estratto da "Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo", a cura di F. Caringella e M. Protto, Dike Giuridica Editrice, 2017

pillole di dottrina

I COSA CAMBIA: 1. Introduzione. II INDICAZIONI OPERATIVE: 1. Estensione ai contratti di servizi e forniture - 2. Modalità per la corresponsione - 3. Le novità introdotte con il primo decreto  correttivo, tra amministrazioni esenti e centrali di committenza.

I COSA CAMBIA: 1. Introduzione

La norma, nel dare attuazione a quanto previsto alla lettera rr) della legge n. 11 del 2016, prevede che gli oneri relativi alla progettazione, alla dire- zione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo sta- tico, agli studi e alle ricerche connessi, alla proget- tazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecu- zione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione del progetto esecutivo, gravano sugli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. In linea con quanto previsto dal Codice abrogato (articolo 92), il primo comma della norma in esame prevede che, a valere sugli stanziamenti per l’esecuzione, le amministra- zioni pubbliche destinano a un fondo risorse finan- ziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predi- sposizione, di controllo e espletamento delle proce- dure di affidamento e aggiudicazione, di responsa- bile unico del procedimento, di direzione dei lavo- ri, ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di con- formità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

II INDICAZIONI OPERATIVE:

1. Estensione ai contratti di servizi e forniture.

La previsione introduce una novità assoluta, che pone fine ad un dibattito sorto sulla precedente nor- ma, attorno all’ambito di applicazione oggettivo del- la previsione. In passato, si discuteva, in particolare, se la previsione in commento dovesse, o meno trova- re applicazione anche ai contratti di servizi e fornitu- re. Il dilemma si poneva dal momento che l’art. 92, del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 5, faceva riferi- mento espresso ai soli concetti di “opera” e “lavoro”. Ciò aveva indotto la Corte dei Conti ad escludere la possibilità di corrispondere l’incentivo agli appalti pubblici diversi da quelli di lavori (cfr. C. Conti, Sez. reg. contr. Puglia, Deliberazione del 28 maggio2014, n. 114/PAR/2014). La suddetta interpretazio- ne non mutava per effetto dell’abrogazione dei com- mi 5 e 6 dell’art. 93, ad opera dell’art. 13 del D.L. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e con l’in- troduzione (art. 13-bis della predetta legge di con- versione) dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell’art.93 del D.Lgs. n. 163/2006 dal momento che, per quan- to qui rileva, anche tale novella legislativa non contemplava alcun riferimento ai contratti di lavori e ser- vizi (in tal senso, C. Conti, Sez. reg. contr. Campa- nia, 23 febbraio 2015, n. 20).

Ebbene, alla luce della previsione dell’articolo 113, il dilemma può ritenersi definitivamente supe- rato, per effetto della espressa menzione, contenuta nella norma medesima, ai contratti di servizi e for- niture. La nuova disposizione, infatti, chiarisce che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati con apposito regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, non- ché tra i loro collaboratori. Gli importi sono com- prensivi anche degli oneri previdenziali e assisten- ziali a carico dell’amministrazione. Con apposito regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovranno stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola “opera” o “lavoro” a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.

2. Modalità per  la corresponsione.

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle spe- cifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessi- vo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi di- pendenti, in quanto affidate a personale esterno al- l’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del predetto fondo.

Ai sensi del comma 4, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del citato fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il control lo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di ti- rocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. La norma riconosce agli organismi di diritto pubblico la facoltà di adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui sopra.

Infine, è previsto che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento siano compresi i costi per l’assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dal- le amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

3. Le novità introdotte con  il primo decreto correttivo, tra amministrazioni esenti e centrali di committenza.

Il decreto correttivo ha riscritto il comma due della norma in commento. È ora previsto che a va- lere sugli stanziamenti di cui al comma l, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulale sull’importo dci lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara c di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dci lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica dì conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contralto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi c costi prestabiliti. La stessa norna prevede – ed è questa una delle princi- pali novità introdotte con la novella del 2017 - che tale fondo non è previsto da parte di quelle ammini- strazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Infine, ed è questa l’altra significativa novità introdotta con il primo decreto correttivo, è previsto che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di .committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. In ultimo, la norma prevede la sua applicazione agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominalo il direttore dell’esecuzione.