Tar Sicilia Palermo, Sez. III, sentenza n. 21 05/01/2017

1. Devono prendersi le mosse dalle chiare previsioni del bando di gara, secondo cui: - nella busta “2 OFFERTA QUALITA’ DEL SERVIZIO” devono essere contenuti, a pena di esclusione (tra l’altro): “…relazione sulle caratteristiche di tutti i prodotti offerti e relative schede tecniche…” (punto 9.4). Sotto tale specifico profilo, la ricorrente sostiene di avere indicato tale prodotto nell’offerta economica. Orbene, a prescindere dal fatto che tale prodotto avrebbe dovuto essere indicato nell’offerta tecnica, con relativa scheda – che non si riscontra negli atti di gara - in ogni caso il seggio non avrebbe potuto visionare l’offerta economica, in quanto, per espressa previsione del bando, all’apertura della busta contenente l’offerta economica (busta n. 3) si sarebbe proceduto solo per le imprese, le quali avessero superato il vaglio della valutazione dell’offerta tecnica (cfr. art 11, ult. parte).

2. Né, come invocato dalla stessa ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, atteso che tale eventuale passaggio si sarebbe tradotto in una inammissibile integrazione di un’offerta tecnica carente di un elemento essenziale, come tale in contrasto con la par condicio competitorum a causa della modificazione postuma della stessa offerta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3847; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303).

3. Per consolidato orientamento della giurisprudenza, l’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è riconducibile nell’ambito della concessione di servizi, “…che si differenzia dall'appalto di servizi in quanto il corrispettivo della fornitura "consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo", ex art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163…” (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; T.A.R. Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 653); e, dunque, nell’alveo applicativo dell’art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis).

4. Ciò comporta, come anche ritenuto dal C.G.A. con l’ordinanza d’appello cit., che non possano trovare diretta applicazione alla procedura negoziata qui in rilievo né l’art. 2 del codice dei contratti, né l’invocato art. 117 d.P.R. 207/2010 [che apre il capo II (Criteri di selezione delle offerte) del Titolo V dedicato essenzialmente ai lavori].

 

GUIDA ALLA LETTURA

 

 

Con la pronuncia in esame il Tar Sicilia torna sul tema del soccorso istruttorio per ribadire che è possibile ricorrere a tale istituto per superare non una mancanza assoluta bensì una mera incompletezza della documentazione presentata dal concorrente, al fine di evitare esclusioni fondate su mere carenze formali.

 

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici palermitani, una società partecipava ad una gara per l’affidamento in concessione del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande e/o merende anche refrigerate o riscaldate, nonché di prodotti freschi all'interno dei locali di un liceo classico statale ma veniva esclusa dalla procedura per mancata indicazione di prodotti previsti come obbligatori.

La concorrente impugnava così il provvedimento lesivo nonché, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva adottata in favore di altra società, instando per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nonché per la condanna della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, assumendo, da un lato, che il seggio di gara avrebbe indicato in maniera generica i prodotti previsti come obbligatori e, da altro lato, che la legge di gara sarebbe illegittima nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà di taluni prodotti. In particolare, sotto tale profilo, la ricorrente evidenziava di aver comunque indicato i prodotti in questione nell’offerta economica.

 

La sentenza in commento, nel rigettare il primo motivo di ricorso, osserva in primo luogo che le disposizioni di gara erano chiare e puntuali nell’indicare tra i prodotti da offrire anche quelli obbligatori; in particolare, era richiesto che tra questi venisse indicato, a pena di esclusione, anche il “latte fresco”, prodotto peraltro già definito obbligatorio dal regolamento provinciale per i servizi di ristoro all’interno di edifici scolastici e al quale la legge di gara rinviava espressamente.

Ad avviso del Collegio, il bando non sarebbe affatto equivoco nella sua formulazione giacché rientra nel potere della stazione appaltante la scelta discrezionale di stabilire la tipologia e la qualità dei prodotti da indicare, prodotti che, peraltro, nella specie erano già stati individuati da una fonte normativa secondaria della quale la stazione appaltante non poteva che fare applicazione.

 

Sotto altro profilo, la pronuncia in rassegna precisa che, anche prescindere dalla circostanza che tale prodotto (latte fresco) avrebbe dovuto essere indicato a pena di esclusione nell’offerta tecnica, con relativa scheda, in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe potuto visionare l’offerta economica nella quale la ricorrente assumeva di aver indicato i prodotti in questione, atteso che, per espressa previsione del bando, all’apertura della busta contenente l’offerta economica si sarebbe potuto procedere solo per le imprese che avessero superato il vaglio della valutazione dell’offerta tecnica.

 

Al riguardo, il Tar Sicilia, nel richiamare la costante giurisprudenza formatasi sul punto, osserva che la stazione appaltante non avrebbe tantomeno potuto né probabilmente dovuto attivare il soccorso istruttorio giacché, laddove avesse ritenuto di far valere le indicazioni contenute nell’offerta economica, si sarebbe verificata una inammissibile integrazione di un’offerta tecnica carente di un elemento essenziale con il conseguente sacrificio della par condicio competitorum attesa la modificazione postuma della stessa offerta[1].

 

Sotto altro aspetto, la società lamentava poi la violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara poiché l’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica si era svolta in seduta riservata.

 

Con riferimento a tale censura, anch’essa ritenuta infondata, la sentenza in commento ribadisce anzitutto che l’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è riconducibile nell’ambito della concessione di servizi e, come tale, soggetto all’articolo 30 del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis) [2].

 

Rinviando a un precedente del medesimo Tribunale, il Collegio, precisando che il primo comma dell’articolo 30 del codice degli appalti previgente esclude espressamente l’applicazione delle norme ivi contenute alle concessioni di servizi, fatto salvo quanto previsto negli ulteriori commi della menzionata disposizione, laddove il successivo comma 3 impone che per le concessioni sia comunque garantita, previa gara informale, una “adeguata pubblicità”, ribadisce che non possono trovare diretta applicazione alla procedura in esame né l’articolo 2 del codice dei contratti, né l’articolo 117 del d.P.R. 207/2010[3].

 

In altri termini, ad avviso del Collegio, anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi infondato posto che la disciplina afferente la pubblicità di tutte le fasi in cui si articola la “procedura” selettiva prevista dalle norme del codice degli appalti non è applicabile alle concessioni poiché il legislatore ha previsto, per queste ultime, la garanzia di una mera “adeguata pubblicità” della procedura informale per l’individuazione dei concessionari.

 

Da ultimo, la pronuncia in esame, conferma che dal rigetto del ricorso introduttivo deriva naturalmente la reiezione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato dedotto il vizio di invalidità derivata, conseguendo altresì l’inammissibilità dell’ultimo motivo del gravame aggiuntivo, con il quale la ricorrente ha contestato l’ammissione della controinteressata alla gara.

 

Sul punto, la giurisprudenza é ormai consolidata nell’affermare che il soggetto legittimamente escluso da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione deliberata, ancorché illegittimamente, in favore di altra impresa né è titolare di interessi strumentali alla rinnovazione della procedura, poiché si trova nella identica posizione di un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara[4].

 

 

Pubblicato il 05/01/2017

N. 00021/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01338/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Stiga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via Florio 130; 

contro

La Città Metropolitana di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Calandrino, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia di Palermo in Palermo, Via Maqueda, 100; 

nei confronti di

IVS Sicilia S.p.A., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

- del provvedimento del 6 aprile 2016 con cui la Città Metropolitana di Palermo ha escluso la ricorrente dalle operazioni di gara, espletate in data 5 aprile 2016 dalla Commissione aggiudicatrice, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di n. 6 distributori automatici di bevande e/o merende anche refrigerate o riscaldate nonché di prodotti freschi all'interno dei locali del liceo classico statale "Umberto I" sede e succursale di Palermo, concessi in uso alla Provincia Regionale di Palermo oggi Città Metropolitana di Palermo; e, contestualmente, ha comunicato l'aggiudicazione della procedura alla ditta IVS Sicilia S.p.A.;

- del verbale di seduta riservata del 23 marzo 2016 della Commissione, nominata per la procedura di cui sopra, che ha rilevato la parziale indicazione dei prodotti obbligatori richiesti da parte della Stiga s.r.l. e quindi escluso la concorrente, odierna ricorrente, nonché il medesimo verbale integralmente posto che la Commissione ha proceduto ad aprire e valutare le offerte tecniche delle concorrenti in seduta riservata;

- dei verbali di gara della Commissione in seduta riservata e pubblica successivi all'esclusione della Stiga s.r.l., in particolare del verbale del 5 aprile 2016 in cui si è proceduto al sorteggio tra le concorrenti IVS Sicilia S.p.A. e Trinacria Vending s.r.l. e conseguentemente si è proceduto all'aggiudicazione con riserva della gestione del servizio alla ditta IVS Sicilia S.p.A.;

- della clausola dell'avviso di selezione per l'affidamento della concessione di cui all'art. 11 "Criterio per l'affidamento" in cui è prevista una tabella con la prescrizione dell'indicazione dei prodotti obbligatori a pena di esclusione;

- della clausola dell'avviso di selezione di cui all'art. 11, ultimo comma, in cui l'Amministrazione resistente ha previsto che la Commissione procederà, in seduta riservata, all'apertura delle buste "2 Offerta qualità";

- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;

e per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Città Metropolitana di Palermo e la IVS Sicilia S.p.A.;

nonché per la condanna della Città Metropolitana di Palermo al risarcimento del danno in forma specifica in favore della ricorrente.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Palermo, con le relative deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 664/2016;

Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi, all’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso introduttivo, passato per notifica in data 6 maggio 2016, notificato nelle date 11-12 maggio e depositato in data 25 maggio, la società Stiga s.r.l. ha impugnato la propria esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di n. 6 distributori automatici di bevande e/o merende anche refrigerate o riscaldate, nonché di prodotti freschi all'interno dei locali del liceo classico statale "Umberto I" sede e succursale di Palermo, concessi in uso alla Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana di Palermo.

Espone di avere partecipato a tale gara, inviando tutta la documentazione richiesta dalla legge di gara; e di essere stata esclusa sulla base della mancata indicazione di prodotti previsti come obbligatori; con successiva verifica dell’offerta economica delle concorrenti rimaste in gara ed aggiudicazione provvisoria alla ditta IVS Sicilia s.p.a..

Deduce avverso gli atti impugnati le censure di:

illegittimità della determinazione di esclusione dalla procedura disposta in danno di Stiga srl – eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficiente ed illogica motivazione – difetto di istruttoria – violazione del principio del favor partecipationis – illegittimità delle prescrizioni del bando di gara impugnate, in quanto il seggio di gara avrebbe indicato in maniera generica i prodotti obbligatori che la ricorrente non avrebbe offerto, laddove la predetta li ha indicato tutti nell’apposita relazione tecnica; e, in ogni caso, la legge di gara sarebbe illegittima nella parte in cui ha inserito l’obbligatorietà di taluni prodotti; nonché, equivoca nella sua formulazione;

illegittimità della procedura di gara per violazione e falsa applicazione del principio della pubblicità delle operazioni, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, degli artt. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto le operazioni di apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, avvenute in seduta riservata, si porrebbero in contrasto con il principio di pubblicità delle operazioni di gara.

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché la condanna della p.a. intimata al risarcimento in forma specifica.

B. – Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare, evidenziando la mancata indicazione, da parte della ricorrente, del latte fresco, incluso tra i prodotti previsti come “obbligatori” dalla vigente regolamentazione.

Con ordinanza n. 664/2016 è stata respinta l’istanza cautelare.

C. – Con ricorso per motivi aggiunti, passato per la notifica il 14 settembre 2016, notificato il 19 settembre e depositato il 28 settembre, Stiga ha impugnato la determinazione di aggiudicazione definitiva disposta in favore di IVS Sicilia s.p.a., deducendo le censure di:

illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva, riproducendo i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo;

illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva per difetto di istruttoria, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – violazione e falsa applicazione del bando art. 9.4., in quanto l’aggiudicataria ha offerto il latte fresco nel formato da cl 25, sebbene tale formato non sia in commercio; e, quindi, il seggio di gara, il quale non avrebbe verificato le schede tecniche, avrebbe dovuto escludere la predetta dalla gara.

Ha, quindi, ribadito le domande già formulate con il ricorso introduttivo.

D. – In vista della discussione del merito del ricorso, le parti costituite hanno ribadito le rispettive argomentazioni, insistendo nelle relative conclusioni.

All’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

E. – Deve prioritariamente essere esaminato il ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente contesta sia la propria esclusione; sia, la regolarità delle operazioni di gara.

Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso introduttivo non è fondato.

E.1. – Il primo motivo non è fondato.

Devono prendersi le mosse dalle chiare previsioni del bando di gara, secondo cui:

- nella busta “2 OFFERTA QUALITA’ DEL SERVIZIO” devono essere contenuti, a pena di esclusione (tra l’altro): “…relazione sulle caratteristiche di tutti i prodotti offerti e relative schede tecniche…” (punto 9.4);

- all’art. 11, punto b1), sono indicati, tra i prodotti da offrire, quelli “obbligatori”, con una chiara previsione a pena di esclusione (tant’è vero, che non è previsto punteggio e ponderazione); con contestuale rinvio all’art. 3 del regolamento provinciale, e specifica indicazione in calce alla tabella (v. indicazione del “latte fresco”).

L’art. 3 del richiamato regolamento provinciale per i servizi di Ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di Istituti di Istruzione secondaria superiore concessi in uso dalla Provincia Regionale di Palermo – non impugnato in parte qua – stabilisce che “nella gamma dei prodotti debbono essere previsti obbligatoriamente: …latte fresco…”

Dall’esame della legge di gara si evince agevolmente non solo la presenza di una prescrizione a pena di esclusione, ma anche il rinvio ad una fonte normativa secondaria, che parte ricorrente non ha ritenuto di contestare.

Né, d’altro canto, tenendo conto della finalità sottesa a tale disciplina – e resa esplicita nell’art. 1 dello stesso regolamento – si riscontra il denunciato eccesso di potere, rientrando nel potere della stazione appaltante la scelta ampiamente discrezionale, nei limiti della ragionevolezza, di stabilire la tipologia e la qualità dei prodotti da inserire; e fermo restando che, come chiarito, la p.a. ha già espresso la sua scelta in una fase antecedente alla stessa indizione della procedura, nel regolamento su indicato, del quale, pertanto, nella redazione degli atti di gara il competente Ufficio non avrebbe potuto che fare applicazione.

Non sussiste, pertanto, la denunciata illegittimità del bando, per nulla equivoco nella sua formulazione.

E’, inoltre, sostanzialmente incontestata la non corrispondenza dei prodotti offerti – quanto al latte fresco – rispetto a quanto chiaramente previsto dalla legge di gara.

Sotto tale specifico profilo, la ricorrente sostiene di avere indicato tale prodotto nell’offerta economica.

Orbene, a prescindere dal fatto che tale prodotto avrebbe dovuto essere indicato nell’offerta tecnica, con relativa scheda – che non si riscontra negli atti di gara - in ogni caso il seggio non avrebbe potuto visionare l’offerta economica, in quanto, per espressa previsione del bando, all’apertura della busta contenente l’offerta economica (busta n. 3) si sarebbe proceduto solo per le imprese, le quali avessero superato il vaglio della valutazione dell’offerta tecnica (cfr. art 11, ult. parte).

Né, come invocato dalla stessa ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, atteso che tale eventuale passaggio si sarebbe tradotto in una inammissibile integrazione di un’offerta tecnica carente di un elemento essenziale, come tale in contrasto con la par condicio competitorum a causa della modificazione postuma della stessa offerta (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3847; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303).

Peraltro, secondo quanto prospettato dalla stessa ricorrente, il soccorso non avrebbe potuto avere alcun esito positivo, in quanto la predetta sostiene - nel contrastare con il gravame aggiuntivo l’ammissione della ditta controinteressata – che il formato da cl 25 del latte fresco non esisterebbe in commercio; senza, peraltro, avere mai mosso una specifica censura su tale punto della legge di gara.

E.2. – Non è fondato neppure il secondo motivo.

Deve premettersi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è riconducibile nell’ambito della concessione di servizi, “…che si differenzia dall'appalto di servizi in quanto il corrispettivo della fornitura "consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo", ex art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163…” (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; T.A.R. Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 653); e, dunque, nell’alveo applicativo dell’art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis).

Ciò premesso, e con riferimento alla specifica censura, deve essere richiamato un recente condivisibile precedente di questo Tribunale, secondo cui “…ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 è espressamente previsto, al comma 1, quanto segue: Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

Il successivo comma 3 prevede quindi che La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi…(omissis)…

Se per un verso il primo comma dell’art. 30 D.Lgs 163/2006 espressamente esclude l’applicazione delle norme del codice alle concessioni di servizi, fatto salvo quanto previsto negli ulteriori commi dello stesso articolo 30, al successivo comma 3 il legislatore impone che per le concessioni sia comunque garantita, previa gara informale e per quanto qui rileva, una “adeguata pubblicità”.

Ciò comporta, come anche ritenuto dal C.G.A. con l’ordinanza d’appello cit., che non possano trovare diretta applicazione alla procedura negoziata qui in rilievo né l’art. 2 del codice dei contratti, né l’invocato art. 117 d.P.R. 207/2010 [che apre il capo II (Criteri di selezione delle offerte) del Titolo V dedicato essenzialmente ai lavori].

Invero, per quanto riguarda gli appalti, l’obbligo di una generale pubblicità delle sedute, ivi comprese anche quelle di sola apertura dei plichi, è stata estesa solo mercé le modifiche al d.P.R. 207/2010 apportate con l’art.12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in l. 6 luglio 2012, n. 94 (con cui sono stati modificati gli artt. 120 e 283 d.P.R. 207/2010).

Ora, ritenere (come opinato dall’impresa ricorrente) che a fronte dell’espressa esclusione dell’integrale applicazione delle norme del “codice degli appalti” alle fattispecie relative alle mere “concessioni” discenda, comunque, una sostanziale omogeneità della disciplina afferente la pubblicità di tutte le fasi in cui si articola la “procedura” selettiva appare al Collegio non debitamente supportato sul piano normativo laddove –ripetesi- il legislatore ha previsto, per le concessioni, la garanzia di una mera “adeguata pubblicità” della procedura informale per l’individuazione del concessionari…(cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 giugno 2015, n. 1485; C.G.A., ord. n. 166/2015, sulla natura concessoria del procedimento e alla conseguente inapplicabilità delle specifiche norme del codice appalti).

Tanto è sufficiente per respingere il secondo motivo.

F. – Alla reiezione del ricorso introduttivo consegue la reiezione della prima articolata censura mossa con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto è stato dedotto il vizio di invalidità derivata e sono stati riproposti i due motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.

Dal rigetto del ricorso introduttivo consegue, altresì, l’inammissibilità dell’ultimo motivo del gravame aggiuntivo, con il quale la ricorrente ha contestato l’ammissione della controinteressata alla gara.

Invero, per consolidata giurisprudenza, il soggetto legittimamente escluso da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione deliberata, ancorché illegittimamente, in favore di altra impresa; e nemmeno è titolare di alcun interesse strumentale alla rinnovazione della stessa, in quanto si trova nella identica posizione di un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara (C.G.A. in sede giurisd., 30 gennaio 2012, n. 87; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 6772; T.A.R. Lazio Latina. Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 85).

G. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondati, devono essere rigettati, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

H. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della resistente Amministrazione; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi della controinteressata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna Stiga s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Città Metropolitana di Palermo, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Maria Cappellano

 

Solveig Cogliani

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

 

 


[1] Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016 n. 3847; Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6284.

[2] Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; Tar Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 653.

[3] TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 giugno 2015, n. 1485.

[4] C.G.A. in sede giurisd., 30 gennaio 2012, n. 87; Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 6772; Tar Lazio Latina, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 85.