TRGA Trento 8 agosto 2017, n. 252

Nell’ambito di una gara cui hanno partecipato più di due concorrenti, in caso di accoglimento del ricorso incidentale proposto per la mancata esclusione del ricorrente principale, può persistere l’interesse di quest’ultimo all’accoglimento della sua domanda di annullamento dei provvedimenti di ammissione del ricorrente incidentale e di aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultimo.

Sussiste, in particolare, l’interesse del ricorrente principale (escluso) all’esame della sua domanda nei limiti dell’interesse (strumentale) connesso al riesame da parte della Stazione Appaltante, in via di autotutela, delle altre offerte, al fine di verificare se le stesse siano affette da vizi analoghi a quelli riscontrati in giudizio.

Pubblicato il 08/08/2017

          N. 00252/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2017, integrato con motivi aggiunti, proposto dal Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario del RTI con le imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola de Zan e Beatrice Tomasoni, con domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 5, presso lo studio dell’avvocato Beatrice Tomasoni;

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici dell’avvocatura della Provincia;

nei confronti di

- società Collini Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e Cooperativa Lagorai, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Tita e Piero Costantini ed elettivamente domiciliata in Trento, via Lunelli n. 48, presso lo studio dei predetti avvocati;

- Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e Cooperativa Lagorai, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti, proposti dal proposto dal Consorzio Integra Società Cooperativa, dei seguenti atti: A) provvedimento di aggiudicazione, in favore del RTI tra Collini Lavori S.p.a., Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e Cooperativa Lagorai, dell’appalto per la «progettazione ed esecuzione lavori di costruzione dei nuovi laboratori per l’innovazione, sviluppo e ricerca “Polo Meccatronica” - Rovereto», comunicato con nota del 21 aprile 2017; B) nota del 21 aprile 2017, a mezzo della quale è stato reso noto che con i verbali di gara n. 1668/16 in data 26 luglio 2016, n. 1687/16 in data 26 agosto 2016 e n. 156/2017 in data 20 aprile 2017 l’appalto è stato aggiudicato al predetto RTI; C) tutti i verbali di gara, sia di seduta pubblica che di seduta riservata; D) ogni altro atto, precedente e successivo, presupposto e/o connesso alla predetta aggiudicazione;

nonché per l’accertamento del diritto del RTI composto dal Consorzio ricorrente, quale mandatario, e dalle imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l. al conseguimento dell’aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;

- quanto al ricorso incidentale ed al ricorso per motivi aggiunti, proposti dalla società Collini Lavori S.p.a., nei limiti dell’interesse di tale società, dei medesimi atti e provvedimenti impugnati in via principale, nonché di tutti i verbali di gara, sia di seduta pubblica che di seduta riservata, del bando di gara prot. n. S171/2016/62470/3.5/198-16 in data 8 febbraio 2016, dell’elaborato recante “criteri di valutazione offerta”, del documento 3880-PR120-005-005 recante “elenco elaborati progetto definitivo”, della nota del Servizio Opere Civili dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Civili in data 23 maggio 2016, della nota dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti - Servizio Appalti in data 24 maggio 2016 e di ogni altro atto o provvedimento costituente la lex specialis;

 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e della società Collini Lavori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2017 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Nicola De Zan e Beatrice Tomasoni per il Consorzio ricorrente, Giuliana Fozzer per la Provincia Autonoma di Trento e Antonio Tita per la società Collini Lavori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

1. Il Consorzio Integra Società Cooperativa (di seguito denominato parte ricorrente) con il ricorso introduttivo riferisce quanto segue: A) la Provincia autonoma di Trento con bando di gara in data 8 febbraio 2016 ha avviato una procedura di tipo aperto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la «progettazione ed esecuzione lavori di costruzione dei nuovi laboratori per l’innovazione, sviluppo e ricerca “Polo Meccatronica” - Rovereto», per un importo complessivo di 11.893.436,00 euro; B) alla gara hanno partecipato otto concorrenti, tra i quali il RTI (di seguito denominato RTI Integra) composto dal medesimo Consorzio Integra Società Cooperativa, quale mandatario, e dalle imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l., ed il RTI (di seguito denominato RTI Collini) composto dalla Collini Lavori S.p.a., quale mandataria, e dalle imprese mandanti Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e Cooperativa Lagorai; C) dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche il RTI Collini si è classificato al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 87,790 punti (di cui 68,810 per l’offerta tecnica e 18,980 per l’offerta economica), mentre il RTI Integra si è classificato al secondo posto, con un punteggio complessivo di 79,149 punti (di cui 70,000 per l’offerta tecnica e 9,149 per l’offerta economica).

2. Avverso i provvedimenti di ammissione del RTI Collini e di aggiudicazione dell’appalto in favore del medesimo RTI la parte ricorrente deduce le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 5-quinquies, della legge provinciale n. 26/1993, in relazione all’art. 20 della legge stessa; violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 26/1993 e degli allegati B e C del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84 Leg.; violazione e falsa applicazione del bando di gara; eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto e dell’insufficiente istruttoria. Trattandosi di un appalto integrato, il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché non ha inserito alcun geologo tra i c.d. progettisti indicati e, quindi, non potendo soddisfare gli adempimenti di esclusiva spettanza del geologo, previsti dagli art. 16 e 17 della legge provinciale n. 26/1993 e dagli allegati B e C del relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg., non è qualificato per eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.

II) Violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione dell’art. 35-bis della legge provinciale n. 26/1993; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, violazione del principio del giusto procedimento, di buona amministrazione e della par condicio. Il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso anche perché, nonostante il chiaro disposto della lex specialis, ha presentato parte della documentazione costituente l’offerta economica - in particolare, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi unitari, il cronoprogramma e la WBS matriciale - sottoscritta solo nella prima e nell’ultima pagina, mentre risultano omesse le sottoscrizioni nelle pagine intermedie. Inoltre tale omissione è stata immediatamente rilevata anche dal seggio di gara (cfr. pag. 8 del verbale del 7 aprile 2017), che però ha in seguito omesso di escludere il predetto RTI. Il modus operandi del seggio di gara - che ha dapprima sospeso la valutazione sull’ammissibilità dell’offerta del RTI Collini, ha poi proceduto apertura delle restanti offerte economiche e infine, solo dopo che erano state disvelate tutte le offerte, ha proceduto alla delibazione sull’ammissione della controinteressata - si pone quindi in contrasto con i principi del giusto procedimento e della par condicio perché: A) l’esame delle offerte economiche avrebbe dovuto rispettare l’ordine di apertura delle offerte stesse, stabilito preventivamente dal seggio di gara (cfr. i punti 7 e 8 del verbale del 7 aprile 2017); B) il seggio di gara non poteva riservarsi sull’ammissibilità dell’offerta economica del RTI Collini (la cui entità era stata peraltro esposta) e sciogliere la riserva quando è ormai noto che il predetto RTI si sarebbe classificato al primo posto della graduatoria se la riserva fosse sciolta positivamente.

3. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in data 5 giugno 2017 per resistere al ricorso.

4. La società Collini (di seguito denominata controinteressata) - oltre a costituirsi in giudizio in data 8 giugno 2017 - con ricorso incidentale depositato in data 12 giugno 2017 ha impugnato la mancata esclusione del RTI Integra dalla gara deducendo le seguenti censure.

I) Violazione dell’allegato B del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste. La controinteressata - premesso che, come si può evincere dall’allegato B al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dalla lex specialis, tra gli elaborati che compongono il progetto definitivo figura l’elaborato denominato “elenco descrittivo delle voci” (che individua il contenuto di una determinata lavorazione o fornitura, indicata solo per estratto o per codice in tutti gli altri elaborati di progetto) e che anche tale elaborato avrebbe dovuto essere sottoscritto dai progettisti indicati - deduce che l’elenco descrittivo delle voci prodotto in gara dal RTI Integra risulta sottoscritto solo dalle imprese candidate all’esecuzione dei lavori, ma non dai progettisti indicati, e che ciò non può non determinare l’inammissibilità dell’offerta presentata dal predetto RTI; del resto neppure l’ulteriore elaborato prodotto in gara dal RTI Integra denominato “elenco prezzi unitari” e riportante una analitica descrizione delle voci di cui si compone l’opera reca la sottoscrizione dei progettisti indicati. In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che tale omissione non comporti l’esclusione dalla gara, viene dedotto che all’offerta tecnica del RTI Integra, stante l’insanabile incompletezza del progetto, avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a zero, con conseguente retrocessione all’ultimo posto della graduatoria e venir meno dell’interesse all’accoglimento del ricorso.

II) Violazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006, dell’art. 263 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 28 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste. La controinteressata, dopo aver illustrato le ragioni che dovrebbero condurre al rigetto del primo motivo del ricorso principale, deduce che gli argomenti posti a fondamento di tale motivo varrebbero semmai a dimostrare l’inammissibilità dell’offerta del RTI Integra. Difatti la scelta di includere un geologo all’interno del raggruppamento di progettisti - oltre a risultare non coerente con la lex specialis, che non prevede tale figura - contrasta con le regole sulla composizione dei raggruppamenti temporanei di progettisti e, in particolare, con quella della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione al raggruppamento. Pertanto - posto che il geologo indicato dal RTI Integra, pur non apportando alcun requisito in ordine ai servizi tecnici precedentemente espletati con riferimento alle classi e categorie di lavori indicate dal bando, ha assunto all’interno del raggruppamento una quota dell’attività di progettazione pari allo 0,50% - il RTI Integra avrebbe dovuto essere escluso perché la quota del geologo non trova corrispondenza nei requisiti di qualificazione previsti dalla lex specialis per i progettisti.

III) Violazione di legge per mancata e/o erronea applicazione degli articoli 46, comma 1-bis e 74 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 35-bis della legge provinciale n. 26/1993. La controinteressata - premessa l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, in ragione dell’erronea interpretazione della lex specialis prospettata da controparte - eccepisce, per il caso in cui si ritenesse che la mancata sottoscrizione dei documenti su ogni pagina avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara, la nullità di una siffatta clausola escludente, ai sensi dell’art 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e del corrispondente art. 35-bis della legge provinciale n. 26/1993.

5. La parte ricorrente, in base alla documentazione presentata in gara dal RTI Collini, acquisita il 24 maggio 2017 in sede di accesso agli atti, con motivi aggiunti depositati in data 13 giugno 2017 ha dedotto le seguenti ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 5-quinquies, della legge provinciale n. 26/1993, in relazione all’art. 20 della medesima legge; violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 26/1993 e degli allegati B e C del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg.; violazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006; violazione e falsa applicazione del bando; eccesso di potere per difetto del presupposto e insufficiente istruttoria. A conferma di quanto dedotto con il primo motivo del ricorso principale viene posto in rilievo che: A) tra i documenti acquisiti in sede di accesso vi è quello qualificato dal seggio di gara “nota della ditta Collini Lavori spa indirizzata all’ing. Geol. Eugenio Castelli avente ad oggetto una proposta di affidamento incarico”, da cui emerge che al geologo Castelli è stato proposto di intervenire solo in caso di aggiudicazione in favore del RTI Collini; B) sarebbe, quindi, provato non solo che il raggruppamento dei progettisti del RTI Collini è privo della figura del geologo, ma anche il carattere indefettibile di tale figura.

II) Violazione della direttiva del Dipartimento Lavori Pubblici, Trasporti e Reti della Provincia autonoma di Trento del maggio 2008, denominata “Prima direttiva per l’applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 in materia di nuove norme tecniche per le costruzioni”, del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 (Tab. 2.4.II); violazione della lex specialis e, in particolare, del par. 2.2 del documento denominato “Capitolato Speciale di Appalto - Clausole tecniche”, del par. 4 del documento denominato “Relazione geologica-geotecnica”, della nota del Servizio opere civili del 23 maggio 2016, della nota di chiarimenti del Servizio appalti del 24 maggio 2016; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti; violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione, nonché del principio di par condicio. La ricorrente premette che in sede di accesso sono emerse anche ulteriori ragioni che avrebbero dovuto determinare l’esclusione del RTI Collini o, quantomeno, una penalizzazione in termini di punteggio con riferimento ai criteri di aggiudicazione “1.B.1-flessibilità strutturale” e “1.B.2-flessibilità zona laboratori”, premiati invece con l’attribuzione di ben 9.40 punti (rispettivamente 5.40 su 6.00 e 4.00 su 4.00), con l’ulteriore conseguenza che il medesimo RTI avrebbe dovuto conseguire solo 78,388 punti (di cui 59,41 per l’offerta tecnica e 18,980 per quella economica) e classificarsi al secondo posto della graduatoria (dopo il RTI Integra). In particolare la ricorrente deduce che i progettisti del RTI Collini hanno attribuito all’opera in progetto la Classe d’uso II e, quindi, per la determinazione delle azioni sismiche alle quali dovrà resistere l’edificio hanno utilizzato il coefficiente d’uso Cu=1.0 (di cui alla Tab. 2.4.II del D.M. del 14 gennaio 2008), anziché il coefficiente d’uso Cu=1.5, imposto per le opere in Classe d’uso III, con l’ulteriore conseguenza che l’opera risulta dimensionata con riferimento ad un sisma di intensità inferiore a quella prevista dalla lex specialis e dalla normativa provinciale e statale. Difatti l’attribuzione della Classe d’uso II si pone in contrasto: A) con la lex specialis, che al par. 4 del documento denominato “Relazione geologica-geotecnica” prevede che l’edificio sia di Classe d’uso III, come del resto confermato nel corso della gara dall’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche con nota del 23 maggio 2016, comunicata ai concorrenti con nota dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti del 24 maggio 2016; B) con la normativa provinciale e, in particolare, con la “Prima direttiva per l’applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 in materia di nuove norme tecniche per le costruzioni” (di seguito denominata Prima Direttiva Provinciale), la quale dispone che devono essere attribuiti alla Classe d’uso III gli edifici il cui uso preveda “affollamenti significativi” e nell’Allegato 2 include, tra gli edifici ai quali deve essere attribuita la Classe d’uso III, quelli che contengono sale convegni con capacità superiore a 50 posti a sedere, come nel caso dell’edificio oggetto della gara, che prevede a piano terra una sala convegni di capienza minima superiore a 50 posti a sedere (cfr. la scheda 12 del documento denominato “Capitolato speciale di appalto clausole tecniche prestazionali - schede”, ove sono richiesti 79 posti a sedere), e di quello progettato dal RTI Collini, che prevede la realizzazione a piano terra di due sale convegni da 64 e 46 posti a sedere, contigue e contemporaneamente utilizzabili; C) dalla normativa statale (D.M. 14 gennaio 2008). Inoltre, anche a voler prescindere dalla presenza delle predette sale convegni, l’edificio risulta comunque soggetto ad “affollamenti significativi” perché in base al bando potrebbero essere presenti al suo interno oltre 500-600 persone e, quindi, si rendeva comunque necessaria l’attribuzione dello stesso alla Classe d’uso III. In definitiva il progetto del RTI Collini sarebbe affetto da un insanabile errore progettuale, tale da determinarne l’esclusione o, quantomeno, l’azzeramento del punteggio con riferimento ai criteri di aggiudicazione “1.B.1-flessibilità strutturale” e “1.B.2-flessibilità zona laboratori”.

III) Violazione della lex specialis e, in particolare, del par. 3.10 “Vincoli strutturali” del documento denominato “Capitolato speciale di appalto - clausole tecniche”); eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti; violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione e del principio di par condicio. Il progetto del RTI Collini non rispetta neppure il par. 3.10 “Vincoli strutturali” del documento denominato “Capitolato speciale di appalto - clausole tecniche”, ove si prevede che “Tutte le strutture portanti riferite a laboratori con doppia altezza, CLAB1, CLAB2, FLAB1, devono essere predisposte per la messa in opera, di carro ponte della portata minima di 5t”, e la figura 5 del documento denominato “illustrazione censure tecniche”, con particolare riferimento alla richiesta possibilità di installare gru a ponte (c.d. carriponte) nei laboratori a doppia altezza previsti a piano terra, denominati CLAB1, CLAB2 ed FLAB1. Al riguardo la ricorrente deduce che la soluzione progettuale prescelta dal RTI Collini per la realizzazione dei solai: A) prevede l’utilizzo di una lastra in calcestruzzo armato prefabbricata ed elementi di alleggerimento in polietilene, con getto integrativo di seconda fase; B) presenta diversi vantaggi rispetto ad una soluzione con soletta piena, non alleggerita e integralmente gettata in opera (soluzione proposta dal RTI Integra), quali minori costi e maggiore velocità di costruzione, ma non comporta alcun vantaggio per la stazione appaltante rispetto alla soluzione con soletta piena non alleggerita e integralmente gettata in opera, che consente invece di realizzare una struttura monolitica, con ottime capacità dissipative in caso di sisma, di realizzare fori e varchi di dimensioni importanti, utili in caso di successive necessità di modifiche della destinazione d’uso, nonché di appendere importanti carichi concentrati; C) non consente che i carriponte siano sospesi alla soletta (che non può sopportare gli importanti carichi concentrati che derivano dalle gru a ponte) e, quindi, presenta vincoli che precludono la possibilità di installare, in diverse configurazioni ed in varie zone dei laboratori, i carri ponte, che invece il bando richiede di poter installare senza vincoli di sorta su tutte le strutture (verticali e orizzontali) dei tre laboratori); D) comunque non consente l’installazione di carriponte nei laboratori CLAB1 e CLAB2, perché prevede pilastrate affacciate di sezione 80×80 cm solo nel laboratorio FLAB1.

IV) Violazione della lex specialis e, in particolare, dei paragrafi 4, 5, 6, 7 ed 8 del documento denominato “Capitolato speciale di appalto - clausole tecniche”, del documento denominato “Relazione specialistica sugli impianti”, e del documento denominato “Capitolato speciale di appalto - clausole tecniche - schede”; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti; violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione e del principio di par condicio. Il progetto del RTI Collini non rispetta la lex specialis neppure con riferimento alla progettazione degli impianti. La ricorrente premette che - per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione “1.B.2-flessibilità zona laboratori” - il seggio di gara ha attribuito all’offerta del RTI Collini un punteggio medio pari a 0,9 (cfr. il verbale n.18 del 31 gennaio 2017) con la seguente motivazione: «La proposta progettuale individua il modulo minimo da 200 mq dotato di portone sezionate a piano terra porte REI sul corridoio al primo piano, la possibilità di posizionare scale di metallo di collegamento con il soppalco e parapetto rimovibile su quest’ultimo. L’impresa propone moduli base dotati di impianto elettrico e meccanico indipendenti senza dettagliare specificatamente ma rimandando alle relazioni tecniche. Ogni modulo base è dotato di cavedio e di illuminazione naturale anche a Sud tramite le vetrate parzialmente schermate. La flessibilità della zona laboratori risulta complessivamente elevata in quanto presenta: un’elevata aggregabilità del modulo base con possibilità di ampliamenti ed integrazioni che garantiscono un’elevata accessibilità sia orizzontale che verticale, un elevato grado di illuminazione naturale e un’elevata modificabilità della dotazione impiantistica anche per quanto riguarda la distribuzione verticale». Tuttavia, secondo la ricorrente, l’offerta del RTI Collini è «sostanzialmente vuota», perché dalla stessa sono espressamente escluse tutte le dotazioni impiantistiche previste dal bando per i laboratori e per gli uffici. Addirittura la Commissione avrebbe valorizzato tale gravissima carenza, senza considerare che può essere considerato flessibile un impianto offerto, ma non un impianto che non è stato offerto. Del resto la questione non è stata sottaciuta neppure dal RTI Collini, che in tutti gli elaborati grafici segnala quanto segue: «Nella presente tavola in colore grigio è indicata un’ipotesi distributiva impianti non inclusa nell’offerta tecnica in quanto la distribuzione, a garanzia di conferire la flessibilità dell’utilizzo, è da definire e realizzare in funzione delle reali esigenze future degli utenti finali, evitando così installazioni non rispondenti alle effettive necessità». In definitiva la strategia del RTI Collini consiste nel non prevedere alcuna fornitura per gli impianti interni ai laboratori ed agli uffici, limitando la sua offerta alle sole opere edili ed ai soli impianti necessari nelle parti comuni, e nel giustificare tale scelta con la dichiarata volontà di assicurare alla stazione appaltante la massima flessibilità, mentre la lex specialis prevede espressamente che tutti gli impianti degli uffici e dei laboratori siano compresi nell’offerta. L’offerta del RTI Collini viola, quindi, le prescrizioni del capitolato e non è in alcun modo raffrontabile con quelle degli altri concorrenti, ivi compresa quella della ricorrente, trattandosi di offerte nettamente diverse: l’una, quella del RTI Collini, provvista di una dotazione impiantistica limitata alle sole parti comuni (ossia di una dotazione che raggiunge appena il 20% della dotazione impiantistica richiesta dal bando di gara), l’altra, quella del RTI Integra, provvista di una dotazione impiantistica completa, come prescritto dalla lex specialis. Inoltre, anche con riferimento al criterio “1.C.2-ottimizzazione delle performance energetiche”, il punteggio assegnato all’offerta del RTI Collini avrebbe dovuto essere pari a zero. Difatti la performance energetica dichiarata dal RTI Collini dipende anche dagli impianti, ma il predetto RTI non si è vincolato a nessuna fornitura di impianti e, quindi, anche il calcolo dei consumi dell’edificio è palesemente viziato. Pertanto l’offerta del RTI Collini avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o, quantomeno, penalizzata con l’attribuzione di un punteggio pari a zero con riferimento ai criteri in questione, con la conseguenza che il punteggio del predetto RTI sarebbe sceso a 71,188 punti (di cui 52,21 per l’offerta tecnica e 18,980 per quella economica), classificandosi al quarto posto della graduatoria.

6. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha replicato sia alle censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i relativi motivi aggiunti, sia alle censure dedotte con il ricorso incidentale.

7. La controinteressata con memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha diffusamente replicato alle censure dedotte da controparte con il ricorso introduttivo e con i relativi motivi aggiunti.

8. La ricorrente con memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha replicato alle censure dedotte con il ricorso incidentale.

9. La controinteressata con motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2017 ha impugnato, oltre ai medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso incidentale, anche la nota di chiarimenti dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche del 23 maggio 2016, comunicata dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti con nota del 24 maggio 2016 - con la quale, a fronte del ravvisato contrasto tra il capitolato speciale d’appalto e la relazione geologica, è stata attribuita prevalenza alle prescrizioni contenute in quest’ultima - deducendo le seguenti censure.

I) Violazione di legge; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste. La controinteressata - nel ribadire che l’offerta del RTI Collini prevede l’installazione nell’edificio di tutte le sorgenti primarie e delle relative dorsali principali impiantistiche - deduce che, come già diffusamente illustrato nella memoria depositata in data 20 giugno 2017, a risultare carente, quanto alla parte impiantistica, è proprio l’offerta presentata dal RTI Integra, che non ha previsto le seguenti dotazioni primarie: A) lo sprinkler (ossia il sistema di spegnimento automatico a pioggia) a protezione dell’autorimessa (valore pari a euro 70.000,00), che rappresenta un primario sistema di sicurezza, indispensabile per l’entrata in funzione dell’edificio; B) il gruppo elettrogeno (valore pari a euro 150.000,00), per il quale è stato predisposto solo il relativo locale, ed il più importante gruppo di continuità a servizio dell’intero edificio, della potenza di 400KVA e con autonomia di 30 minuti (valore pari a 235.000,00 euro), ossia due impianti senza i quali non viene garantita, in caso di mancanza della rete elettrica, la continuità di servizio dell’intero edificio; C) i compressori dell’aria ed il gruppo pompe da vuoto endocavitario degli impianti gas tecnici (valore pari a 35.000,00 euro). Inoltre mancano nel progetto del RTI Integra le seguenti dotazioni secondarie riferibili ai laboratori: A) tutti i punti prese energia e dati con le relative vaschette da incasso nei pavimenti a piano interrato, terra, primo e secondo (valore pari a 260.000,00); B) tutti i punti di comando delle schermature a tutti i piani (valore pari a 15.000,00 euro); C) tutti gli apparati attivi switch, router, access point della rete trasmissione dati (valore pari a 60.000,00 euro); D) il wifi esterno (valore pari a 2.000,00); E) la linea di distribuzione secondaria dei gas sino ai punti di utilizzo, prese e rubinetti oltre ai sistemi di allarme e rilevazione perdite gas tecnici (valore pari a 55.000,00 euro); F) altri impianti secondari (valore pari a 60.000,00 euro). Inoltre la scelta del RTI Integra di non offrire tali dotazione (tutte presenti, invece, nell’offerta del RTI Collini), sebbene richieste dalla lex specialis, non trova alcuna giustificazione, sì da rendere del tutto inammissibile l’offerta o, quantomeno, da imporre l’azzeramento dei punteggi relativi ai criteri “1.B.2 -flessibilità zona laboratori” e “1.C.2 - ottimizzazione delle performance energetiche”, con conseguente retrocessione del RTI Integra nella graduatoria.

II) Violazione di legge; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, del DM del 14 gennaio 2008 e della relativa “prima direttiva” applicativa della Provincia del maggio 2008; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. La controinteressata - nel ribadire che il secondo dei motivi aggiunti di controparte è infondato per le ragioni già esposte nella memoria depositata in data 20 giugno 2017 - osserva innanzi tutto che: A) la Prima Direttiva Provinciale, nell’includere tra edifici riconducibili alla Classe d’uso III le “sale convegni, con capacità superiore a 50 posti a sedere”, intende riferirsi solo agli edifici deputati a tale funzione in via prevalente e continuativa (ed in effetti tutte le altre strutture menzionate dalla direttiva - quali scuole, strutture ricreative, impianti sportivi, luoghi di culto, centri commerciali - sono deputate ad ospitare, stabilmente ed istituzionalmente, affollamenti significativi); B) la presenza, all’interno dell’edificio oggetto dell’appalto, di una sala convegni di capienza superiore a 50 posti non vale quindi ad attrarre tale edificio all’interno della classe d’uso III, essendo lo stesso deputato in via prevalente all’insediamento di uffici e laboratori (altrimenti, ragionando per assurdo, qualsiasi ufficio, potendo ospitare, seppur occasionalmente, più di 50 persone, dovrebbe per ciò solo essere ricondotto alla classe d’uso III); C) controparte tenta di forzare il dato letterale, perché si riferisce ad «edifici che contengono sale convegni», mentre la direttiva provinciale si riferisce tout court alle «sale convegni»; D) quanto precede trova conferma nella disciplina posta dal paragrafo 3.11 del “capitolato speciale d’appalto - clausole tecniche”, da ritenersi prevalente su quanto previsto nella relazione geologica. Ciò posto, secondo la controinteressata, è illegittima la scelta operata dalla stazione appaltante con l’impugnata nota di chiarimenti, con la quale - a fronte del ravvisato contrasto tra il capitolato speciale d’appalto e la relazione geologica - è stata attribuita prevalenza alle prescrizioni contenute in quest’ultima. In particolare si deve considerare che: A) il capitolato speciale d’appalto si colloca, nella gerarchia delle fonti integranti la lex specialis, in un posizione di assoluta rilevanza, risultando subordinato solo al bando e al disciplinare di gara; B) a ben vedere, un reale contrasto tra i due documenti neppure sussiste o comunque avrebbe dovuto essere composto diversamente, perché il richiamato art. 3.11 del capitolato, ancor prima di indicare i parametri di riferimento per il dimensionamento delle strutture, dispone che «per quanto attiene alla caratterizzazione dell’area di intervento si rimanda ai contenuti della relazione geologia elaborata dal Servizio Geologico della P.A.T., allegata al progetto preliminare», con ciò lasciando intendere che, per quanto attiene invece alle prescrizioni antisismiche, avrebbe dovuto assegnarsi prevalenza al capitolato stesso, peraltro redatto in data successiva agli approfondimenti geologici; C) l’individuazione della Classe d’uso operata dal capitolato risulta comunque corretta in quanto il geologo non è competente nella scelta della Classe d’uso. Fermo quanto precede, seppure si ritenesse corretta e prevalente la prescrizione contenuta nella relazione geologica, il riferimento alla Classe d’uso II contenuto nel progetto del RTI Collini non potrebbe comunque costituire motivo di inammissibilità dell’offerta o di sua penalizzazione nel punteggio perché: A) il progettista del RTI Collini ha assunto una base di calcolo Vn=100 anni, e dunque comunque superiore a quella indicata dal capitolato (Vn=50 anni), con ciò conformandosi alla Prima Direttiva Provinciale, secondo la quale “per le nuove progettazioni di opere pubbliche (a qualsiasi classe d’uso appartengano) la Vita Nominale per il calcolo della pericolosità sismica deve essere = >100 anni”; B) anche considerando l’ulteriore incremento delle sollecitazioni sismiche connesso all’adozione della classe III - stimabile in circa il 15% - l’opera, così come progettata, risulterebbe comunque verificata dal punto di vista strutturale, «senza necessità di modificare un solo ferro o una sola dimensione delle sezioni strutturali»; C) al riguardo non sono previste sanzioni espulsive, che peraltro risulterebbero nulle ai sensi dell’art. 35-bis della legge provinciale n. 26/1993.

10. La parte ricorrente con memoria depositata in data 4 luglio 2017 - oltre ad illustrare diffusamente le censure dalla stessa dedotte e, in particolare, quella incentrata sul mancato rispetto, da parte del RTI Collini, delle prescrizioni in materia antisismica - ha prospettato l’opportunità di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito: se il progetto definitivo offerto in gara dal RTI Collini «rispetti o meno la prescrizione sismica fissata nel punto 4 della relazione geologica a base di gara». Analoga richiesta è stata formulata con riferimento alle ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti, prospettando l’opportunità di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti: A) se il progetto definitivo offerto in gara dal RTI Collini «rispetti o meno le prescrizioni di gara in ordine alla possibilità di installare gru a ponte (c.d. carri-ponte), censurata al punto 2.2 dei motivi aggiunti di Integra»; B) se il progetto definitivo offerto in gara dal RTI Collini «rispetti o meno le prescrizioni di gara in ordine alla progettazione impiantistica, di cui al punto 2.3 dei motivi aggiunti di Integra». Inoltre la ricorrente ha replicato alle censure dedotte dalla controinteressata con i motivi aggiunti al ricorso incidentale.

11. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha eccepito che le questioni sollevate in merito alle presunte carenze del progetto del RTI Collini e del progetto del RTI Integra, prospettate sia dalla ricorrente che dalla controinteressata, sono infondate in quanto alla Commissione tecnica era affidato soltanto il compito di valutare le offerte tecniche sulla base dei criteri nell’elaborato denominato “criteri di valutazione offerta”.

12. La controinteressata con memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha illustrato le censure dedotte con il ricorso incidentale.

13. La Provincia autonoma di Trento con memoria di replica depositata in data 7 luglio 2017 ha replicato alle considerazioni svolte dalla controinteressata nella memoria depositata in data 4 luglio 2017 a supporto delle censure dedotte con il ricorso incidentale.

14. La controinteressata con memoria di replica depositata in data 7 luglio 2017 ha diffusamente replicato alle considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata in data 4 luglio 2017. Inoltre la controinteressata: A) riguardo al secondo dei motivi aggiunti al ricorso principale, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su profili - che prescindono dall’individuazione della corretta Classe d’uso da attribuire all’edificio - connessi al «presunto indebolimento delle strutture sismo resistenti per effetto dei passaggi impiantistici», eccependo la tardività delle considerazioni tecniche svolte al riguardo da controparte con la memoria depositata in data 4 luglio 2017, da configurare come motivi nuovi dedotti per la prima volta con memoria neppure notificata alle altre parti del giudizio; B) riguardo al quarto dei motivi aggiunti al ricorso principale, ne ha eccepito l’inammissibilità in ossequio al brocardo nemo auditur suam turpitudinem alligans, stigmatizzando la condotta processuale della ricorrente principale che, da un lato, prendendo posizione sulla mancata fornitura del gruppo elettrogeno e del più importante gruppo di continuità, ha ammesso che «la ragione di tale esclusione è nella volontà di Integra di formulare un’offerta economica rispettosa della insufficiente base d’asta»; dall’altro, con i motivi aggiunti ha censurato la dotazione impiantistica prevista nel progetto del RTI Collini, muovendo dal presupposto che «l’offerta dell’odierna ricorrente, invece, è doverosamente completa e potrà quindi essere integralmente messa in funzione sin dal giorno successivo alla consegna dell’opera ultimata».

15. La parte ricorrente con memoria di replica depositata in data 8 luglio 2017 ha ulteriormente illustrato le censure dedotte con i motivi aggiunti.

16. Alla pubblica udienza del 20 luglio 2017 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati chiamati e trattenuti per la decisione.

DIRITTO

 

1. L’esame delle molteplici e complesse questioni sottoposte all’attenzione del Collegio deve iniziare dai primi due motivi del ricorso incidentale, essendo gli stessi tesi a censurare la mancata esclusione del RTI Integra dalla gara. Peraltro giova premettere che l’esame del secondo motivo logicamente richiede il preventivo esame del primo motivo del ricorso principale.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controinteressata - premesso che tra i documenti che compongono il progetto definitivo figura un documento denominato “elenco descrittivo delle voci” e che anche tale elaborato avrebbe dovuto essere sottoscritto dai progettisti - deduce che l’elenco descrittivo delle voci prodotto in gara dal RTI Integra risulta sottoscritto dalle imprese candidate all’esecuzione dei lavori, ma non dai progettisti, con conseguente inammissibilità dell’offerta presentata dal predetto RTI. In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che tale omissione non comporti l’esclusione dalla gara, la controinteressata deduce che all’offerta tecnica del RTI Integra avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a zero, con conseguente retrocessione all’ultimo posto della graduatoria.

2.1. A tale censura la Provincia di Trento ha replicato con memoria depositata in data 20 giugno 2017 osservando che - anche a voler considerare l’elenco descrittivo delle voci come facente parte integrante dell’offerta tecnica e, in quanto tale, sottoposto ai particolari oneri di sottoscrizione previsti al paragrafo 3.2.1 del documento denominato “criteri di valutazione offerta” (ivi compresa la sottoscrizione richiesta anche ai professionisti responsabili della progettazione) - l’omissione contestata non avrebbe comunque potuto determinare l’esclusione del RTI Integra, sia perché al paragrafo 3.2.1 è precisato altresì che “la mancanza o la mancata sottoscrizione di uno o più elaborati del progetto definitivo costituisce motivo di esclusione dalla gara qualora tali elaborati risultino essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”, sia perché non può essere messa in discussione l’assunzione di responsabilità da parte dei progettisti. Difatti il RTI Integra ha prodotto: A) sia l’elaborato denominato “elenco prezzi unitari” - sottoscritto in conformità a quanto previsto al punto 4 del paragrafo 3A.1 del bando - che contiene una analitica descrizione delle voci di cui si compone l’opera, coincidente con la descrizione delle voci contenuta nell’elenco descrittivo delle voci, sia l’elaborato denominato “computo metrico estimativo” - sottoscritto, in conformità a quanto previsto dal punto 3 del paragrafo 3A.1 del bando, anche dal professionista responsabile della progettazione - che riporta le stesse voci e i codici presenti nell’elenco descrittivo delle voci.

2.2. La ricorrente principale, a sua volta, con la memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha replicato osservando che: A) dall’allegato B al D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg si desume che, in caso di appalto integrato, tra gli “elaborati comprendenti le valutazioni economiche” è incluso anche l’elenco descrittivo delle voci; B) la «connotazione economica» dell’elenco descrittivo delle voci è confermata dalla lex specialis e, in particolare, dalla previsione di cui al punto 3.2.1 del documento denominato “criteri di valutazione offerta” e dal documento denominato “elenco elaborati progetto definitivo”, dal quale si desume che l’elenco descrittivo delle voci è parte dell’offerta economica; C) un’ulteriore conferma di quanto precede si trae dalla prescrizione, relativa all’offerta economica, di cui al punto 3A.1 n. 3 del bando, in forza della quale il “computo metrico estimativo”, pur avendo anch’esso una connotazione economica, doveva essere sottoscritto anche dal responsabile della progettazione (e quindi il RTI Integra ha provveduto a far firmare il computo metrico estimativo anche dal team dei professionisti indicati); D) in definitiva l’offerta tecnica, che doveva essere sottoscritta anche dai progettisti, non comprende affatto gli elaborati di carattere economico, ivi compreso l’elenco descrittivo delle voci; E) in ogni caso la lex specialis prevedeva l’esclusione dalla gara solo per il caso di sottoscrizione tout court mancante, mentre il documento in questione risulta sottoscritto delle imprese concorrenti e, quindi, anche ipotizzando che la lex specialis sia da interpretare nel senso indicato dalla controinteressata, verrebbe in rilievo la giurisprudenza (T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) secondo la quale in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può determinare l’esclusione, specie se si tratta di un appalto integrato e di un documento regolarmente sottoscritto dai rappresentanti del RTI concorrente, ma non dai progettisti da esso indicati.

2.3. Preliminarmente il Collegio osserva che non vi è contestazione sul fatto che l’elenco descrittivo delle voci prodotto in gara dal RTI Integra non sia stato sottoscritto dai progettisti, ma solo dalle imprese che compongono il raggruppamento. Pertanto occorre stabilire se tale documento - che individua l’esatto contenuto di una determinata lavorazione o fornitura - possa ritenersi inequivocabilmente ricompreso tra i documenti che vanno a costituire l’offerta tecnica, e, in quanto tale, sottoposto ai particolari oneri di sottoscrizione previsti al paragrafo 3.2.1 del documento denominato “criteri di valutazione offerta” (cfr. pag. 8), ivi compresa la sottoscrizione dei “professionisti responsabili della progettazione, iscritti al relativo albo professionale ”. Peraltro, si noti sin d’ora che, sempre al predetto paragrafo 3.2.1, viene specificato che “la mancanza o la mancata sottoscrizione di uno o più elaborati del progetto definitivo costituisce motivo di esclusione dalla gara qualora tali elaborati risultino essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”. Ciò premesso, corre l’obbligo di evidenziare che: A) il documento denominato “criteri di valutazione offerta” non indica con la necessaria chiarezza se l’elenco descrittivo delle voci faccia parte dell’offerta tecnica o dell’offerta economica; B) tale chiarimento appariva tanto più necessario se si considera che - come rilevato dalla ricorrente principale - l’allegato B al D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, quanto alla parte del progetto definitivo costituente la “Stima analitica dei costi”, include espressamente l’elenco descrittivo delle voci tra gli “elaborati comprendenti le valutazioni economiche”, ossia tra gli elaborati che hanno una connotazione economica. Peraltro, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente principale, ad essa non giova invocare il punto 3.2.1 del documento denominato “criteri di valutazione offerta” (cfr. pag. 9) nella parte in cui dispone che “la parte offerta tecnica” è costituita “dal progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare a base di gara, con tutti i contenuti previsti dall’allegato B del D.P.P. 11/5/2012 n. 9-84/Leg e comprendente tutti gli elaborati previsti nell’elaborato 3880-PR-120-005 Elenco elaborati Progetto Definitivo, ad esclusione dei seguenti documenti contenenti informazioni sul valore economico del progetto (che andranno allegati all’offerta economica): - computo metrico estimativo; - WBS matriciale; - lista delle categorie e delle forniture; - elenco prezzi unitari; - (eventuali) Schede di analisi dei prezzi; - crono programma ex art. 97, c. 1 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.”; difatti da tale disposizione parrebbe doversi desumere che l’elenco descrittivo delle voci non rientra tra gli elaborati che non vanno a costituire l’offerta tecnica. D’altra parte, il Collegio osserva che: A) la disposizione appena richiamata contiene un esplicito riferimento ai “contenuti previsti dall’allegato B del D.P.P. 11/5/2012 n. 9-84/Leg.”, che effettivamente accosta l’elenco descrittivo delle voci agli altri elaborati progettuali che non vanno a costituire l’offerta tecnica; B) il documento denominato “elenco elaborati progetto definitivo” distingue nettamente i c.d. “computi” dal “progetto architettonico” ed include l’elenco descrittivo delle voci tra i computi (unitamente al computo metrico estimativo; al WBS matriciale, alla lista delle categorie e delle forniture, all’elenco prezzi unitari, alle eventuali schede di analisi dei prezzi ed al cronoprogramma), precisando in nota che trattasi di un elaborato “da inserire nella busta economica a pena di esclusione”; C) la stessa lex specialis contiene una prescrizione relativa all’offerta economica (punto 3A.1 n. 3 del bando di gara, incluso nella parte relativa alle “modalità di formulazione dell’offerta economica”), secondo la quale il “computo metrico estimativo”, pur andando a costituire l’offerta economica, doveva essere sottoscritto anche dal responsabile della progettazione. In definitiva - anche a voler ritenere che anche l’elenco descrittivo delle voci fosse parte dell’offerta tecnica e, quindi, andasse sottoscritto anche dai progettisti - a fronte dell’evidenziata equivocità della lex specialis sussistono, a giudizio del Collegio, i presupposti per fare applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente principale (T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) secondo il quale, in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione, specie se si tratta di un appalto integrato e di un documento regolarmente sottoscritto (come nel caso in esame) dai rappresentanti del RTI concorrente, ma non dai progettisti da esso indicati. Inoltre, come già evidenziato, la lex specialis prevede che “la mancanza o la mancata sottoscrizione di uno o più elaborati del progetto definitivo costituisce motivo di esclusione dalla gara qualora tali elaborati risultino essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”, così rimettendo al seggio di gara la valutazione, caso per caso, delle conseguenze della mancata sottoscrizione di uno degli elaborati costituenti l’offerta tecnica; ciononostante la controinteressata non ha affatto specificato - come era invece suo onere - perché l’elenco descrittivo delle voci sarebbe uno dei documenti “essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”. Pertanto il Collegio conclusivamente ritiene che un’eventuale esclusione del RTI Integra non sarebbe stata comunque giustificata, non solo in ragione dell’evidenziata equivocità della lex specialis, ma anche perché - come ben evidenziato dall’Amministrazione resistente - avendo il RTI Integra prodotto il computo metrico estimativo regolarmente sottoscritto dai progettisti, non può essere messa in discussione l’assunzione di responsabilità da parte di costoro.

3. Passando al primo motivo del ricorso principale, occorre verificare essenzialmente se la lex specialis vada interpretata nel senso che richiedesse la relazione del geologo tra i documenti necessariamente costituenti il progetto definitivo.

3.1. In proposito la ricorrente principale sostiene che, trattandosi dell’aggiudicazione di un appalto integrato, il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché non ha inserito alcun geologo tra i c.d. progettisti indicati e, quindi, non potendo soddisfare gli adempimenti di esclusiva spettanza del geologo, non possiede i requisiti di qualificazione richiesti per eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto. La censura è stata integrata con i motivi aggiunti evidenziando che tra i documenti acquisiti in sede di accesso agli atti vi è una nota indirizzata ad un geologo avente ad oggetto una «proposta di affidamento incarico», da cui si dovrebbe desumere che al geologo è stato proposto di intervenire solo in caso di aggiudicazione dell’appalto al RTI Collini.

3.2. A tale censura la Provincia di Trento ha replicato con memoria depositata in data 20 giugno 2017 osservando che la lex specialis (peraltro non impugnata) non operava alcun riferimento alla figura del geologo - né in sede di definizione dei requisiti di partecipazione (cfr. le pagine 15-17 del bando), né all’atto di individuare le figure da indicare nominativamente per l’espletamento delle attività di progettazione connesse all’appalto (cfr. le pagine 3, 10 e 36 del bando) - perché la relazione geologica è stata predisposta dalla stazione appaltante ed è parte del progetto preliminare posto a base di gara, fermo restando che l’area indicata per l’intervento è classificata «senza penalità geologiche» e «a bassa sismicità» (zona sismica 3), sicché non erano necessari ulteriori approfondimenti sotto il profilo geologico.

3.3. La controinteressata con la memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha replicato osservando che: A) la figura del geologo non è contemplata dal bando, che controparte ha omesso di impugnare; B) il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553) ha ritenuto illegittima l’esclusione di un concorrente da una procedura di appalto integrato nella quale, proprio come nel caso in esame, la lex specialis non imponeva di indicare un geologo tra i progettisti; C) la scelta di acquisire preventivamente la disponibilità del geologo Castelli esclude comunque l’impossibilità, adombrata da controparte, per il RTI Collini di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto; D) erra controparte quando afferma che il geologo avrebbe dovuto porre in essere tutti gli adempimenti imposti ai progettisti indicati, proprio perché il geologo non poteva e comunque non doveva essere indicato tra i progettisti; E) in ogni caso la mancata allegazione della dichiarazione del geologo non potrebbe comunque costituire motivo di esclusione dalla gara, dovendo trovare applicazione il c.d. soccorso istruttorio.

3.4. La ricorrente con le memorie depositate in data 4 e 8 luglio 2017 ha insistito per l’accoglimento della censura in esame sostenendo che: A) le affermazioni della Provincia sulla completezza della relazione geologica dai suoi uffici sarebbero smentite dal punto 3.3 del “capitolato speciale d’appalto - clausole tecniche”, da cui si desume l’inidoneità della predetta relazione a surrogare le relazioni geologiche successive (ossia quelle poste a base delle successive fasi della progettazione), tant’è che la Provincia stessa si esonera espressamente da ogni responsabilità sotto tale profilo; B) il precedente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato citato da controparte presenta delle peculiarità che nel caso di specie non ricorrono e si pone in dichiarato contrasto con due precedenti della medesima Sezione; C) soltanto il RUP in sede di predisposizione degli atti gara, può ridefinire, con atto motivato, i contenuti della progettazione, che altrimenti rimangono quelli definiti negli allegati B e C del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

3.5. La controinteressata con memoria depositata in data 7 luglio 2017 ha ulteriormente replicato che - come evidenziato dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. 4553/2016 - far discendere l’esclusione dalla gara da una mera valutazione, suscettibile di esiti opinabili, del grado di completezza della relazione geologica predisposta dalla Provincia, contrasta con i principi di certezza e sicurezza giuridica di matrice europea, specie se si considera che: A) la ricorrente ha omesso di indicare sotto quali profili la relazione geologica predisposta dalla Provincia risulterebbe carente e per quali aspetti il progetto del RTI Collini risulterebbe incoerente con la relazione geologica della Provincia; B) nel documento denominato “elenco elaborati progetto definitivo” - non impugnato da controparte - non figura la relazione geologica, ad ulteriore riprova della facoltatività della stessa.

3.6. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio condivide senz’altro l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla controinteressata, secondo il quale far discendere l’esclusione di un concorrente da una mera valutazione, suscettibile di esiti opinabili, del grado di completezza della relazione geologica predisposta dall’Amministrazione, contrasterebbe con i principi di certezza e sicurezza giuridica riaffermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 luglio 2016, n. 19 (relativa alla controversa questione degli oneri interni pe la sicurezza aziendale). Ciò premesso si deve innanzi tutto rilevare che le clausole tecniche del capitolato effettivamente muovono nella direzione indicata dalla controinteressata in quanto al punto 3.3 viene precisato che nella relazione geologica facente parte del progetto preliminare «sono contenuti tutti gli elementi necessari alla progettazione dei nuovi “Laboratori per l’innovazione, sviluppo e ricerca” nell’ambito del Polo di meccatronica di Rovereto», tanto è vero che le «ulteriori integrazioni dello stato conoscitivo della situazione geologica dei siti oggetto di intervento» vengono indicate come meramente «eventuali» (e non già come necessarie), fermo restando che in tale eventualità le stesse «saranno a carico del concorrente». Tuttavia il passaggio successivo delle medesime clausole tecniche sembrerebbe muovere esattamente nella direzione opposta: difatti viene precisato che «i dati forniti dall’Amministrazione appaltante costituiscono comunque solo un ausilio per la valutazione dei parametri geotecnici utili all’interpretazione del comportamento terreno-struttura in relaziona ai nuovi sovraccarichi indotti dall’intervento. L’Amministrazione appaltante non assumerà quindi alcuna responsabilità in ordine all’insorgenza di eventuali problematiche di natura geologica, idrogeologica e geotecnica». A fronte di tale evidente contrasto, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale assume decisivo rilievo accertare se il RUP, nell’intento di semplificare la progettazione, abbia escluso o meno la relazione geologica dai documenti che avrebbero dovuto comporre il progetto definitivo. A tale quesito il Collegio ritiene debba essere data una risposta positiva in quanto - come ben evidenziato dalla controinteressata - nel documento denominato “elenco elaborati progetto definitivo” la relazione geologica non figura né tra le “relazioni”, né tra i documenti che compongono il “progetto architettonico”. Ne consegue che, dovendosi considerare la relazione geologica come un mero elaborato facoltativo del progetto definitivo, la ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che tale relazione non figuri tra i documenti che compongono il progetto presentato dal RTI Collini.

4. Passando al secondo motivo del ricorso incidentale, il Collegio ritiene che le considerazioni innanzi svolte in merito alla mera facoltà di avvalersi del geologo non possano comunque determinare l’inammissibilità dell’offerta del RTI Integra per contrasto con le regole sulla composizione dei raggruppamenti di progettisti e, in particolare, con quella della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione al raggruppamento, posta dall’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.

4.1. A tale censura la Provincia di Trento ha replicato con le memorie depositata in data 20 giugno e 7 luglio 2017 osservando che: A) sebbene la figura del geologo sia stata effettivamente inserita dal RTI Integra nel costituendo RTI di progettisti pur non essendo tale figura richiesta dalla lex specialis, tuttavia ciò non incide sulla sussistenza, in capo al costituendo raggruppamento dei progettisti, dei requisiti di partecipazione previsti dal paragrafo 2.2 del bando (che sono interamente posseduti dagli altri soggetti associati), perché l’apporto del geologo, ancorché non richiesto, non può ritenersi vietato; B) il paragrafo 2.2 del bando è chiaro nel prevedere la cumulabilità dei requisiti di qualificazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, senza individuare percentuali minime di qualificazione e, quindi, di partecipazione in capo alle imprese mandanti; B) tale previsione è conforme a quella dell’allora vigente art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, in tema di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, secondo il quale in caso di raggruppamento fra progettisti i requisiti di partecipazione sono cumulabili laddove non siano prefissate percentuali minime di qualificazione in capo ai soggetti mandanti.

4.2. In termini analoghi ha replicato la ricorrente principale con memoria depositata in data 20 giugno 2017 osservando che, seppure si ritenesse non necessario l’apporto del geologo ai fini della redazione del progetto, comunque non sarebbe possibile ritenere che un progetto più approfondito del necessario, in quanto comprendente anche la relazione geologica, sia per ciò solo inammissibile, o che un raggruppamento di progettisti avente una qualificazione eccedente il minimo indispensabile, in quanto comprensivo anche del geologo, possa essere escluso per un surplus di qualificazione.

4.3. La controinteressata con memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha illustrato la censura in esame precisando che la stessa verte non già sul cumulativo possesso dei requisiti da parte del raggruppamento dei progettisti, bensì sul fatto che del raggruppamento stesso faccia parte un professionista - con una quota dello 0,50% - che non ha dimostrato di aver eseguito, proporzionalmente alla suddetta quota, i servizi tecnici relativi alle classi ed alle categorie di lavori indicate dal bando.

4.4. Il Collegio ritiene che le difese svolte dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata siano pienamente condivisibili. L’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, vigente ratione temporis, nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti dispone che i requisiti di qualificazione “devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”, salva diversa previsione della lex specialis. Nel caso in esame, in ossequio a tali previsioni, il paragrafo 2 del bando prevede che i requisiti di qualificazione “devono essere posseduti cumulativamente”, senza indicare percentuali minime di qualificazione e, quindi, di partecipazione in capo alle imprese mandanti. Ciò premesso, assume rilievo decisivo la già richiamata previsione delle “clausole tecniche” del capitolato speciale secondo la quale «i dati forniti dall’Amministrazione appaltante costituiscono comunque solo un ausilio per la valutazione dei parametri geotecnici utili all’interpretazione del comportamento terreno-struttura in relaziona ai nuovi sovraccarichi indotti dall’intervento. L’Amministrazione appaltante non assumerà quindi alcuna responsabilità in ordine all’insorgenza di eventuali problematiche di natura geologica, idrogeologica e geotecnica». Difatti, se è vero che il RTI Integra si è avvalso della facoltà, oggetto di tale previsione, di svolgere attraverso la figura di un geologo un’ulteriore «valutazione dei parametri geotecnici utili all’interpretazione del comportamento terreno-struttura in relazione ai nuovi sovraccarichi indotti dall’intervento», tuttavia ciò non ha inciso sulla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ai progettisti dalla lex specialis - che il raggruppamento dei professionisti del RTI Integra ha dimostrato di possedere, complessivamente e cumulativamente, in virtù di tutti i professionisti associati ed indipendentemente dal geologo - proprio perché la figura del geologo è stata inserita nel raggruppamento dei progettisti senza che ciò fosse imposto dalla lex specialis e, quindi, risulta del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, che gli stessi vengono dimostrati e raggiunti indipendentemente da tale figura. In altri termini il Collegio ritiene che: A) il principio della necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione stia a significare che i componenti devono essere qualificati per ciò che debbono eseguire; B) tale principio nel caso in esame risulti rispettato proprio perché la lex specialis non imponeva la redazione della relazione geologica quale elaborato facente parte integrante del progetto definitivo.

5. Assume a questo punto rilievo decisivo, a giudizio del Collegio, l’esame delle censure dedotte: A) dalla ricorrente, con il secondo motivo del proprio ricorso per motivi aggiunti; B) dalla controinteressata, con il primo motivo del proprio ricorso per motivi aggiunti. Difatti tali motivi mirano, in via principale, a dimostrare che sia il RTI Integra, sia il RTI Collini avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per aver presentato un progetto definitivo avente ad oggetto un edificio che non corrisponde a quello richiesto con il progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante. In estrema sintesi, da un lato, la ricorrente mira a dimostrare che il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso perché l’edificio dallo stesso progettato è radicalmente difforme dalle prescrizioni in materia antisismica, essendo stata attribuita la Classe d’uso II, invece che la Classe d’uso III. Dall’altro, la controinteressata mira a dimostrare che il RTI Integra avrebbe dovuto essere escluso perché, quanto alla parte impiantistica, l’edificio dallo stesso progettato è radicalmente difforme dalle prescrizioni relative agli impianti per le ragioni già diffusamente esposte nella memoria depositata in data 20 giugno 2017, ossia perché non prevede né dotazioni primarie quali lo sprinkler a protezione dell’autorimessa, il gruppo elettrogeno, il più importante gruppo di continuità assoluta dell’intero edificio, i compressori dell’aria ed il gruppo pompe da vuoto endocavitario, né importanti dotazioni secondarie.

5.1. La Provincia autonoma di Trento con la memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha eccepito che le censure prospettate sia dalla ricorrente che dalla controinteressata, sono prive di fondamento in quanto: A) il compito assegnato alla Commissione tecnica era valutare le offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 3.2.2 “elementi di valutazione dell’offerta tecnica” del documento denominato “criteri di valutazione offerta”; B) non competeva, quindi, alla Commissione tecnica l’approfondimento di ulteriori aspetti attinenti alla progettazione, sia perché trattasi di un organo privo della competenza necessaria, sia perché dalla normativa vigente emerge come, ai fini dell’approvazione di un progetto, la competenza ad esprimere i prescritti pareri ed autorizzazioni spetta in via esclusiva agli organi e soggetti deputati a tal fine; C) anche la deliberazione di nomina della Commissione tecnica (deliberazione n. 1992 in data 11 novembre 2016) precisa che «la valutazione dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti dagli atti di gara citati in premessa»; D) gli elaborati del progetto definitivo richiesto in gara non erano neppure tutti quelli contemplati dal D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto di richiedere unicamente quelli elencati nell’elaborato denominato “Elenco elaborati definitivo”, ben potendo gli ulteriori elaborati essere presentati in fase di approvazione del progetto (ossia successivamente all’aggiudicazione); E) la verifica della sussistenza dei requisiti per l’approvazione del progetto definitivo (cioè della sua conformità alle norme vigenti ed al progetto preliminare) è quindi riservata ad una fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipulazione; F) la procedura innanzi delineata garantisce a tutti i concorrenti identico trattamento giuridico, in quanto l’aggiudicatario - o, progressivamente, i concorrenti che seguono in graduatoria in presenza di offerte anomale, mancata regolarizzazione, ed altro - sarà sottoposto a verifica, fermo restando che ogni progetto definitivo presentato in gara potrebbe recare lacune o carenze progettuali ed è in sede di approvazione che queste vanno eventualmente eliminate; G) in tal senso depone anche la disposizione di cui all’art. 95, comma 5, ultimo periodo, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, secondo la quale “nel caso di varianti resesi necessarie per riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta ovvero del progetto esecutivo, i costi per la redazione del progetto di variante e per la sua esecuzione sono a carico dell’affidatario”.

5.2. La tesi della Provincia è stata fatta propria dalla controinteressata con la memoria depositata in data 7 luglio 2017, seppure solo in replica alla censura dedotta con il secondo dei motivi aggiunti al ricorso principale. In particolare il corretto dimensionamento dell’edificio dal punto di vista antisismico non rientrerebbe tra gli aspetti oggetto di valutazione da parte del seggio di gara e, comunque, il progetto definitivo del RTI sarebbe sottoposto all’approvazione dei competenti organi dell’Amministrazione, di talché i rischi paventati da controparte non sarebbero attuali, né concreti.

5.3. A tal riguardo giova preliminarmente rammentare che, per il caso di appalto integrato avente ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante, l’art. 95 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. prevede (per quanto interessa in questa sede) la seguente procedura: A) il bando di gara deve prevedere che “la stipulazione debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato in sede di gara” (comma 1, primo periodo); B) entro il termine di dieci giorni dall’aggiudicazione, “il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara” (comma 1, secondo periodo); C) l’affidatario deve provvedere, “ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in favore dello stesso” (comma 1, terzo periodo); D) se l’affidatario non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, “non si stipula il contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione” (comma 1, quarto periodo); E) nel caso di varianti al progetto esecutivo “resesi necessarie per riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta ovvero del progetto esecutivo, i costi per la redazione del progetto di variante e per la sua esecuzione sono a carico dell’affidatario” (comma 5, terzo periodo). Da tali disposizioni emerge chiaramente che, sia nella fase di approvazione del progetto definitivo, che segue all’aggiudicazione dell’appalto, sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo, possono essere riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in gara, a fronte dei quali l’aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni dell’amministrazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in suo favore. Tuttavia ciò non significa che il seggio di gara, laddove ravvisi macroscopici errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta non possa e non debba tenerne adeguatamente conto, anche in assenza di un’apposita previsione contenuta all’interno della lex specialis, ai fini dell’esclusione del concorrente. Si deve infatti rammentare che - secondo un consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 5812; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 15 aprile 2015, n. 705), che il Collegio condivide e ritiene applicabile anche nel caso di appalto integrato in quanto espressione di un principio generale di matrice civilistica (di cui costituisce espressione anche l’art. 1497 cod. civ.) - le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni previste nel capitolato speciale costituiscono una condizione minima di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, perché non è ammissibile che la stazione appaltante aggiudichi il contratto ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta di prestazioni difformi dalle caratteristiche anzidette, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e al tempo stesso impedisce una regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell’offerta siano di scarso rilievo. In altri termini, il Collegio ritiene che in caso di appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - ferma restando la procedura di approvazione del progetto definitivo delineata dall’art. 95 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. - la Commissione chiamata alla valutazione delle offerte debba tener conto delle caratteristiche del bene richiesto, cristallizzate nel capitolato speciale, non solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ma anche ai fini di una preliminare doverosa verifica dell’ammissibilità della stesse, e debba conseguentemente procedere all’esclusione del concorrente laddove il progetto definitivo dallo stesso presentato abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera priva delle caratteristiche essenziali e indefettibili individuate con il progetto preliminare e fissate nella parte tecnica del capitolato speciale. Del resto non è sostenibile che una Commissione composta da tre ingegneri - come nel caso in esame - non abbia la competenza necessaria per operare tale preliminare verifica dell’ammissibilità dell’offerta tecnica. Inoltre, se si seguisse la tesi prospettata dall’Amministrazione resistente, secondo la quale ogni tipo di errore od omissione commesso nella fase di redazione del progetto definitivo potrebbe essere emendato nella fase di approvazione dello stesso o nella fase di approvazione del progetto esecutivo, si finirebbe per avvantaggiare il concorrente che ha elaborato il proprio progetto definitivo senza attenersi ai vincoli derivanti dalle scelte operate con il progetto preliminare e senza tener conto dei connessi oneri di carattere economico, a discapito del concorrente che a tali vincoli si è doverosamente attenuto. In altri termini la tesi dell’Amministrazione resistente appare insostenibile anche perché comporta una palese lesione della par condicio dei concorrenti.

6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte risulta fondata la censura dedotta dalla controinteressata con il primo dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, nella parte in cui viene dedotto che il RTI Integra avrebbe dovuto essere escluso perché la sua offerta tecnica non prevede l’installazione: A) del gruppo elettrogeno (valore pari a euro 150.000,00) e del più importante gruppo di continuità a servizio dell’intero edificio (valore pari a 235.000,00 euro), ossia dei due impianti di consistente valore economico, senza i quali non viene garantita, in caso di mancanza della rete elettrica, la continuità di servizio dell’intero edificio; B) dello sprinkler a protezione dell’autorimessa (valore pari a euro 70.000,00), che rappresenta un primario sistema di sicurezza, indispensabile per l’entrata in funzione dell’intero edificio.

6.1. Come già evidenziato nella parte in fatto, il motivo in esame ha una portata più ampia. Difatti la controinteressata lamenta - oltre alla mancanza dei predetti impianti (sprinkler, gruppo elettrogeno e gruppo di continuità) - che il progetto del RTI Integra non prevede ulteriori dotazioni primarie, quali i compressori dell’aria ed il gruppo pompe da vuoto endocavitario degli impianti gas tecnici (valore pari a 35.000,00 euro), né importanti dotazioni secondarie riferibili ai laboratori, quali: A) tutti i punti prese energia e dati con le relative vaschette da incasso nei pavimenti a piano interrato, terra, primo e secondo (valore pari a 260.000,00); B) tutti i punti di comando delle schermature a tutti i piani (valore pari a 15.000,00 euro); C) tutti gli apparati attivi switch, router, access point della rete trasmissione dati (valore pari a 60.000,00 euro); D) il wi-fi esterno (valore pari a 2.000,00); E) la linea di distribuzione secondaria dei gas sino ai punti di utilizzo, prese e rubinetti oltre ai sistemi di allarme e rilevazione perdite gas tecnici (valore pari a 55.000,00 euro); F) altri impianti minori (valore pari a 60.000,00 euro).

6.2. A tali censure ha diffusamente replicato la ricorrente principale con memoria depositata in data 4 luglio 2017 osservando innanzi tutto che le stesse - a differenza della censura incentrata sul mancato rispetto della normativa antisismica da parte del RTI Collini, che incide sull’ammissibilità dell’offerta tecnica presentata dallo stesso RTI - potrebbero incidere al più sul punteggio attribuito al RTI Integra. Inoltre la ricorrente principale, con particolare riferimento alla mancanza dello sprinkler, ha controdedotto che: A) il progetto preliminare prevedeva che l’autorimessa fosse collocata al piano interrato dell’edificio, in promiscuità con ambienti che presentano rischi specifici, non esplicitamente dichiarati, e queste condizioni rendevano necessaria la presenza di un impianto quale lo sprinkler; B) il RTI Integra ha privilegiato invece presidi di sicurezza passiva, sempre attivi, mai disattivabili e privi di costi di gestione e manutenzione tipici dello sprinkler, ed è stato, quindi, riprogettando il layout distributivo del piano interrato, in modo da eliminare la promiscuità esistente nel progetto preliminare tra autorimessa e ambienti a rischio specifico; C) in particolare, rispetto alla previsione del progetto preliminare, è stato spostato il sedime dell’autorimessa, ricollocandola all’esterno del sedime dello spiccato fuori terra dell’edificio, verso nord, così ottenendo anche una pressoché integrale separazione verticale dell’autorimessa dalle attività soggette a pratica di prevenzione incendi soprastanti; D) inoltre il progetto definitivo predisposto dal RTI Integra comporta l’eliminazione di tutte le griglie di ventilazione dell’autorimessa previste dal progetto preliminare sul fronte sud e sposta quelle previste sul fronte nord allontanandole adeguatamente dalle pareti del nuovo edificio e dalle relative aperture, oltre a prevedere lo spostamento del locale adibito all’alloggiamento del gruppo elettrogeno (ossia del locale a maggiore rischio specifico tra quelli previsti nel piano interrato, perché contiene, oltre agli apparati elettrici e ad un motore diesel, una cisterna di combustibile liquido) all’esterno dell’edificio, così abbattendo il rischio di incendi; E) in definitiva, nel progetto del RTI Collini lo sprinkler è stato sostituito da sistemi di protezione di gran lunga più efficaci e privi di oneri di gestione e manutenzione, provvedendo alla ridistribuzione e riorganizzazione degli spazi nell’interrato ed alla completa separazione dell’autorimessa dalle altre attività a rischio specifico, sicché l’autorimessa è perfettamente funzionante e conforme alle norme vigenti, nonostante l’assenza dello sprinkler. Quanto alla censurata incentrata sulla mancata previsione del gruppo elettrogeno e del più importante gruppo di continuità, la ricorrente principale - premesso che nell’elaborato progettuale del RTI Integra denominato “relazione tecnico illustrativa degli impianti elettrici ed impianti speciali” tali carenze sono espressamente indicate - osserva che la scelta progettuale è frutto della volontà del RTI Integra di «formulare un’offerta economica rispettosa della insufficiente base d’asta», fermo restando che il valore dei due impianti indicato da controparte non è corretto (perché il valore di un gruppo di continuità di potenza pari a 400 kVA non è pari a 235.000,00 euro, bensì a 82.000,00 euro, come dimostra il fatto che il RTI per un gruppo di continuità di potenza pari a 350 kVA prevede un valore di euro 71.404,05) e che nel progetto definitivo del RTI Integra: A) sono ricomprese la fornitura e l’installazione di tutta la quadristica e di tutte le linee, nonché i punti di utenza necessari per le alimentazioni d’emergenza da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità ed i relativi sganci, oltre ai locali completamente attrezzati per accogliere al piano interrato sia il gruppo elettrogeno che il gruppo di continuità; B) è comunque prevista la fornitura di un gruppo di continuità da 1000 VA, con autonomia di 70 minuti a 0,8 kW, per l’alimentazione dei servizi del locale media tensione utente e di un gruppo di continuità di potenza pari a 10 kVA, con autonomia di 15 minuti a 7,5 kW, a servizio dei circuiti ausiliari del quadro generale utenze della cabina di trasformazione; C) è previsto altresì un gruppo soccorritore centralizzato (ossia l’equivalente di un gruppo di continuità) per l’illuminazione di sicurezza, con potenza massima di 13,8 kW e autonomia di un’ora, posizionato all’interno di un locale dedicato al piano interrato. Pertanto, posto che questi gruppi di continuità sono quelli indispensabili per garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di sicurezza e di continuità di servizio - l’edificio progettato dal RTI Integra può dirsi pienamente funzionante, anche dal punto di vista degli impianti elettrici. In merito alla censurata mancanza dei compressori dell’aria e del gruppo pompe da vuoto endocavitario degli impianti gas tecnici, si deve considerare che il progetto del RTI Integra: A) non prevede la distribuzione finale dei gas tecnici all’interno dei laboratori in quanto tale distribuzione non è né progettabile, né realizzabile, non essendo in alcun modo individuabili dalla disciplina di gara i punti di consegna e di interfacciamento con l’utente; B) prevede la realizzazione di tutte le linee per il trasporto dei gas tecnici a partire dall’edificio in cui sono stoccate le bombole sino ad arrivare ai laboratori. In definitiva il RTI Integra ha dovuto interrompere le linee dei gas tecnici, opportunamente introdotte nei laboratori, fermo restando che solo la definizione delle esatte posizioni delle utenze dei gas tecnici consentirà di fissare l’esatta lunghezza delle linee, accorciando o allungando le linee previste nell’offerta, anche in funzione degli arredi effettivamente collocati nei laboratori. Parimenti non sono stati previsti i compressori e le pompe del vuoto in quanto il loro dimensionamento potrà essere effettuato solo quando saranno noti il numero e la posizione delle utenze finali. Infine, riguardo alla censurata mancanza di «svariate dotazioni secondarie», la ricorrente principale ha replicato che nel progetto del RTI Integra: A) per l’impianto di cablaggio strutturato della rete dati sono previste ben 531 prese per linee dati/fonia; B) gli apparati attivi (switch, router, access point) sono esclusi dalla fornitura perché si tratta di apparati che, specie in considerazione della velocità di deperimento tecnologico, al momento del primo impiego risulterebbero obsoleti; C) le torrette a pavimento, presenti solo come predisposizione ai piani primo e secondo nelle zone uffici, sono state stralciate «per consentire la formulazione di prezzo entro la base d’asta», fermo restando che la presenza o meno delle stesse non incide sul funzionamento degli impianti (trattandosi di semplici alloggiamenti che consentono di ordinare i punti dati e le prese elettriche, senza ridurne o modificarne il funzionamento) e che, con riferimento al criterio 1.B.3 “flessibilità zona uffici”, l’offerta del RTI Integra è stata già penalizzata con l’attribuzione del punteggio pari a zero; D) sono state previste le predisposizioni per le automazioni delle schermature, così come l’impianto di videosorveglianza, completo e funzionante, e l’impianto di rilevazione ossigeno, mentre non è stato previsto il wi-fi esterno, trattandosi di impianto non richiesto dalla lex specialis.

6.3. La controinteressata con memoria depositata in data 7 luglio 2017, a sua volta, ha diffusamente replicato alle suesposte considerazioni osservando, riguardo alla mancata previsione dello sprinkler, che: A) la diversa distribuzione degli spazi non è in alcun modo idonea a sopperire alla mancanza di tale impianto di sicurezza, richiesto in modo perentorio dal capitolato speciale d’appalto quale misura di «protezione attiva automatica ... a servizio dell’autorimessa interrata, dei depositi e dei locali a rischio specifico»; B) il layout distributivo del piano interrato previsto dal progetto preliminare richiamava un concetto funzionale imprescindibile, che consiste nella rotazione dei mezzi, ossia nella possibilità che un qualsiasi automezzo transiti nell’autorimessa verso le varie aree di servizio e tecnologiche procedendo sempre nello stesso senso di marcia, senza finire in un vicolo cieco; C) questa impostazione garantisce un accesso facile e sicuro agli utenti, ulteriormente protetto dallo sprinkler, mentre il RTI Integra, ritenendo di migliorare il progetto, ha commesso un grave errore, impostando un layout distributivo con due percorsi (corsia autorimessa e corsia locali tecnici), privo di possibilità di uscita se non invertendo il senso di marcia, senza considerare che in materia di prevenzione incendi configurazioni della specie vengono definite cul de sac e sono prese ad esempio di ciò che non si deve realizzare; D) in definitiva la scelta di non installare lo sprinkler, che avrebbe almeno in parte mitigato l’evidenziata carenza progettuale (che viene a creare un cul de sac lungo ben 54 metri) rende la sua soluzione progettuale assolutamente insicura e comunque non conforme alla lex specialis. Quanto poi alla mancanza del gruppo elettrogeno, la controinteressata osserva che il prezzo del gruppo di continuità non previsto dal RTI Integra è stato stimato in base al listino prezzi PAT 2012.

6.4. Come già accennato, le considerazioni innanzi svolte in merito alle conseguenze della rilevata carenza, nell’offerta tecnica di un concorrente, delle caratteristiche essenziali e indefettibili dell’opera, individuate dalla stazione appaltante con il progetto preliminare ed espressamente previste nella parte tecnica del capitolato speciale, inducono il Collegio a ritenere che - alla luce delle non controverse carenze impiantistiche del progetto definitivo del RTI Integra, relative allo sprinkler, al gruppo elettrogeno ed al gruppo di continuità - si configuri un’ipotesi di aliud pro alio, non sanabile in sede di approvazione del progetto definitivo. In particolare, quanto alla mancanza dello sprinkler, si deve evidenziare innanzi tutto che la lex specialis - e, in particolare, il documento denominato “relazione specialistica sugli impianti” (a pag. 8) - prevede quanto segue: «L’impianto idrico antincendio verrà realizzato come un unico impianto, composto da una rete di idranti interna, una rete di idranti interna ed un impianto di protezione attiva automatica “Sprinkler” a servizio dell’autorimessa interrata, dei depositi e dei locali a rischio specifico». A fronte di tale inequivoca previsione (integralmente recepita al punto 5.10 delle clausole tecniche del capitolato), che richiede tassativamente l’installazione di un importante impianto antincendio «a servizio dell’autorimessa interrata, dei depositi e dei locali a rischio specifico», e non della sola autorimessa, la ricorrente principale per giustificare la mancata previsione di tale impianto si è limitata, nella sostanza, a replicare lo stesso non sarebbe necessario perché il suo progetto definitivo prevede un diverso layout distributivo del piano interrato, in modo da eliminare la promiscuità esistente nel progetto preliminare tra autorimessa e ambienti a rischio specifico. Risulta, quindi, evidente che - a prescindere da ogni considerazione in merito alla conformità alla normativa antincendio di tale discutibile soluzione progettuale, contestata dalla controinteressata - il progetto definitivo RTI Integra risulta privo di una dotazione primaria di rilevante valore economico (non essendo contestata la stima secondo la quale il costo dell’impianto ammonterebbe ad euro 70.000,00) e, soprattutto, ritenuta necessaria in fase di redazione del progetto preliminare e, come tale, inderogabilmente richiesta nella relazione specialistica sugli impianti. Analoghe considerazioni valgono per la mancata previsione del gruppo elettrogeno e del gruppo di continuità a servizio dell’intero edificio. Difatti, la relazione specialistica sugli impianti (a pag. 8) - dopo aver precisato con riferimento agli impianti elettrici che le scelte dei progettisti «dovranno coniugare semplicità e razionalità sia dal punto di vista della gestione e manutenzione garantendo il necessario livello di affidabilità e di continuità dell’alimentazione», così lasciando ai progettisti ampi margini di scelta nell’individuazione delle migliori soluzioni progettuali - riguardo agli impianti elettrici speciali dispone tassativamente che «l’edificio dovrà essere equipaggiato nella maniera di seguito descritta» e prevede che a servizio dell’edificio dovranno essere previsti «un gruppo elettrogeno con un’autonomia di esercizio pari a 10 ore» ed «un sistema statico di continuità assoluta con un’autonomia di esercizio pari ad almeno 30 minuti ed alimentato dal gruppo elettrogeno». A fronte di tali previsioni (integralmente recepite al punto 6.1 delle clausole tecniche del capitolato) la ricorrente principale - nel contestare solo il valore attribuito da controparte al gruppo di continuità - ha ammesso che il progetto definitivo del RTI Integra non prevede entrambi i predetti impianti speciali (si veda al riguardo la “relazione tecnico illustrativa”, pag. 4, ove viene precisato che «per le apparecchiature Gruppo Elettrogeno P=1250 kVA e UPS P=400 kVA si prevede la sola predisposizione: la fornitura e la posa risulta esclusa dalla presente fornitura») in ragione delle difficoltà incontrate dai progettisti nel «formulare un’offerta economica rispettosa della insufficiente base d’asta», fermo restando che il progetto è stato predisposto tenendo conto della necessità di installare i predetti impianti (con conseguente allestimento di appositi locali) e che è comunque prevista la fornitura di gruppi di continuità di minori dimensioni a servizio di singole parti dell’edificio. Risulta, quindi, evidente che - a prescindere da ogni considerazione in merito al fatto che il RTI Integra, pur lamentando l’insufficienza della base d’asta, ha offerto un ribasso del 3,514% sulla base d’asta - il progetto definitivo del predetto RTI risulta privo di ulteriori dotazioni primarie di rilevante valore economico (non essendo contestata la stima relativa al costo del gruppo elettrogeno, pari ad euro 150.000,00, ed essendo la stima relativa al costo del gruppo di continuità quantomeno pari ad euro 82.000,00) e, soprattutto, ritenute necessarie in fase di redazione del progetto preliminare in quanto finalizzate a garantire la continuità operativa dell’intero edificio in caso di black out della rete elettrica e, come tali, tassativamente richieste nella relazione specialistica sugli impianti. In definitiva il Collegio ritiene che - anche a voler ritenere plausibili le giustificazioni addotte dalla ricorrente principale in merito alla mancanza delle ulteriori dotazioni primarie (compressori dell’aria ed il gruppo pompe da vuoto endocavitario degli impianti gas tecnici) e secondarie (discutibile appare, peraltro, la giustificazione relativa alla mancanza delle torrette a pavimento, stralciate «per consentire la formulazione di prezzo entro la base d’asta») - le carenze progettuali relative allo sprinkler, al gruppo elettrogeno ed al gruppo di continuità, riguardando dotazioni primarie di rilevante valore economico, tassativamente previste dalla lex specialis per garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell’edificio, assumano, specie se unitariamente considerate, una rilevanza tale da non poter esser ritenute sanabili in sede di approvazione del progetto definitivo ai sensi dall’art. 95, comma 1, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., con l’ulteriore conseguenza che il RTI Integra avrebbero dovuto essere escluso dalla gara.

7. Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento della domanda della ricorrente incidentale tesa all’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara del RTI Integra e, quindi, si pone all’attenzione del Collegio la delicata questione relativa alla persistenza dell’interesse della ricorrente principale all’accoglimento della sua domanda di annullamento dei provvedimenti di ammissione del RTI Collini e di aggiudicazione dell’appalto in favore del medesimo RTI.

7.1. La questione è stata recentemente affrontata dal Giudice amministrativo con una pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708) nella quale è stata chiarita l’effettiva portata conformativa del principio di diritto affermato nella nota pronuncia della Corte di Giustizia UE 5 aprile 2016, C-689/13 (sentenza c.d. Puligienica), secondo il quale il diritto dell’Unione «osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato dall’altro offerente». Il Collegio condivide integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia, ove è stato: A) da un lato, chiarito che un’interpretazione del richiamato principio di diritto che ammettesse sempre l’obbligo dell’esame del ricorso principale, a prescindere da qualsivoglia scrutinio in concreto della sussistenza di un interesse (anche strumentale) alla sua decisione, deve essere rifiutata «perché si rivelerebbe del tutto incoerente sia con il richiamo, ivi operato, all’art. 1 della direttiva n. 89/665 CEE, quale norma che resterebbe violata da una regola che preludesse l’esame del ricorso principale, sia con il rispetto del principio generale, di ordine processuale, codificato dall’art. 100 c.p.c. (e da intendersi richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, c.p.a.)»; B) dall’altro, affermato il «principio, del tutto compatibile con la formulazione della regola contenuta nella sentenza c.d. Puligienica, per cui l’esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doveroso, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull’effettività della tutela in subiecta materia una regola nazionale che impedisce l’esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità (neanche in via mediata e strumentale)».

7.2. Alla luce di tali principi di diritto e delle difese svolte nel presente giudizio dalla Provincia di Trento - dalle quali risulta, come già evidenziato in precedenza, che il seggio di gara non ha provveduto ad escludere dalla gara due concorrenti (il RTI Integra e, come si avrà modo di evidenziare, il RTI Collini) che hanno presentato offerte tecniche affette da carenze progettuali così gravi da configurare ipotesi di aliud pro alio, supponendo che ciò esulasse dai propri compiti - il Collegio ritiene che non si possa escludere «con assoluta certezza» che il seggio di gara abbia assunto anche nei confronti degli altri concorrenti inseriti nella graduatoria finale decisioni parimenti illegittime. Pertanto deve ritenersi che persista l’interesse della ricorrente principale all’esame della sua domanda, quantomeno nei limiti dell’interesse strumentale connesso al successivo riesame da parte della stazione appaltante, in via di autotutela, delle altre offerte al fine di verificare se le stesse siano affette da vizi analoghi a quelli riscontrati con la presente sentenza.

8. In assenza di un’espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene che l’esame delle restanti censure dedotte dalla ricorrente principale possa iniziare da quella tesa a dimostrare che il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché il suo progetto definitivo ha ad oggetto la realizzazione di un edificio radicalmente difforme dalle prescrizioni della lex specialis in materia antisismica, essendo stato iscritto alla Classe d’uso II, invece che alla Classe d’uso III. Peraltro, ancor prima di procedere all’esame di tale censura, si pongono all’attenzione del Collegio: A) la censura dedotta con il secondo dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, con cui la controinteressata contesta la legittimità del chiarimento reso dall’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Civili con nota in data 23 maggio 2016, comunicata con nota dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti - Servizio Appalti in data 24 maggio 2016; B) l’eccezione di tardività delle considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente principale con la memoria depositata in data 4 luglio 2017 in relazione al «presunto indebolimento delle strutture sismo resistenti per effetto dei passaggi impiantistici», sollevata dalla controinteressata con la memoria di replica depositata in data 7 luglio 2017.

8.1. Ai fini dell’esame del secondo dei motivi aggiunti al ricorso incidentale giova preliminarmente evidenziare che: A) la relazione geologica, costituente parte del progetto preliminare, riporta al paragrafo 4 il “calcolo dell’azione sismica” concludendo che «In accordo a quanto prescritto dal D.M. 14.1.08 e alle D.G.P. in materia, si valuta il valore dell’azione sismica per differenti stati limite; si assume che l’edificio oggetto dell’intervento sia di classe 3 e che la vita nominale (VN) sia pari a 100 anni. I tempi di ritorno (TR), in relazione ai diversi stati limite sono i seguenti: SLO=90 anni, SLD=151 anni, SLV=1424 anni, SLC=2475 anni»; B) le “clausole tecniche” del capitolato speciale, tra i vincoli progettuali da considerare quali «elementi minimi inderogabili» ai fini dello sviluppo del progetto definitivo (cfr. pag. 10), riportano al punto 3.11 il seguente vincolo progettuale relativo alla “azione sismica”: «Per quanto attiene alla caratterizzazione dell’area di intervento si rimanda ai contenuti della relazione geologica elaborata dal Servizio Geologico della P.A.T., allegata al progetto preliminare ... Ai fini del dimensionamento delle nuove costruzioni dovranno essere assunti i seguenti parametri: Classe d’uso: II VN = 50 anni» (cfr. pag. 22); C) a fronte del palese contrasto, tra la relazione geologica e le clausole tecniche in merito alla Classe d’uso dell’edificio è stato reso dalla stazione appaltante il seguente chiarimento: «La prescrizione da considerare è quella riportata al paragrafo 4 “calcolo dell’azione sismica” della relazione geologico geotecnica».

8.2. La controinteressata contesta la legittimità del predetto chiarimento osservando che: A) la Prima Direttiva Provinciale, nell’includere tra edifici riconducibili alla Classe d’uso III le “sale convegni, con capacità superiore a 50 posti a sedere”, intende riferirsi solo agli edifici deputati a tale funzione in via prevalente e continuativa, sicché la presenza, all’interno dell’edificio oggetto dell’appalto, di una sala convegni di capienza superiore a 50 posti non vale a giustificare l’attribuzione di tale edificio alla Classe d’uso III, sia perché lo stesso deputato in via prevalente all’insediamento di uffici e laboratori, sia perché la censura formulata da controparte con i motivi aggiunti muove dal presupposto che la normativa provinciale si riferisca ad «edifici che contengono sale convegni», mentre in realtà la Prima Direttiva Provinciale si riferisce tout court alle «sale convegni»; B) la disciplina posta dal paragrafo 3.11 delle clausole tecniche deve ritenersi prevalente su quanto previsto nella relazione geologica, sia perché il capitolato speciale si colloca (nella gerarchia delle fonti che compongono la lex specialis) in un posizione di assoluta rilevanza, risultando subordinato solo al bando ed al disciplinare di gara, sia perché l’apparente contrasto tra i due elaborati progettuali avrebbe dovuto essere composto diversamente in quanto il punto 3.11 opera un rinvio alla relazione geologica per quanto attiene alla caratterizzazione dell’area di intervento, con ciò lasciando intendere che per quanto attiene alle prescrizioni antisismiche avrebbe dovuto ritenersi prevalente il capitolato (peraltro redatto in data successiva agli approfondimenti geologici), sia perché il geologo non è competente indicare i parametri di riferimento per il dimensionamento delle strutture, ivi compresa la Classe d’uso.

8.3. La ricorrente principale con memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha replicato affermando che in presenza di un chiarimento proveniente dalla stazione appaltante non sussiste alcun problema di gerarchia tra le diverse parti della lex specialis e che la stazione appaltante nel suddetto chiarimento non avrebbe comunque potuto disporre diversamente in quanto: A) deve senz’altro ritenersi prevalente l’indicazione proveniente da uno specialista, come il geologo che ha redatto la suddetta relazione, rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale; B) le prescrizioni sismiche indicate nella relazione geologica sono le uniche rispettose della normativa nazionale e provinciale; C) l’edificio in questione è comunque soggetto ad “affollamenti significativi” in quanto il bando prevede la realizzazione di oltre 800 postazioni di lavoro e dalla relazione dello stesso RTI Collini in materia di prevenzione incendi risulta che all’interno dell’edificio sarà possibile un affollamento stimabile in oltre 1.300 persone; D) controparte - quando afferma che solo agli edifici adibiti esclusivamente a sale convegni, con capacità superiore a 50 posti a sedere, deve essere attribuita la Classe d’uso III - non considera né che la presenza, attorno ad una sala convegni di ulteriori spazi adibiti a funzioni diverse (uffici, laboratori, ecc.) aggrava semmai il rischio sismico, né che le sale convegni «isolate» nella realtà sono pochissime e sono comunemente denominate auditorium; E) in ogni caso il tentativo di controparte di minimizzare la frequenza dell’utilizzo della sala convegni del futuro polo della Meccatronica non coglie nel segno perché la frequenza dell’utilizzo non è un parametro di valutazione che il legislatore ha preso in considerazione nella determinazione del rischio sismico, fermo restando che la frequenza di utilizzo della sala convegni in questione sarà altissima, come dimostra il fatto che il RTI Collini ha previsto una sala convegni frazionabile in due parti, una con 46 posti a sedere ed una con 64 posti a sedere.

8.4. Il Collegio ritiene che la censura in esame non possa essere accolta alla luce delle condivisibili considerazioni svolte in replica dalla ricorrente principale. Innanzi tutto non può porsi un problema di gerarchia tra le diverse parti della lex specialis quando interviene un chiarimento della stazione appaltante, perché la funzione del chiarimento è proprio quella di dirimere eventuali contrasti. Inoltre, alla luce della vigente normativa nazionale e provinciale e delle caratteristiche dell’edificio in questione - da qualificare come un’opera pubblica (cfr. al riguardo la previsione di cui all’allegato 2 della Prima Direttiva Provinciale, secondo la quale “per le nuove progettazioni di opere pubbliche (a qualsiasi classe d’uso appartengano) la Vita Nominale per il calcolo della pericolosità sismica deve essere = > 100 anni”), soggetta ad “affollamenti significativi” (cfr. al riguardo la previsione di cui a pag. 11 della Prima Direttiva Provinciale, secondo la quale rientrano tra “le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi”, con conseguente attribuzione alla Classe d’uso III, le “sale convegni con capacità superiore a 50 posti a sedere”) - risulta senz’altro corretta la classificazione dello stesso operata con la relazione geologica. Difatti non appare sostenibile l’interpretazione della normativa provinciale indicata dalla controinteressata, perché il generico riferimento alle “sale convegni con capacità superiore a 50 posti a sedere” non consente di includere in tale categoria di opere solo gli edifici adibiti esclusivamente a sale convegni. Inoltre nel caso in esame assume rilevanza decisiva la circostanza che gli stessi progettisti del RTI Collini, in ossequio alla lex specialis (cfr. la scheda 12 del documento denominato “Capitolato speciale di appalto clausole tecniche prestazionali - schede”, ove sono richiesti 79 posti a sedere), abbiano previsto una sala convegni frazionabile in due parti, una con 46 posti a sedere ed una con 64 posti a sedere.

9. Il Collegio ritiene poi che si possa prescindere dall’esame della suddetta eccezione di tardività (sollevata dalla controinteressata soltanto in relazione alle considerazioni svolte in memoria da controparte in merito al «presunto indebolimento delle strutture sismo resistenti per effetto dei passaggi impiantistici») perché le considerazioni svolte dalla ricorrente principale con i motivi aggiunti e sviluppate con la memoria depositata in data 4 luglio 2017 sono comunque sufficienti per dimostrare che il RTI Collini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un progetto non rispettoso dei vincoli progettuali - da considerare quali «elementi minimi inderogabili» - indicati al punto 3.11 delle clausole tecniche del capitolato speciale, come interpretato con la suddetta nota di chiarimenti in data 23 maggio 2016, ossia perché all’opera in progetto è stata attribuita la Classe d’uso II e, quindi, per la determinazione delle azioni sismiche alle quali dovrà resistere l’edificio è stato utilizzato il coefficiente d’uso Cu=1.0 (di cui alla Tab. 2.4.II del D.M. del 14 gennaio 2008), anziché il coefficiente d’uso Cu=1.5, imposto per le opere in Classe d’uso III.

9.1. Al riguardo giova evidenziare che la controinteressata con memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha replicato osservando quanto segue: A) il progettista del RTI Collini - «pur rilevando una contradizione» tra la previsione contenuta nella relazione geologica e quella contenuta nelle clausole tecniche del capitolato - si è attenuto a quest’ultima, ritenendola conforme alla normativa statale e provinciale in materia antisismica, ma ha nel contempo assunto per l’edificio in questione una base di calcolo Vn=100 anni, in ossequio a quanto previsto dalla Prima Direttiva Provinciale; B) «anche considerando l’ulteriore incremento delle sollecitazioni sismiche connesso all’adozione della Classe d’uso III - stimabile in circa il 15% - l’opera, così come progettata, risulterebbe comunque verificata dal punto di vista strutturale, senza necessità di modificare un solo ferro o una sola dimensione delle sezioni strutturali, e di incidere, dunque, sull’offerta economica, il cui onere, in ogni caso, graverebbe esclusivamente sull’ATI Collini»; C) in definitiva il progetto definitivo del RTI Collini, grazie al criterio prudenziale adottato dal progettista, risulta coerente con i livelli di sicurezza in materia antisismica previsti dalla normativa vigente.

9.2. La ricorrente con la memoria depositata in data 4 luglio 2017 ha diffusamente illustrato la censura in esame osservando, in estrema sintesi, quanto segue: A) la tipologia strutturale semi-prefabbricata dell’edificio progettato e le ulteriori scelte progettuali effettuate dal RTI Collini «hanno prodotto un’opera per così dire già “impiccata”, cioè che non può in alcun modo, da un punto di vista strutturale, essere ricondotta al rispetto dei citati parametri della prescrizione sismica»; B) nel dettaglio, gli elementi sismo-resistenti «hanno un agio di sicurezza minimo oltre al limite consentito … . È palese che la struttura … non sarebbe in grado di sopportare la classificazione d’uso superiore ed il significativo conseguente incremento dell’intensità dell’azione sismica»; C) nella gara d’appalto in questione «non esistono i margini economici per largheggiare ed abbondare in materiali e lavorazioni (la base d’asta è molto bassa) e aumentare la classe d’uso da II a III e quindi il parametro CU da 1,0 ad 1,5, avrebbe comportato l’aumento delle dimensioni degli elementi strutturali, l’aumento delle armature negli elementi già previsti e l’introduzione di nuovi elementi strutturali sismo-resistenti. In altre parole passare dalla classe d’uso II alla classe d’uso III e quindi aumentare il parametro CU dal valore 1,0 al valore 1,5 avrebbe comportato l’aumento dei costi e l’onere di introdurre o aumentare nell’impianto strutturale dell’edificio elementi sismo-resistenti che avrebbero ridotto in modo percepibile la flessibilità strutturale dell’opera e la flessibilità dei laboratori»; D) in definitiva, scegliendo la Classe d’uso II, il RTI Collini avrebbe conseguito ragguardevoli vantaggi rispetto a tutti gli altri concorrenti, sia in termini di minori costi, che di maggiore flessibilità dell’opera. Inoltre la ricorrente, per evidenziare la considerevole distanza che intercorre tra le caratteristiche dell’edificio progettato dal RTI Collini e le caratteristiche dell’opera definita nel progetto preliminare, ossia l’errore «grave e manifesto» che inficia il progetto definitivo presentato dal predetto RTI - oltre a svolgere articolate considerazioni di carattere generale sulla natura del rischio sismico e sulle misure di mitigazione di tale rischio - con particolare riferimento alla fattispecie in esame ha posto in rilievo quanto segue: A) le norme vigenti «stabiliscono che in Trentino la probabilità accettabile di accadimento di un sisma di intensità tale da provocare il crollo di un’opera pubblica con perdita di vittime umane (SLV), è al più del 10% nel periodo di riferimento di 100 anni per le costruzioni in classe d’uso II, mentre è al più del 10% nel periodo di riferimento di 150 anni per le costruzioni in classe d’uso III»; B) ciò significa che l’edificio progettato dal RTI Collini «potrà essere demolito dal 10% degli eventi sismici che accadranno nei 100 anni successivi alla sua costruzione, mentre le norme statali e provinciali, nonché la disciplina di gara, richiedono che il Polo della Meccatronica possa essere demolito solo dal 10% degli eventi sismici che accadranno nei 150 anni successivi alla sua costruzione»; C) in altri termini l’edificio progettato dal RTI Collini «nei prossimi 150 anni, avrebbe una probabilità di subire un evento sismico catastrofico che ne provochi il crollo maggiore del 40,6% [=(14,62%-10,00%)/10,00%] rispetto alla probabilità di accadimento del medesimo evento richiesta dalle vigenti normative statale e provinciale e dalla disciplina di gara sullo stesso arco temporale»; D) sempre in termini probabilistici «il sisma di riferimento che provocherà il crollo dell’edificio progettato ed offerto dall’ATI Collini ha una probabilità di accadimento PVR pari al 5,13% nei 50 anni successivi alla sua costruzione [=1-e-(50/949)], mentre il sisma di riferimento richiesto dalla normativa statale, provinciale e dalla legge speciale di gara, nonché assunto dal progetto dell’ATI Integra, ha una probabilità di accadimento PVR pari a solo il 3,45% nei 50 anni successivi alla sua realizzazione [=1-e-(50/1424)]». Quindi la ricorrente ha confutato la tesi delle controparti - secondo la quale l’errore che inficia il progetto definitivo del RTI Collini sarebbe comunque sanabile, su richiesta della stazione appaltante, in sede di approvazione del progetto stesso - osservando quanto segue: A) l’affermazione secondo la quale l’azione sismica considerata dai progettisti del RTI Collini sarebbe inferiore solo del 15-20% rispetto a quella prevista dalla normativa vigente e dalla lex specialis, oltre a confermare il grave errore progettuale, non ha alcun fondamento, «dovendosi approcciare il tema del rischio sismico da un punto di vista probabilistico e non deterministico»; B) l’ulteriore argomentazione secondo la quale il progetto del RTI Collini potrebbe essere emendato senza costi aggiuntivi è smentita dalla relazione di calcolo e dagli elaborati grafici del progetto strutturale e del progetto impiantistico che costituiscono parte integrante del progetto definitivo del RTI Collini. Del resto, secondo la ricorrente, la fondatezza della censura in esame trova conferma nei nuovi calcoli strutturali (a firma dell’ing. Zanuso) prodotti in giudizio dalla controinteressata, dai quali si evince che il progetto del RTI Collini non assicura il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente e che per raggiungere questo obiettivo è necessario apportare modifiche significative agli elementi sismo-resistenti, aumentandone il numero, aumentandone la dimensione o aumentandone le armature. Al riguardo la ricorrente afferma che: A) i nuovi calcoli strutturali «apportano una significativa modifica ai presupposti di calcolo assunti dallo stesso progettista nella stesura del progetto definitivo dell’offerta Collini, aumentando il valore del così detto fattore di struttura “q” dal valore 1,92 al valore 2,40 abbattendo così, da un punto di vista algebrico, gli effetti, non sopportabili dalle strutture del progetto Collini, generati dall’incremento della sollecitazione sismica per la modifica della classe d’uso dell’opera. Tale artificio algebrico (l’incremento del fattore di struttura q dal valore 1,92 a 2,40) corrisponde in realtà a due comportamenti strutturali molto diversi: la struttura con fattore q=2,40 ha una maggiore capacità di dissipare l’energia sismica deformandosi plasticamente, rispetto alla struttura con fattore q=1,92. Tale modifica di comportamento non può essere ottenuta senza apportare modifiche alla struttura che la rendano decisamente più duttile. In altre parole se una struttura ha un fattore di struttura q=1,92 non diviene una struttura con fattore di struttura q=2,40 solo per magia o per desiderio del suo progettista. Non occorre essere strutturisti per comprendere che qualche cosa cambia (non può che cambiare) tra una struttura con q=1,92 ed una struttura con q=2,40»; B) in definitiva, «la scelta operata nella fase di progettazione definitiva per la preparazione dell’offerta (q=1,92) è quella che il tecnico ha ritenuto di attuare, in scienza e coscienza, per assicurare con il suo progetto la migliore prestazione strutturale al minore costo. Ora, lo stesso progettista tenta di spiegare che una prestazione strutturale di rango superiore, in termini di duttilità (q=2,40), può in realtà essere ottenuta senza apportare alcuna modifica alla struttura che lo stesso ha già qualificato come decisamente meno duttile (q=1,92). Se così fosse, perché non farlo subito, ma solo nel momento in cui la progettazione proposta è stata messa in discussione? Se si tratta solo di “un numero”, se si tratta solo di scegliere tra un coefficiente “q” e un altro, perché non adottare da subito il fattore corretto? E perché, se nulla cambia tra classe d’uso II e classe d’uso III, il progettista non percorre da subito la strada più certa e più confacente per la committenza?». Da ultimo la ricorrente, ha prospettato l’opportunità di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito: se il progetto definitivo offerto in gara dal RTI Collini «rispetti o meno la prescrizione sismica fissata nel punto 4 della relazione geologica a base di gara».

9.3. La controinteressata con memoria depositata in data 7 luglio 2017 ha diffusamente replicato alle deduzioni - dai toni «forzatamente allarmistici» - di controparte sostenendo che le stesse non sono supportate da alcun elemento probatorio ed invocando i nuovi calcoli strutturali prodotti in giudizio. In sintesi la controinteressata afferma che le strutture progettate dal RTI Collini sono «idonee a resistere alle azioni sismiche derivanti dall’applicazione della normativa statale e provinciale nella classe d’uso III senza alterare in alcun modo l’offerta tecnica ed economica presentata», osservando al riguardo quanto segue: A) a fronte dei nuovi calcoli strutturali prodotti in giudizio - che attestano l’assoluta sicurezza dell’edificio progettato dal RTI Collini anche assumendo quali parametri Vita Nominale (Vn) pari a 100 anni, Coefficiente d’uso (Cu) 1,5, Periodo di riferimento azione sismica (Vr) 150 anni e Stato limite ultimo (S.L.V.) 1424 anni - «controparte oppone, senza il supporto di alcun elemento documentale ed in particolare di una rimodulazione dei conteggi ad opera di un tecnico strutturista, la presunta non conformità dell’edificio alla classe d’uso III»; B) premesso che, in conformità alla Prima Direttiva Provinciale, l’edificio è stato progettato assumendo quale valore di Vita nominale (Vn) dell’opera quello di 100 anni (anziché quello di 50 anni connesso alla classe d’uso II), «vi è un dato, in particolare, che evidenzia l’assoluta inconsistenza, financo pretestuosità, della censura avversaria, ed è quello del fattore di struttura (q)»; C) in particolare le norme tecniche sulle costruzioni «impongono di individuare tale fattore sulla base della duttilità locale e globale che si ritiene abbia la struttura e di garantire tale valore nella progettazione esecutiva, attraverso la definizione dei particolari costruttivi di armatura da porre nelle strutture in c.a., in particolare nelle zone di formazione delle cerniere plastiche; per fronteggiare il sisma occorre infatti fornire alla struttura una sufficiente resistenza, ma anche un’adeguata duttilità; le norme consentono al progettista di dosarle opportunamente, conferendo maggiore duttilità (curando particolarmente la duttilità locale ed il comportamento globale) e minore resistenza (ossia fattore di struttura q più alto) o, viceversa, minore duttilità e maggiore resistenza (ossia fattore di struttura q più basso)»; D) lo strutturista incaricato dal RTI Collini «aveva, prudenzialmente, impostato inizialmente i calcoli sismici con un fattore q = 1.92 e di conseguenza eseguito le principali verifiche in classe di duttilità bassa (B), ossia strutture dimensionate per maggiore resistenza e minore duttilità», ma è stato dimostrato in giudizio che «il passaggio a q = 2.40 rende verificate le medesime strutture progettate, sia in termini di resistenza che di duttilità, senza alterazione del quantitativo delle armature né delle dimensioni delle sezioni».

9.4. Nonostante l’elevato tecnicismo delle questioni sottese alla censura in esame, il Collegio ritiene che non vi sia ragione per disporre l’esecuzione di una consulenza tecnica o di una verificazione per accertare se il progetto definitivo offerto in gara dal RTI Collini «rispetti o meno la prescrizione sismica fissata nel punto 4 della relazione geologica a base di gara», sia perché il mancato rispetto, da parte del predetto RTI dei vincoli progettuali posti dalla lex specialis (al punto 3.11 delle clausole tecniche del capitolato speciale, come interpretato con la suddetta nota di chiarimenti) emerge inequivocabilmente dagli atti di causa, sia perché, anche senza l’ausilio di un consulente, si deve pervenire alla conclusione che il RTI Collini - in ragione dell’errore «grave e manifesto» commesso dal progettista (consistente nell’aver attribuito l’opera in progetto alla Classe d’uso II, anziché alla Classe d’uso III, con conseguente adozione del coefficiente CU=1,0, anziché del CU=1,5) - avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Quanto al mancato rispetto della lex specialis, è sufficiente evidenziare che l’errore progettuale risulta provato per tabulas e che la stessa controinteressata nella memoria depositata in data 20 giugno 2017 ha ammesso che il progettista del RTI Collini aveva rilevato una contraddizione tra la previsione contenuta nella relazione geologica e quella contenuta nelle clausole tecniche, ma ha comunque ritenuto di conformarsi a quanto previsto nelle clausole tecniche, nonostante il chiarimento fornito dalla stazione appaltante. Orbene - considerata la qualificazione professionale e l’esperienza media dei soggetti che partecipano a gare d’appalto come quella in esame - non è verosimile che il progettista del RTI Collini ignorasse l’obbligo di conformarsi al predetto chiarimento o che il mancato rispetto, da parte del RTI Collini, delle previsioni della lex specialis su un tema sensibile come quello delle misure per la prevenzione del rischio sismico sia dipeso da una mera svista. Appare piuttosto verosimile che - come ipotizzato dalla ricorrente - il mancato rispetto delle previsioni in questione sia dipeso da una precisa scelta, mirata a conseguire vantaggi in termini di minori costi di realizzazione dell’opera e di maggiore libertà progettuale.

9.5. Essendo «manifesto» l’errore che inficia il progetto definitivo del RTI Collini, resta solo da stabilire se lo stesso fosse così «grave» da determinare la sua esclusione dalla gara. Sul punto le parti hanno sostenuto tesi opposte, supportate da articolate considerazioni di carattere tecnico. In particolare la controinteressata - oltre a far propria la tesi della Provincia, secondo la quale il predetto errore sarebbe comunque emendabile in fase di approvazione del progetto senza alcun onere economico aggiuntivo a carico della stazione appaltante - ha sostenuto che «anche considerando l’ulteriore incremento delle sollecitazioni sismiche connesso all’adozione della Classe d’uso III - stimabile in circa il 15% - l’opera, così come progettata, risulterebbe comunque verificata dal punto di vista strutturale, senza necessità di modificare un solo ferro o una sola dimensione delle sezioni strutturali, e di incidere, dunque, sull’offerta economica». Orbene, quanto alla tesi della Provincia, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte in precedenza, in base alle quali si deve ritenere che anche la Commissione chiamata a valutare le offerte debba tener conto delle caratteristiche del bene richiesto, non solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ma anche ai fini di una preliminare verifica dell’ammissibilità della stesse. Quanto poi all’ulteriore affermazione secondo la quale l’incremento delle sollecitazioni sismiche connesso all’adozione della Classe d’uso III - stimato in circa il 15% - non comporterebbe la necessità di «modificare un solo ferro o una sola dimensione delle sezioni strutturali», appare del tutto inverosimile: difatti, come ben evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata in data 4 luglio 2017, se effettivamente progettare l’opera in Classe d’uso III, anziché in classe d’uso II, non avesse comportato alcun vantaggio per il RTI Collini, non si comprende perché lo stesso non abbia previsto ab initio la Classe d’uso superiore, palesemente più performante. A ciò si deve poi aggiungere che le clausole tecniche del capitolato includono espressamente il vincolo relativo alla “azione sismica” tra i vincoli progettuali da considerare quali «elementi minimi inderogabili» ai fini dello sviluppo del progetto definitivo; pertanto - a fronte di tale inequivoca previsione - il suddetto errore progettuale avrebbe senz’altro dovuto determinare l’esclusione del RTI Collini, sia perché per effetto della scelta della Classe d’uso inferiore viene a configurarsi un’ipotesi di aliud pro alio, sia perché tale scelta ha comportato evidenti vantaggi competitivi per il predetto RTI, in termini di minori costi di realizzazione dell’opera e di maggiore libertà progettuale, con conseguente violazione della par condicio.

10. L’accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente principale e dalla controinteressata con i rispettivi ricorsi comporta l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui sono state disposte l’ammissione del RTI Collini e l’aggiudicazione dell’appalto in favore del medesimo RTI, nonché nella parte in cui è stata disposta l’ammissione del RTI Integra, con assorbimento delle restanti censure. Sarà cura della Stazione appaltante, qualora intenda procedere allo scorrimento della graduatoria, tenere conto dei principi di diritto affermati nella presente decisione.

11. Tenuto conto della soccombenza parziale di tutte le parti costituite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135/2017 e sul ricorso per motivi aggiunti proposto dal Consorzio Integra Società Cooperativa, nonché sul ricorso incidentale e sul ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società Collini Lavori, li accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui sono state disposte l’ammissione alla gara del RTI Collini e l’aggiudicazione dell’appalto in favore del medesimo RTI, nonché nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla gara del RTI Integra.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Grazia Flaim, Presidente FF

 

 

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere

L’ESTENSORE                                                                                                                                               IL PRESIDENTE

Carlo Polidori                                                                                                                                                 Grazia Flaim

 

 

IL SEGRETARIO

 

Guida alla lettura

La sentenza in rassegna (Sent. TRGA Trento, 8 agosto 2017, n. 252), molto articolata sul piano sostanziale, affronta un delicato problema di diritto processuale: il rapporto fra ricorso principale e ricorso incidentale nel rito appalti, questione molto dibattuta in giurisprudenza.

Da un lato, infatti, è pacifico che il ricorso incidentale andrebbe esaminato dopo il ricorso principale, ovvero dopo la riconosciuta fondatezza di quest’ultimo. Dall’altro lato, però, laddove il ricorso incidentale sia proteso a paralizzare l’azione principale per motivi di ordine processuale, il giudice sarebbe tenuto a dar precedenza a questi nella misura in cui abbiano priorità logica rispetto alle motivazioni avanzate dal ricorrente principale.

Nel caso in oggetto, la questione si pone riguardo all’ipotesi di prioritario esame di un ricorso incidentale, avente ad oggetto la (pretesa) mancata esclusione del ricorrente principale, rispetto alla domanda avanzata da quest’ultimo, volta ad ottenere l’annullamento dell’ammissione della controinteressata e dell’aggiudicazione avvenuta in suo favore.

Il punto, dunque, è stabilire in quale misura persista l’interesse del ricorrente principale all’esame del suo ricorso se, in accoglimento del ricorso incidentale, ne viene disposta l’esclusione dalla gara.

L’Adunanza Plenaria, nel 2011, aveva già avuto modo di risolvere il medesimo problema affermando che il ricorso incidentale, diretto a contrastare la legittimazione del ricorrente principale attraverso la censura della sua ammissione alla gara, debba essere sempre esaminato in via prioritaria perché la sua fondatezza comporterebbe l’assenza di una “posizione differenziata” del ricorrente e, quindi, l’insussistenza della sua legittimazione a ricorrere. Inoltre, “detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente” (Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).

In sintesi, il principio alla base del ragionamento seguito dal Supremo Consesso della Giustizia amministrativa è stato il seguente: in applicazione del principio generale secondo cui le questioni processuali si pongono prima di quelle di merito, il ricorso incidentale c.d. escludente volto a dimostrare l’assenza di una domanda di partecipazione efficace - e, dunque, la carenza di una condizione dell’azione (i.e. la legittimazione a ricorrere) -, deve essere esaminato prioritariamente e la sua (ipotetica) fondatezza comporta l’inammissibilità del ricorso principale.

La decisione della Plenaria del 2011 è stata, tuttavia, messa in dubbio dalla Corte di Giustizia, prima con la sentenza 4 luglio 2013, C-100/12, secondo cui il diritto europeo impedisce che la fondatezza di un ricorso incidentale di tipo escludente possa precludere, automaticamente, l’esame del merito del ricorso principale; poi, con la sentenza 5 aprile 2016, C-689/13 (c.d. Puligienica).

Da ultimo, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia “Puligienica” (Corte di Giustizia UE 5 aprile 2016, C-689/13), il Consiglio di Stato (Sez. III) nella sent. 26 agosto 2016, n. 3708, ha stabilito che il diritto dell’Unione “osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato dall’altro offerente”.

È proprio in applicazione di tale principio - e della regola di par condicio fra le parti concorrenti - che il TRGA di Trento, nel caso di specie, ha risolto la delicata questione sull’assunto che, nonostante l’accoglimento del ricorso incidentale escludente, possa comunque persistere un interesse strumentale all’accoglimento del ricorso principale che ne rende doveroso l’esame.[1]

In forza di ciò, una volta disposta l’esclusione dalla gara del ricorrente principale, il Tribunale ha comunque ritenuto di dover procedere al vaglio delle pretese avanzate da quest’ultimo, riscontrando un interesse strumentale nell’utilità (mediata) che può derivare dal connesso riesame, effettuato in autotutela dalla Stazione appaltante, delle offerte affette dal medesimo vizio (i.e. offerta tecnica alterata da carenze progettuali) che ha condotto alla suddetta esclusione.

Infatti, appurato che il seggio di gara non aveva escluso dalla procedura né la ricorrente principale né la controinteressata, nonostante queste avessero presentato offerte tecniche affette da carenze progettuali così gravi da configurare ipotesi di aliud pro alio, il Giudice ha ritenuto non esser possibile escludere (“con assoluta certezza”) che il medesimo seggio abbia assunto anche nei confronti degli altri concorrenti, inseriti nella graduatoria finale, decisioni ugualmente illegittime.

In tal caso, come già anticipato, l’Amministrazione appaltante sarebbe costretta ad intervenire in autotutela e ciò, a giudizio del Tribunale, concretizzerebbe un’utilità per il ricorrente principale (facendo così sussistere l’interesse al ricorso) in forza del fatto che il vizio riscontrato in giudizio, in sede di riesame delle offerte, potrebbe valere anche nei confronti delle altre imprese non costituite, obbligando così la suddetta Amministrazione alla riedizione della procedura di gara.

Al di là di ciò, in riferimento alla questione del corretto rapporto fra ricorso principale e ricorso incidentale che qui interessa, si sottolinea come la dottrina abbia avuto modo di precisare che “in tali fattispecie (ovvero due partecipanti che assumono la veste di parti nel giudizio innanzi al giudice amministrativo) l’effetto “paralizzante” del ricorso incidentale sul ricorso principale attraverso cui il controinteressato fa valere l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta del ricorrente non si verifica, avendo entrambe le imprese l’interesse strumentale all’indizione di una ulteriore gara, per cui andrebbero esaminati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale […]”.[2]

Nel caso di specie, la regola seguita dal Tribunale amministrativo sembrerebbe essere la stessa: la presenza di un vantaggio, anche solo mediato (o strumentale), in favore del ricorrente escluso per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, determina - di per sé – l’obbligo d’esame del ricorso principale, mentre lo stesso esame deve essere escluso nelle ipotesi in cui, dall’accoglimento del ricorso, il ricorrente non ricavi alcuna utilità, neanche in via mediata e strumentale.

Ciò detto, a fini di esaustività, resta da considerare un punto fondamentale che esula dalla fattispecie oggetto del giudizio in rassegna (in quanto ricadente, ratione temporis, sotto la disciplina del D. Lgs. 163/2006): con la nuova disciplina del rito appalti introdotta dal D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), persiste ancora il problema del rapporto fra ricorso incidentale escludente e ricorso principale? Ad una prima analisi, la risposta dovrebbe essere negativa: infatti, il rito c.d. “superaccelerato” introdotto all’art. 120, comma 2 bis, C.p.a., nell’imporre l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante, osterebbe radicalmente alla possibilità di proporre un ricorso incidentale escludente a seguito dell’impugnazione, in via principale, dell’aggiudicazione. Il problema, dunque, sembrerebbe esser stato risolto alla radice dal legislatore, rendendo così superflua ogni ricostruzione effettuata dal giudice amministrativo sul tema.

Tuttavia, ad una più accurata analisi della disposizione codicistica (art. 120, comma 2 bis, C.p.a.), la realtà potrebbe esser diversa. Ad avviso di chi scrive, laddove la norma dispone che “l’omessa impugnazione” del provvedimento di ammissione ed esclusione “preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”, non sarebbe preclusa tout court la possibilità di un ricorso incidentale escludente, in caso di mancata impugnazione del suddetto provvedimento.[3]

A ben vedere, ad essere vietata è solo la possibilità di far valere “l’illegittimità derivata - dall’ipotetica mancata esclusione - dei successivi atti” della procedura di gara, prima fra tutti l’aggiudicazione. Ciò non impedisce, pertanto, che possa essere l’aggiudicatario (ovvero colui che non ha ragione di lamentarsi di alcun “atto successivo” al provvedimento di ammissione) a impugnare incidentalmente (solo) l’ammissione del ricorrente che contesti l’aggiudicazione. L’unico ostacolo, a questo punto, parrebbe essere il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla norma: è ammissibile l’impugnazione, con ricorso incidentale, del provvedimento di ammissione del ricorrente una volta che sia decorso tale termine oppure tale possibilità deve ritenersi preclusa?

In forza di quanto appena detto, nonostante l’obbligo d’impugnazione nei 30 giorni sembri essere generale e valevole per tutti i concorrenti indistintamente, si potrebbe sostenere che la regola valga solamente per coloro che non risultino aggiudicatari, impedendo loro di contestare l’avvenuta aggiudicazione sul presupposto della mancata esclusione del vincitore (esclusione che avrebbero dovuto già far valere, senza poter attendere l’esito finale della procedura d’affidamento). In sostanza, il legislatore ha voluto impedire che la contestazione dell’ammissione/esclusione possa essere utilizzata come arma “segreta” per annullare, in un secondo momento, l’aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, ma non che la stessa possa esser fatta valere dall’aggiudicatario semplicemente per paralizzare l’azione d’annullamento del ricorrente (senza far valere, dunque, alcuna “illegittimità derivata”).

Una simile ricostruzione, condurrebbe così a riconoscere la possibilità per l’aggiudicatario di impugnare, con ricorso incidentale, l’ammissione del ricorrente principale, a nulla ostando il termine perentorio previsto dalla norma, il che tornerebbe a rendere attuale la (delicata) questione del rapporto fra ricorso incidentale escludente e ricorso principale.


[1] In sintesi, l’esame del ricorso principale è d’obbligo, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato, per il ricorrente.

[2] F.G. Scoca, Giustizia amministrativa, Giappichelli Editore, Torino (2013), pp. 333.

[3] La regola varrebbe, dunque, solo per l’illegittimità c.d. derivata dall’ammissione (non impugnata).