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Sull’assoggettamento degli ospedali cd. “classificati” all’obbligo di gara. di Daniela Dell'Oro

Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2019, n. 1410

1. È a titolo oneroso l’affidamento diretto ad un determinato operatore economico, senza gara, di un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni.

2. Gli “ospedali classificati” - anche se non sono soggetti al regime dell’accreditamento e operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni - non si possono ritenere, a tutti gli effetti, nell’ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico,  con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti e alla inapplicabilità del diritto europeo e nazionale sugli appalti pubblici in caso siano essi stessi committenti di contratti di lavori, servizi e forniture.

I precedenti:

C.G.U.E., sentenza del 18 ottobre 2018 C 606/17, sentenza n. 159/11 del 12 dicembre 2012; sentenza n. 107/98 del 18 novembre 1999; sentenza n. 26/03 dell’11 gennaio 2005, C.S., Sez. III, sentenza n. 4631 del 2017.

 

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