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La consultazione preliminare, ex art. 66 D.Lgs. n. 50 del 2016, non può restringere il mercato concorrenziale di Maria Isotta Fermani

Consiglio di Stato, Sezione III, 23 settembre 2019, n. 6302

L’istituto delle consultazioni preliminari di mercato è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, risolvendosi in uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici. In tale ottica, le consultazioni preliminari sono lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità di beni, prestazioni, servizi, che costituisce la premessa necessaria per derogare al principio della massima concorrenzialità nell’affidamento dei contratti pubblici

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