Tar Campania n.1284/2017

I servizi analoghi, richiesti a comprova della capacità tecnica dei concorrenti, designano una categoria aperta e ricoprono una funzione pro-concorrenziale, poiché consentono la massima partecipazione anche delle imprese che non svolgono i servizi identici a quelli messi in gara.

Peraltro, nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia composto da più servizi - come nel caso della gestione integrata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti- l’acquisizione di esperienza gestionale solo nell’ambito di un segmento del più ampio servizio integrato non può essere ritenuta “analoga” e equiparabile a quella indicata nel bando.

Guida alla lettura

Un caso interessante quello risolto dalla sentenza n. 1248/2017 del Tar Campania.

Per la prima volta, infatti, viene con attenzione interpretato il significato della locuzione “servizi analoghi” e vengono al riguardo impiegate argomentazioni valide anche sotto la vigenza del d.lgs n.50/2016, recante il nuovo codice dei Contratti pubblici.

La controversia in esame, infatti, era disciplinata dal precedente Codice (d.lgs n.163/2006), ma le conclusioni a cui è pervenuto il giudicante valgono per qualsiasi gara, poiché sviluppate con un taglio ermeneutico di tipo logico-sistematico, applicabile a tutte le procedure ad evidenza pubblica.

Trattasi, in particolare, di una gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assegnato ad una impresa che, al momento della partecipazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs 163/2006, di aver assunto un’esperienza gestionale (nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando) in servizi analoghi.

L’aggiudicatario, più nel dettaglio, dichiarava di aver svolto, nel segmento temporale richiesto dal bando, il servizio di trasporto rifiuti, allorquando il servizio messo in gara concerneva l’affidamento del più ampio servizio di gestione integrata dei rifiuti, composto anche dal servizio di raccolta e di smaltimento.

Si è posto, pertanto, il problema se lo svolgimento del solo servizio di trasporto rifiuti, potesse essere inteso come “servizio analogo”.

Il Tar campano, dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi sul punto [ CDS, V sez, n. 3220/2014] e dopo aver valorizzato la funzione pro-concorrenziale del requisito della capacità tecnica assunta nei servizi analoghi - in quanto idonea a garantire “la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato”- ha altresì precisato che “nella presente fattispecie […] più che di servizi analoghi che implicano una valutazione delle attività svolte di tipo “qualitativo” viene necessariamente in evidenza una valutazione di tipo quantitativo”.

Nell’impostazione del proprio ragionamento, infatti, il Tar si è chiesto “se un segmento dell’attività di gestione di igiene urbana, svolta dalla controinteressata […] possa essere considerato quale servizio analogo al fine di dimostrare il possesso della richiesta capacità tecnica”.

La questione in esame non è di poco conto se solo si considera che la propensione per uno piuttosto che per l’altro orientamento, può incidere sulla concreta possibilità, per una impresa, di partecipare ad una determinata gara, tenuto, altresì, conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già attivi sul mercato ma al contrario l'apertura alla concorrenza attraverso l’ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Ebbene, impostato il caso nei termini che precedono, il Tar è pervenuto alla conclusione secondo la quale non è possibile collocare nel concetto di “servizio analogo” il requisito della capacità gestionale maturata solo nell’ambito del servizio di trasporto rifiuti “per la semplice e decisiva ragione che [esso] costituisce solo una parte del servizio che si assume analogo”. Precisa, infatti, il Tar che “è proprio il passaggio logico della analogia che non appare nella specie legittimamente praticabile, trattandosi piuttosto della insufficienza del servizio vantato quale esperienza pregressa a integrare il ben più complesso e articolato servizio oggetto della gara”.

In altri termini, nel caso in cui l’oggetto della gara concerne l’affidamento di un servizio complesso e composto da più servizi, indipendenti l’uno dall’altro, seppur tra loro integrati, per poter legittimamente partecipare alla gara è necessario che il concorrente possieda una esperienza “analoga” con riferimento a tutto il blocco dei servizi indicati nel bando e non solo in un singolo segmento gestionale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4711 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Team 3R Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Valentina Perrone, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.); 

contro

Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raimondo Nocerino, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 13; 

nei confronti di

Balga S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.); 

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di igiene urbana, dei verbali di gara, della determina n. 12/2016, dell’atto di nomina della commissione di gara e del RUP, del disciplinare di gara e del capitolato per quanto di interesse.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno e di Balga S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con bando di gara pubblicato in data 20 gennaio 2016 il Comune di Lacco Ameno ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa a “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel territorio comunale, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali”.

L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara classificandosi seconda.

La TEAM 3R Ambiente s.r.l. ha quindi proposto, in questa sede, ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 31 ottobre 2016 e successivamente atto di motivi aggiunti, depositato in data 15 novembre 2016, in esito all’intervenuta conoscenza dei documenti di gara a seguito di accesso, impugnando gli atti di cui in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione degli artt. 38 e 42 del d. lgs. 163/2006, in quanto l’Amministrazione procedente non avrebbe richiesto il durc e i certificati del casellario giudiziale alla controinteressata;

2) violazione dell'art. 42 del d.lgs. 163/2006 e della lex specialis, eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti, sviamento; in particolare, la ricorrente lamenta la mancanza dei requisiti tecnici in capo alla controinteressata secondo le indicazioni del bando e del disciplinare e la mancata produzione, da parte della stessa, dell’attestazione 

che i servizi resi sono stati effettuati con “buon esito”. In particolare, la ricorrente afferma che l’aggiudicataria non sarebbe in possesso dei prescritti requisiti in quanto non avrebbe svolto il servizio di raccolta differenziata o un servizio analogo in nessun comune con popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante avendo svolto precedenti servizi presso il Comune di Baia e Latina ( 2209 abitanti, servizio svolto solo negli ultimi due mesi del 2015 e non nel triennio precedente), per il Comune di Serrara Fontana (3174 abitanti), per la Barano Multiservizi srl che non è una amministrazione ma è una società pubblica che gestisce in house l’appalto per il Comune di Barano d’Ischia, infine per la Cartesar spa che è una cartiera privata che commercializza prodotti cartacei realizzati con il trattamento della carta riciclata. Né il requisito può essere considerato sussistente frazionando le esperienze maturate in Comune più piccoli. 

Ancora in merito all’esperienza maturata dalla Belga srl, la ricorrente afferma che l’appalto svolto per il Comune di Serrara Fontana è stato effettuato con la raccolta mediante cassoni stradali mentre il servizio richiesto per il Comune di Lacco Ameno prevede l’eliminazione dei cassoni stradali e l’effettuazione della raccolta differenziata porta a porta; e ancora il servizio svolto per la Barano Multiservizi e la Cartesar consiste nel solo trasporto di alcune merci e non anche nell’espletamento del servizio di igiene urbana. In conclusione, la ricorrente afferma che l’aggiudicataria difetterebbe del requisito tecnico relativo allo svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente tenuto conto che per il triennio considerato 2013-2015 ha svolto nei confronti della Barano Multiservizi o della Cartesar servizi ridotti e non analoghi a quelli richiesti dal Bando mentre per il servizio svolto in favore del Comune di Baia e Latina, in disparte il numero di abitanti, si è trattato di una esperienza di soli due mesi del 2015; inoltre non andavano considerati a tal fine, in quanto non riconducibili al settore oggetto della gara, i servizi svolti per la Barano Multiservizi e per la Cartesar giacchè afferenti al solo trasporto di materiali e a prestazioni che non attengono all’appalto di igiene urbana

3) difetto di istruttoria e violazione dell’art. 48 del codice dei contratti in quanto il Comune di Lacco Ameno non ha verificato il possesso da parte di Balga dei requisiti autocertificati al momento della partecipazione alla gara e cioè se i servizi dichiarati fossero «analoghi» a quelli oggetto di gara e il numero di abitanti dei Comuni serviti dalla controinteressata;

4) violazione dell’art. 42 del d. lgs. 163/2006 e della lex specialis in quanto con riferimento ai requisiti finanziari il bando di gara prevedeva che le concorrenti dovevono dimostrare un fatturato specifico degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e certificati per servizi effettuati nel settore oggetto della gara non inferiore a euro 2.100.000 oltre IVA. La società Balga ha dichiarato un fatturato nel triennio 2013-2015 di 2.294.057,58 includendo anche il fatturato per il 2015 che non poteva essere considerato tenuto conto che il bilancio di esercizio si è chiuso il 28.06.2016 e che quindi tale bilancio alla data di partecipazione alla gara, cioè al 3.03.2016 non era ancora chiuso e certificato;

5) violazione dell'art. 42 del d.lgs. 163/2006 e della lex specialis, eccesso di potere (difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento dei presupposti, sviamento) in quanto l’aggiudicataria non avrebbe presentato la dichiarazione di aver chiuso in utile i bilanci riferiti al 2012, 2013, 2014; 

6) violazione dell'art. 39 del d.lgs. 163/2006 e della lex specialis, eccesso di potere (errore di fatto, omessa considerazione dei presupposti, sviamento) tenuto conto che dalla visura camerale della controinteressata emerge che l’attività primaria esercitata è quella di trasporto merci su strada e come attività secondaria la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, mentre altre attività di cui all’oggetto dell’appalto non sono proprio indicate (come la gestione di ecocentri e di isole ecologiche, l'effettuazione di raccolta porta a porta della frazione secca e di quella umida, il lavaggio e la manutenzione di contenitori stradali, la rimozione di carcasse dal suolo pubblico e dagli arenili);

7) violazione dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006, eccesso di potere (errore di fatto, omessa considerazione dei presupposti, sviamento) in quanto sarebbe mancata la verifica circa la sussistenza di situazioni ostative in capo al responsabile tecnico e socio al 50% della Belga, né sarebbe stata fatta alcuna verifica in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 38 in capo alla società Ediltorre Srl che ha affittato un ramo di azienda all’aggiudicataria;

8) violazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006, eccesso di potere, difetto di motivazione e di trasparenza con riguardo ai punteggi assegnati dai commissari in quanto gli atti di gara non rendono comprensibili le ragioni della preferenza accordata all’aggiudicataria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lacco Ameno affermando in merito alle censure esposte che il durc dell’aggiudicataria risulta acquisito e offerto in visione alla ricorrente, che la Società Balga ha dichiarato di svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti — tra cui: carico e scarico, movimentazione, manutenzione e gestione isola ecologica, gestione automezzi ed attrezzature, servizio di raccolta, etc. — oggetto di dichiarazione in sede di gara per cui queste attività presentano carattere, se non identico, senz'altro analogo con quello oggetto di gara. Inoltre, afferma il Comune che l'analogia tra servizi ha carattere eminentemente tecnico (e non giuridico) per cui rientra nella piena discrezionalità tecnica dell'amministrazione verificare il carattere analogo o meno delle prestazioni: valutazione che, nel caso di specie, si sottrae pacificamente ad ogni profilo di irragionevolezza, irrazionalità e/o errore di fatto, del resto, neppure prospettato dalla ricorrente (e meno che mai con una relazione tecnica). Espone, ancora il Comune che la Balga è in possesso del requisito richiesto dal bando considerato che lo svolgimento del servizio come pregressa esperienza doveva essere stato svolto “in almeno un comune con un numero di abitanti pari o superiore a quello di Lacco Ameno” e non per un Comune, per cui la lex specialis individua un requisito spaziale di svolgimento del servizio e non certo un requisito soggettivo di affidamento dello stesso: l’aver svolto detto servizio per la Barano Multiservizi, che può essere equiparata a una amministrazione, soddisfa tale requisito. Per il resto il Comune afferma la infondatezza delle censure proposte.

Si è costituita in giudizio anche la Società Balga, quale odierna controinteressata, affermando di avere i requisiti tecnici richiesti per aver svolto, in particolare, il servizio di trasporto terrestre di rifiuti solidi urbani differenziati dal 1.04.2014 al 28.02.2015 (proseguito almeno al 31.07.2015) e che il bando richiedeva che il servizio analogo venisse svolto in un Comune e non per un Comune: il servizio analogo svolto nel comune di Barano d'Ischia era pienamente spendibile, benché affidato dalla società comunale in house providing.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto risultando in particolare fondata la censura riferita alla mancanza dei requisiti tecnici in capo alla società aggiudicataria.

Deve infatti considerarsi che il Comune di Lacco Ameno con il bando in questione ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa a “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel territorio comunale, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali”.

Tra i requisiti tecnici indicati nel bando (sezione III.2.3) era previsto che le partecipanti avessero svolto, con buon esito, “nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2012 – 2013 – 2014) o di avere in corso di esecuzione, servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani o analoghi in almeno un comune con un numero di abitanti pari o superiore a quello del Comune di Lacco Ameno”. 

La ricorrente lamenta in ricorso che l’aggiudicataria non sarebbe in possesso dei prescritti requisiti in quanto non avrebbe svolto il servizio di raccolta differenziata o un servizio analogo in nessun comune con popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante, avendo svolto precedenti servizi presso il Comune di Baia e Latina ( 2209 abitanti, servizio svolto solo negli ultimi due mesi del 2015 e non nel triennio precedente), per il Comune di Serrara Fontana (3174 abitanti), per la Barano Multiservizi srl che non è una amministrazione ma è una società pubblica che gestisce in house l’appalto per il Comune di Barano d’Ischia, infine per la Cartesar spa che è una cartiera privata che commercializza prodotti cartacei realizzati con il trattamento della carta riciclata. In conclusione, la ricorrente afferma che l’aggiudicataria difetterebbe del requisito tecnico relativo allo svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente tenuto conto che per il triennio considerato 2013-2015 ha svolto nei confronti della Barano Multiservizi o della Cartesar servizi ridotti e non analoghi a quelli richiesti dal Bando mentre per il servizio svolto in favore del Comune di Baia e Latina, in disparte il numero di abitanti, si è trattato di una esperienza di soli due mesi del 2015.

La censura è fondata.

Va infatti considerato che la società aggiudicataria, per come risulta dalla domanda di partecipazione alla gara, ha dichiarato di aver svolto:

nel periodo 2013, 2014, 2015 Servizi di gestione integrata dei rifiuti per la Barano Multiservizi S.r.l.; nel periodo 2013-2014 servizi di gestione integrata dei rifiuti per il Comune di Serrara Fontana; nel periodo 2015 Raccolta porta a porta trasporto rifiuti Comune di Baia e Latina, nel periodo 2013, 2014 e 2015 Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati compreso noleggio/fornitura attrezzatura per la Cartesar S.p.a.

Al fine di comprovare quanto dichiarato la stessa controinteressata deposita in atti i contratti intercorsi con i soggetti sopra menzionati nell’espletamento dei servizi elencati. In particolare, si deposita il verbale di affidamento del “Servizio trasporto terrestre rifiuti solidi urbani differenziati” per il periodo 01.04.2014 al 28.02.2015 da parte della Barano Multiservizi S.r.l.; il contratto di appalto concernente servizi di igiene urbana e servizi vari del Comune di Serrara Fontana, per l’anno 2013 e i contratti di proroga inerenti gli stessi servizi per il 2014; il contratto per l’esecuzione del servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento RSU con modalità porta a porta per il Comune di Baia e Latina stipulato in data 21 settembre 2015 e infine il contratto di autotrasporto con la Cartesar Spa per il servizio di trasporto delle attrezzature di raccolta vuote e piene dai centri di raccolta.

In ragione di quanto previsto dal bando di gara con riguardo al riferimento temporale e al numero di abitanti da considerare al fine di dimostrare il possesso della prescritta capacità tecnica, l’unica pregressa attività nel settore della gestione dell’igiene urbana che viene in evidenza è quella svolta in favore della Barano Multiservizi, in quanto quella svolta in favore dei due citati Comuni è rivolta a un bacino di utenza inferiore rispetto al numero di abitanti del Comune di Lacco Ameno (per come espressamente richiesto dal bando) o per una durata ridotta rispetto a quella richiesta, mentre anche l’attività svolta in favore della società Cartesar, in disparte la considerazione che si tratta di sola attività di trasporto (e pertanto insufficiente, per come si dirà più avanti), la stessa non può venire in considerazione tenuto conto che tale società non può essere equiparata a un comune.

A ben vedere, comunque, contrariamente alle argomentazioni svolte dall’Amministrazione appaltante, non poteva essere presa in considerazione neanche l’attività svolta (trasporto terrestre rifiuti solidi urbani differenziati) in favore della Barano Multiservizi. Va considerato, infatti, che in questa sede non viene in gioco la possibilità di affidare un tale servizio dalla società Barano Multiservizi e se la stessa possa essere considerata una amministrazione aggiudicatrice, in ragione della nozione “comunitariamente” orientata di pubblica amministrazione, ma ciò che viene in evidenza e si pone a sfavore dell’operato del Comune di Lacco Ameno è il tipo di servizio che è stato affidato dalla Barano Multiservizi alla Balga. Si rinviene, pacificamente, dagli atti processuali che la società in house Barano Multiservizi, che svolge la sua attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dei materiali per il Comune di Barano d’Ischia, ha affidato alla Balga non già una parte della attività svolta, ma solo un segmento, per certi versi “residuale” e cioè il solo “trasporto terrestre di rifiuti solidi urbani differenziati”. Rispetto all’attività di cui alla procedura di gara del Comune di Lacco Ameno e riguardante il “ Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel territorio comunale, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali” l’aver svolto per la Barano Multiservizi il solo trasporto dei rifiuti sostanzia una pregressa attività che si rivela, qualitativamente e quantitativamente, essere solo una parte e neppure la più significativa del complessivo servizio oggetto del bando. 

Contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente, qui non si tratta di valutare e prendere in esame servizi “analoghi” che, invero, potrebbero venire in evidenza solo con riguardo all’attività svolta per i Comuni di Serrara Fontana e Baia Latina, ma si tratta di valutare se un segmento dell’attività di gestione di igiene urbana, svolta dalla controinteressata per un numero di abitanti maggiore di quello del Comune appaltante, possa essere considerato quale “servizio analogo” al fine di dimostrare il possesso della richiesta capacità tecnica.

La giurisprudenza amministrativa, in tema di servizi analoghi ha costantemente affermato che 

i servizi analoghi – o afferenti – designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi gara, dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (in termini, Cons. Stato, sez. V., 25 giugno 2014 n. 3220). La possibilità di tenere in considerazione i c.d. servizi analoghi consente di rintracciare, da parte dell’amministrazione appaltante, la precedente attività svolta dai concorrenti e la conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso” (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437).

I principi affermati dal Supremo consesso amministrativo non possono in questa sede essere applicati nel senso di ritenere il solo servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani svolto come analogo al più complesso servizio di gestione integrata dei rifiuti e come indice di capacità tecnica della controinteressata a svolgere il servizio richiesto in sede di gara. Nella presente fattispecie il Collegio ritiene che più che di servizi analoghi che implicano una valutazione delle attività svolte di tipo “qualitativo” viene necessariamente in evidenza una valutazione di tipo quantitativo: l’attività che la controinteressata ha svolto per un bacino di utenza superiore a quella del Comune appaltante ha riguardato il solo trasporto dei rifiuti mentre l’attività di gestione integrata degli stessi, per come dichiarato dalla Balga ( cfr. domanda di partecipazione alla gara della società Balga,pag.11, memoria di costituzione del Comune pag. 11 e memoria di costituzione della controinteressata, pag. 7), è rimasta in capo alla Barano Multiservizi. Lo svolgimento del solo trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati, per quanto trattasi di servizio che richiede sicuramente un importante livello di professionalità e grado di specializzazione, non è qualificabile quale servizio analogo equiparabile a quello di cui al bando di gara e alle complesse e molteplici attività da svolgere per come esplicitate nel disciplinare di gara (parte I, punto 1), per la semplice e decisiva ragione che costituisce solo una parte del servizio che si assume analogo. In altri termini, è proprio il passaggio logico della “analogia” che non appare nella specie legittimamente praticabile, trattandosi piuttosto della insufficienza del servizio vantato quale esperienza pregressa a integrare il ben più complesso e articolato servizio oggetto della gara.

In ragione di tali argomentazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti dovendosi in particolare ritenere fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la mancanza dei requisiti tecnici in capo all’aggiudicataria, con assorbimento delle ulteriori censure; per l’effetto di tale accoglimento deve essere annullata l’aggiudicazione definitiva e in parte qua i presupposti verbali di gara. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’aggiudicazione definitiva impugnata.

Condanna il Comune resistente e la società controinteressata, ognuna per la metà, a pagare le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore