Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 aprile 2019, n. 10020

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “produzione di energia” promosse nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici per l’accertamento del diritto di società private agli incentivi previsti dall’art. 24, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 28 del 2011 e dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, n. 61849, senza obbligo di sottoscrivere a tal fine alcuna convenzione.

Il Gestore dei Servizi Energetici, GSE, società per azioni il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe.

La previsione di contributi tariffari e lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia rappresentano uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale il quale si innesta “in un’area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati”[1].

Pertanto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di “produzione di energia” ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. o), c.p.a. le controversie nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici aventi ad oggetto l’accertamento del diritto di società private agli incentivi previsti dall’articolo 24, comma 5, lett. c), del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e dall’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, n. 61849, senza obbligo di sottoscrivere a tal fine alcuna convenzione.

Quella in esame è una sentenza che conferma un consolidato orientamento delle Sezioni unite a proposito delle funzioni di natura pubblicistica svolte dal GSE[2].

Si resta ora in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a proposito della connessa questione relativa alla natura provvedimentale o meno delle note con cui il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. comunica ai produttori di energia l’esito della verifica effettuata circa il rispetto della quota d’obbligo di energia rinnovabile, prevista dall’art. 11, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 per gli impianti di energia non rinnovabile.

La rimessione all’Adunanza Plenaria è stata effettuata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 25 marzo 2019, n. 1934[3] e la discussione è prevista all’udienza del prossimo giugno 2019.


[1] Già la Corte costituzionale aveva avuto occasione di precisare che le "convenzioni stipulate con il Gestore" si palesano come "negozi di diritto privato" accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi e "costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche nell'equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l'onere economico” (sentenza 24 gennaio 2017, n. 16).

[2] Ex multis, Cass., S.U., 2 novembre 2018, n. 28057; Id., 3 novembre 2017, n. 26150; Id., 13 giugno 2017, n. 4653; Id., 24 febbraio 2014, n. 4326.

[3] In www.italiappalti.it, 1° aprile 2019.

LEGGI LA SENTENZA