contributo tratto da "Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo", di F. Caringella e M. Protto, Dike Giuridica Editrice, 2017

I contenuti delle lettere di invito ad offrire e a confermare interesse.
 

L’art. 131 disciplina i contenuti della lettera di invito ad offrire in caso di procedura ristretta, di dialogo competitivo, di partenariato per l’innovazione, di procedura negoziata previa indizione di gara e di procedura negoziata senza previa indizione di gara nonché quelli della lettera di invito a confermare interesse in caso di indizione di gara mediante avviso periodico indicativo.

La lettera di invito ad offrire apre la fase successiva alla prequalificazione in cui sono stati selezionati, sulla base delle domande di partecipazione presentate in seguito ad avviso di indizione di gara, i concorrenti idonei a presentare offerta.

In caso di procedura negoziata senza previa indizione di gara, difettando la pubblicazione dell’avviso, i concorrenti sono selezionati sulla base delle informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in analogia a quanto previsto nell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 131, comma 2, in caso di procedura ristretta, di dialogo competitivo, di partenariato per l’innovazione e di procedura negoziata previa indizione di gara - il testo legislativo richiama erroneamente le “procedure competitive con negoziazione” - la lettera di invito deve contenere le informazioni minime elencate nell’allegato XV, parte II, n. 1, ripetitive sostanzialmente di quelle già previste nell’art. 226, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:

“a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte (…);

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non compaiono nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri”.

Al fine di consentire la formulazione dell’offerta, inoltre, la lettera di invito ad offrire deve essere corredata dei documenti di gara (in particolare, del capitolato d’oneri, delle specifiche tecniche ecc.) che devono essere resi immediatamente disponibili per via elettronica, all’indirizzo elettronico indicato nella lettera, oppure in formato digitale o, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

Qualunque sia la modalità di messa a disposizione adottata, l’acquisizione dei documenti di gara deve essere gratuita.

Non a caso, l’allegato XV, parte II, n. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non contempla più, tra i contenuti minimi, “l’indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti”, così come invece previsto dall’art. 226, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006.

Le indicazioni che precedono si applicano anche alle lettere di invito ad offrire relative ai sistemi dinamici di acquisizione nei settori speciali.

L’art. 55, comma 8, statuisce infatti che “le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 75 e all’art. 153”; il riferimento a quest’ultimo (relativo agli appalti nel settore dei beni culturali) è, evidentemente, frutto di un errore materiale e va rettificato con il richiamo all’art. 131.

L’art. 131, comma 3, infine, regolamenta in modo specifico la materia in caso di procedura negoziata senza previa indizione di gara.

La specificità risiede in una maggiore libertà di contenuti della lettera, difettando il richiamo all’allegato XV, parte II, e richiedendosi soltanto l’indicazione degli “elementi essenziali della prestazione richiesta”, nonché nella possibilità di un suo invio “a mezzo di posta elettronica certificata” o “con lettera” anche quando entrerà a regime il nuovo sistema di comunicazioni ed in deroga alle prescrizioni dettate nell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 Come già indicato in precedenza, nel sistema di aggiudicazione degli appalti dei settori speciali,l’avviso indicativo periodico può essere utilizzato come mezzo di indizione di gara - mediante procedura ristretta o negoziata - in luogo del bando.

In tale eventualità l’avviso deve individuare in modo specifico le prestazioni che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare affinché gli operatori economici interessati possano manifestare il loro interesse.

Nel momento in cui l’ente aggiudicatore decide di procedere all’effettiva aggiudicazione dell’appalto, sarà sufficiente richiedere agli operatori economici che, in esito all’avviso, avevano manifestato il loro interesse, una conferma in ordine all’attuale persistenza dello stesso.

A ciò, per l’appunto, mira la lettera di invito a confermare interesse.

I suoi contenuti minimi sono elencati nell’allegato XV, parte II, n. 2. - sostanzialmente confermativo dell’art. 226, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 - e si traducono nelle seguenti informazioni:

“a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell’appalto oggetto dell’invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme;

h) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa”.

Da evidenziare, peraltro, che con la lettera di invito in parola si chiede agli operatori economici di confermare il proprio interesse a concorrere all’aggiudicazione dell’appalto, senza invitarli a formulare alcuna offerta.

Fra i contenuti minimi, infatti, non compare a differenza di quanto previsto per la lettera di invito ad offrire - l’informativa relativa al “termine ultimo per la ricezione delle offerte”.

Ne consegue che, ad avvenuta conferma dell’interesse da parte dell’operatore economico, seguirà l’invio al medesimo della lettera di invito ad offrire.

I canali di comunicazione della lettera di invito a confermare l’interesse sono identici a quelli della lettera di invito ad offrire.