Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare del 24 ottobre 2019, n. 8

Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
 

In considerazione delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dall’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. “sblocca cantieri”), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019, onde assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti.

Con la circolare in esame vengono fornite alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con riferimento ai metodi di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, le indicazioni riguardano la disciplina dell’articolo 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificata dal citato articolo 1 d.l. n. 32 del 2019 la quale, in tema di calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, prevede ora due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15), in sostituzione dei precedenti cinque metodi di calcolo, e, inoltre, ha introdotto delle variabili volte ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia.