna utilità trarrebbe la ricorrente dalla decisione sui secondi motivi aggiunti, non conservando alcun interesse a contestare l’esito della gara (né i vizi nella composizione della Commissione), una volta annullata su sua richiesta l’intera procedura di gara.

Invero, ove accolti i secondi motivi aggiunti, si finirebbe con il far rivivere la gara, in aperta contraddizione con la prospettazione principale di parte ricorrente.

La declaratoria di improcedibilità è legata al soddisfacimento delle ragioni della ricorrente e si pone, dunque, quale susseguente sviluppo della pronuncia sul ricorso introduttivo.

4.- Conclusivamente, vanno accolti il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e devono essere dichiarati improcedibili i secondi motivi aggiunti.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo nei confronti della S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., che ha emanato gli atti impugnati, giustificandosene la compensazione tra la Società ricorrente e la Regione Campania.

Alla ricorrente spetta altresì il rimborso dei contributi unificati dovuti per il ricorso introduttivo e per i primi e secondi motivi aggiunti proposti.

(omissis)

 

 

 

GUIDA ALLA LETTURA

Sulla questione della immediata impugnabilità del bando di gara si è già più volte pronunciato il Giudice Amministrativo.

Risale, addirittura, al lontano 2003 la nota decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1, ripresa 10 anni dopo dalla medesima Adunanza Plenaria con la pronuncia n. 4/2011, in base alla quale, com’è noto:

- deve intendersi, come regola generale, quella secondo cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata; né quanto si afferma sulle regole di gara in via generale potrebbe essere in contrasto con l’assetto fondamentale della giustizia amministrativa;

- i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato;

- possono essere, tuttavia, enucleate alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha proposto la domanda di partecipazione (cfr. C.d.S., A.P., sentenze nn. 1/2003 e 4/2011).

Quanto poi, in particolare, alla problematica della legittimazione alla proposizione di ricorso avverso alla lex specialis, sempre l’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 9 del 25.2.2014, ha stabilito che la legittimazione deve essere correlata ad una situazione differenziata, ossia meritevole, in modo certo, di tutela, identificando detta situazione nella partecipazione alla procedura oggetto di contestazione.

Alla base di tale pronuncia v’era la convinzione, immediatamente percepibile, che il soggetto che si si è volontariamente e liberamente astenuto dal partecipare ad una selezione non può essere ritenuto legittimato a chiederne l’annullamento, ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione venga nuovamente bandita.

Convincimento che, tuttavia, il Giudice Amministrativo non ha mancato di “stemperare”, tenendo conto del sovrano principio della massima concorrenza.

Di talché, con la suindicata pronuncia n. 9/2014, l’Adunanza Plenaria ha introdotto la deroga alla regola generale di cui si è detto innanzi nelle seguenti tre tassative ipotesi, ossia nei casi in cui:

- si contesti in radice l’indizione della gara;

- all’inverso, si lamenti la mancata indizione della gara, ad esempio, si contesti l’affidamento in via diretta del contratto;

- si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

Per diverso tempo (invero ancora oggi), quest’ultimo profilo ha costituito (costituisce) uno dei temi più controversi in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Sollecitata a più riprese, la giurisprudenza amministrativa si è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che l’impugnazione immediata della lex specialis deve essere ammessa (rectius imposta) per le ipotesi di:

- clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (cfr. C.d.S., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671);

- clausole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (cfr. C.d.S., A.P. decisione n. 1/2003 cit.);

- disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, oppure che prevedono abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. C.d.S., sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);

- condizioni negoziali foriere di rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. C.d.S., sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293);

- clausole impositive di obblighi contra ius (cfr. C.d.S., sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

- bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (cfr. C.d.S., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

Tutte le altre clausole, non ricadenti nella suesposta casistica, sarebbero non immediatamente lesive e, come tali, andrebbero impugnate unitamente all’atto di approvazione della graduatoria definitiva.

In questo senso si è di recente di nuovo espressa anche l’Adunanza Plenaria con la decisione n. 4/2018, la quale sostanzialmente ha ribadito la regola generale di cui si è detto sopra, in forza della quale non vi sarebbe ragione acché il soggetto che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara possa essere ritenuto legittimato ad impugnare clausole del bando che non siano “escludenti”.

E’, dunque, nel panorama giurisprudenziale sin qui delineato che va ad inserirsi, arricchendolo di “temi, toni e colori” estremamente interessanti, la  sentenza del TAR Napoli n. 4753/2019.

Ancorché, infatti, nella fattispecie scrutinata dalla pronuncia in commento la Società ricorrente avesse partecipato alla gara e, quindi, non si versasse nella ipotesi “classica” di lex specialis, contenente clausole ostative alla partecipazione alla procedura, il TAR Campano ha comunque correttamente e pienamente colto la portata direttamente lesiva delle clausole della legge di gara, dando di conseguenza ragione alla Società ricorrente in ordine alla loro immediata impugnabilità.

Più esattamente, allineandosi alla corrente giurisprudenziale secondo cui devono ritenersi illegittime ed immediatamente lesive le clausole della lex specialis che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa e/o le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, e/o, ancora, le condizioni che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, il TAR ha fortemente stigmatizzato l’imposizione di specifiche tecniche volte a far acquisire alla Stazione appaltante forniture di “beni” non reperibili in commercio, se non addossando sui concorrenti eccessivi oneri tecnici ed economici, che peraltro, ove assolti, renderebbero (come è stato accertato nella vicenda decisa dalla sentenza n. 4753/2019) i beni posti a base d’asta non conformi alle norme sulla sicurezza.