T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 30 dicembre 2016, n. 2004

1. Copie informatiche di un documento analogico - piena efficacia - solo se è apposta o associata una firma digitale del soggetto che la spedisce o la rilascia - firma digitale  - strumento indispensabile per garantire l’autenticità del documento scansionato inviato seppur a mezzo PEC.

2. Documento analogico  -  scansione -  allegato alla PEC priva di forma digitale -  non può produrre l’effetto sanante della irregolarità riscontrata.

3.Generico riferimento riportato nella dichiarazione di intenti alle quote di partecipazione/esecuzione  -   non accompagnato da una specificazione della ripartizione dei servizi -  impresa priva della relativa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D.M. 120/2014 - insufficiente garanzia della stazione appaltante circa l’effettivo esecutore di quella quota parte di servizi che richiedono la specifica iscrizione all’Albo.

4. Soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis  D.lgs. n. 163/2006 - scadenza del termine di giorni 10 ex art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006 - mancata produzione della documentazione richiesta e mancato versamento della sanzione - esclusione - legittimità.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2016, proposto da:

XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, Andrea Sticchi Damiani C.F. STCNDR80E13I119J, con domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

A.R.O. n. 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra C.F. MRRRRT56S03D883G, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 72;

Comune di Nardo', Comune di Alezio, Comune di Aradeo, Comune di Collepasso, Comune di Galatone, Comune di Neviano, Comune di Sannicola, Comune di Secli', Comune di Tuglie, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
 

YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori C.F. MLLTMS57C10B822M, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Lecce Segreteria T.A.R. Lecce in Lecce, via Rubichi, 23;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n° 0029373 del 7 Luglio 2016 del Comune di Nardò - Capofila dell’A.R.O. n. 6, recante l’esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura aperta indetta per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni dell’A.R.O. n. 6;

dei verbali di gara delle sedute del 23 Febbraio 2016 e del 9 Giugno 2016 con i quali la Commissione di gara ha disposto (rispettivamente) di dare corso al soccorso istruttorio “oneroso” ex artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Decreto Legislativo n° 163/2006 e di escludere dalla gara il R.T.I. ricorrente;

della nota prot. n° 0017164 del 20 Aprile 2016 di richiesta di integrazione/regolarizzazione ex artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Decreto Legislativo n° 163/2006;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n° 0032882 del 29 Luglio 2016 di rigetto dell’istanza ex art. 243-bis Decreto Legislativo n° 163/2006 e (ove occorra) il parere legale richiamato dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione dalla gara;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto (ove stipulato) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., ed, ex art. 124 c.p.a., per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto e, in subordine, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.O. n.6;

Visto l’atto di intervento ad oppponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 Novembre 2016 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Andrea Sticchi Damiani, Roberto G. Marra e Luigi Quinto, quest'ultimo in sostituzione di Tommaso Millefiori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il R.T.I. ricorrente impugna il provvedimento prot. n° 0029373 del 7 Luglio 2016 del Comune di Nardò - Capofila dell’A.R.O. n. 6, recante la sua esclusione dalla procedura aperta (indetta con bando pubblicato il 30 Marzo 2015) per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni dell’A.R.O. n. 6, nonché: i verbali di gara delle sedute del 23 Febbraio 2016 e del 9 Giugno 2016 con i quali la Commissione di gara ha disposto (rispettivamente) di dare corso al soccorso istruttorio “oneroso” ex artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Decreto Legislativo n° 163/2006 e di escludere dalla gara il R.T.I. ricorrente; la nota prot. n° 0017164 del 20 Aprile 2016 di richiesta di integrazione/regolarizzazione ex artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Decreto Legislativo n° 163/2006; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n° 0032882 del 29 Luglio 2016 di rigetto dell’istanza ex art. 243-bis Decreto Legislativo n° 163/2006 e (ove occorra) il parere legale richiamato dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione dalla gara. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto (ove stipulato) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., ed, ex art. 124 c.p.a., il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto e, in subordine, per equivalente monetario.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 75 Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione per omessa applicazione dell’art. 46 Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione dell’art. 2 del Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione del principio di buona fede – Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2712 e 2719 codice civile – Violazione ed erronea applicazione della direttiva 2014/24/UE – Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria – Illegittimità diretta e derivata.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il R.T.I. ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio l’A.R.O. n. 6, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Con atto notificato alle altre parti in causa in data 5 Settembre 2016, la YYY  ha spiegato intervento ad opponendum.

Il R.T.I. ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza cautelare n° 442 del 6-7 Settembre 2016.

Alla pubblica udienza del 22 Novembre 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del gravame sollevate dalla difesa dell’A.R.O. n° 6, poiché il ricorso è sicuramente infondato nel merito e va respinto.

E’ necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che l’impugnato provvedimento di esclusione prot. n° 0029373 del 7 Luglio 2016, adottato dalla stazione appaltante resistente, reca la seguente articolata motivazione: “Con riferimento alla partecipazione dell’A.T.I. XXX  S.p.A., la Commissione di gara nella seduta del 23.02.2016, alla presenza dell’Ing. Marinelli Maria Carmela, rappresentante dell’operatore economico interessato, ha riscontrato le seguenti carenze/irregolarità riportate nel Verbale di gara n° 6: 1) la garanzia provvisoria, sotto forma di polizza fideiussoria, risulta essere priva dell’autentica della firma del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o autentica notarile; adempimento, quest’ultimo, richiesto a pena di esclusione dalla gara al paragrafo 11.4) del disciplinare di gara; 2) l’Impresa ZZZS.p.A. risulta essere priva del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex d.m. n° 120/2014 per la categoria 5 richiesta, a pena di esclusione, al punto III.3.1) del bando di gara. La stessa Impresa ha dichiarato di assumere tutte le attività oggetto dell’appalto, in relazione alle categorie e classi possedute, nella misura comunque del 40%, però la ditta XXX S.p.A. ha dichiarato di assumere tutte le attività oggetto dell’appalto, in relazione alle categorie e classi possedute, nella misura del 60%. Da ciò evince la dichiarata impossibilità per l’Impresa ZZZ S.p.A. ad eseguire servizi rientranti nella categoria 5 e la indisponibilità della XXX S.p.A. ad eseguire la totalità dei servizi rientranti nella predetta categoria. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla gara, si rendeva necessaria la produzione di una dichiarazione con la quale la XXX S.p.A. si fa espressamente carico di tutti i servizi in appalto ricompresi nella categoria 5, posseduta da quest’ultima, oltre alla rideterminazione delle percentuali di ripartizione della totalità dei servizi in appalto; Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente è stato invitato a produrre, a pena l’esclusione dalla gara ed entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla data di invio della richiesta scritta da parte della stazione appaltante (prot. n. 17164 del 20.04.2016): fideiussione provvisoria integrata dall’elemento di cui è carente, come rilevato al precedente punto 1), nonché le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle ditte XXX S.p.A. e IMPRESA ZZZ S.p.A. ad integrazione degli elementi rilevati al precedente punto 2). Con la medesima nota è stata comunicata l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 e la modalità di pagamento della stessa che il concorrente avrebbe dovuto versare prima della produzione della documentazione integrativa. In riscontro alla predetta richiesta la XXX S.p.A. ha trasmesso in data 22.04.2016 una PEC, in atti con il prot. n° 18008 del 24.04.2016, cui allegava la scansione dei seguenti documenti analogici firmati a mano sui quali però non è stata apposta la firma digitale a garanzia dell’autenticità degli stessi: - scansione della polizza fideiussoria munita di autentica notarile, pur con la precisazione che la polizza in gara risultava già munita di firma digitale del fideiussore; - scansione di una comunicazione, a firma di entrambi i componenti del RTI con la quale, tra l’altro, si chiarisce che nella dichiarazione di intenti congiunta, allegata alla documentazione di gara, l’impresa XXX aveva fatto riferimento a tutte le attività oggetto dell’appalto e a tutti i servizi previsti nel Capitolato, mentre l’impresa ZZZ si sarebbe riferita alle sole attività relative ai servizi di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi ed assimilabili, precisando limitatamente alle categorie e classi possedute; ribadendo pertanto che ferma restando la ripartizione delle quote dell’ATI nel 60% alla prima e 40% alla seconda, le attività ricomprese nella categoria 5 (raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi) sarebbero state svolte dalla sola XXX nell’ambito della propria quota di appalto. Con riferimento alla sanzione applicata, il concorrente chiedeva l’annullamento in autotutela della nota prot. n° 17164/2016, quanto meno con riferimento all’irrogazione della sanzione pecuniaria, che non è stata versata dal R.T.I. XXX S.p.A./Impresa ZZZ S.p.A. perché ritenuta non dovuta essendo inerente a elementi non essenziali di irregolarità. Preso atto di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto di acquisire un parere legale, dello Studio Marra-Leuci, incaricato dalla stazione appaltante per il supporto giuridico/legale, cui si conforma nell’adozione delle proprie determinazioni. La Commissione di gara, pertanto, preso atto della PEC della XXXS. p.A., del mancato versamento della sanzione pecuniaria e del parere legale dello Studio Marra-Leuci, ……. perviene alla conclusione che di seguito si espone. La Commissione rileva che il concorrente non ha proceduto regolarmente con la integrazione delle carenze comunicate con la nota prot. n° 17164 del 20.04.2016 inerente il procedimento sanante del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n° 163/2006. Infatti, come evidenziato nell’allegato parere legale, a norma dell’art. 22, comma 1, del CAD le copie informatiche di un documento analogico hanno piena efficacia se ad essi è apposta o associata una firma digitale del soggetto che la spedisce o la rilascia. L’apposizione della firma digitale è strumento indispensabile per garantire l’autenticità del documento scansionato inviato seppur a mezzo PEC. Resta insoddisfatta, di conseguenza, la prescrizione del disciplinare di gara che esige l’autentica della firma da parte del pubblico ufficiale o di un notaio rimanendo insufficiente la trasmissione della autentica notarile scansionata della polizza fideiussoria la quale, per non incorrere nell’esclusione, sarebbe dovuta pervenire come documento cartaceo originale all’Ufficio Protocollo del Comune di Nardò, come prescritto nell’ultima parte della richiesta prot. n° 17164/2016. Per lo stesso motivo è rimasta insoddisfatta anche la richiesta di una dichiarazione della XXX di farsi espressamente carico di tutti i servizi in appalto ricompresi nella categoria 5 non posseduta dalla Impresa ZZZ S.p.A. atteso che la scansione del documento analogico (prot. 71/16 del 22/04/2016), allegata alla PEC del 22.04.2016, priva di forma digitale, non può produrre l’effetto sanante della irregolarità riscontrata e che il generico riferimento riportato nella dichiarazione di intenti alle quote di partecipazione/esecuzione, non accompagnato da una specificazione della ripartizione dei servizi, in particolare di quelli per i quali l’Impresa ZZZ non possiede la qualificazione per la esecuzione essendo priva della relativa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D.M. 120/2014, non è sufficiente a garantire la stazione appaltante circa l’effettivo esecutore di quella quota parte di servizi che richiedono la specifica iscrizione all’Albo. Infine, si rileva il mancato pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n° 163/2006, pari ad € 50.000, che il concorrente avrebbe dovuto versare nei modi indicati nella nota prot. n° 17164/2016 prima della produzione della documentazione risultata carente e, comunque, entro il termine di giorni 10. …….. In esito al procedimento di soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n° 163/2006, la Commissione di gara per le motivazioni sopra riportate, avendo accertato che il concorrente in esame non ha prodotto nei termini assegnati regolare documentazione sanante le irregolarità/carenze riscontrate in sede di esame della domanda di partecipazione, determina l’esclusione dalla gara del concorrente A.T.I. XXXS.p.A./Impresa ZZZS.p.A. per non aver prodotto, nel termine assegnato di 10 giorni dalla data della nota prot. n° 17164 del 20.04.2016: 1) regolare autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o autentica notarile prescritta, a pena di esclusione dalla gara, al punto 3) del paragrafo 11.3) e al paragrafo 11.4) del disciplinare di gara, essendo il contenuto allegato alla PEC prot. n° 18018 del 26.04.2016 una semplice scansione di documento analogico firmato a mano priva di firma elettronica e non il documento cartaceo originale che avrebbe sanato la carenza accertata; 2) regolare dichiarazione con la quale la XXX S.p.A. si sarebbe dovuta fare espressamente carico di tutti i servizi in appalto ricompresi nella categoria 5, posseduta da quest’ultima e non dalla Impresa ZZZ S.p.A., essendo, anche in questo caso, la nota prot. n° 71/16 del 22/04/2016 allegata alla PEC prot. n° 18018 del 26.04.2016 una semplice scansione di documento analogico firmato a mano priva di firma elettronica e non il documento cartaceo originale che, anche in questo caso, avrebbe sanato l’irregolarità riscontrata; 3) il versamento della sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n° 163/2006 di € 50.000,00 applicata dalla Commissione di gara che sarebbe dovuto avvenire prima della produzione della documentazione e degli elementi integrativi richiesti e, comunque, entro 10 giorni dalla data della nota prot. n° 17164 del 20.04.2016, nei modi indicati nella medesima nota”.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del processo) tutte le pur suggestive censure prospettate nel ricorso introduttivo del presente giudizio si rivelano prive di giuridico fondamento, ove si consideri che l’impugnato provvedimento di esclusione prot. n° 0029373 del 7 Luglio 2016 si basa su una pluralità di motivi autonomamente idonei a sorreggerlo, tra i quali appare insuperabile quello incentrato sull’omessa produzione, nel termine di dieci giorni assegnato dalla stazione appaltante ex art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm., di una regolare dichiarazione di intenti “sanante” (documento cartaceo originale o copia informatica del documento analogico con firma digitale) con cui la XXX  S.p.A. si facesse carico dell’integrale esecuzione dei servizi in appalto compresi nella categoria 5 - raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi - (posseduta unicamente dalla stessa) e sul mancato versamento (nello stesso termine) della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. (legittimamente) applicata dalla stazione appaltante resistente, con la nota prot. n° 0017164 del 20 Aprile 2016, per le irregolarità (qualificabili come) essenziali della dichiarazione di intenti del R.T.I. ricorrente presentata in allegato alla domanda di partecipazione alla gara inserita nel plico contenente l’offerta, posto che la XXX S.p.A. ha esplicitamente (e chiaramente) dichiarato di eseguire solo nella misura del 60% tutte le attività oggetto dell’appalto, tra le quali i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi compresi nella categoria 5 (posseduta dalla stessa, ma non dalla Impresa ZZZ S.p.A.).

Infine, - da un lato - è sicuramente inapplicabile alla fattispecie concreta de qua l’invocata Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, non avendo la stessa carattere “self executing” e non essendo stata ancora recepita (al momento dei fatti di causa) dal legislatore italiano (Cfr: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 Luglio 2014 n° 16), e - dall’altro - il Collegio è dell’avviso meditato che sia chiaramente insussistente l’allegato contrasto dell’art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. con la disciplina europea (applicabile “ratione temporis”) dettata dagli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE, posto che quest’ultima normativa prevede esplicitamente la facoltà degli Stati membri dell’U.E. di imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sicchè – non sussistendo dubbi interpretativi inerenti norme comunitarie – va disattesa la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia del Lussemburgo ex art. 267 del T.F.U.E. (e/o di “sospensione impropria” del giudizio) sollevata dalla parte ricorrente nella memoria difensiva finale del 3 Novembre 2016.

Per le ragioni innanzi (brevemente) illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 Novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario

 

 

 

Guida alla lettura

La decisione annotata riguarda l’esclusione disposta dalla commissione di gara, previa acquisizione di un parere legale, di un RTI dalla partecipazione ad una procedura d’appalto per l’affidamento di servizi d’igiene ambientale.

L’esclusione è stata dovuta a plurimi motivi, tra i quali quello ritenuto insuperabile dal Tar salentino è stato quello incentrato sull’omessa produzione, nel termine di dieci giorni assegnato dalla stazione appaltante ex art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm.:

a) di una regolare dichiarazione di intenti “sanante” (documento cartaceo originale o copia informatica del documento analogico con firma digitale) con cui  una delle imprese associate  si doveva fare carico dell’integrale esecuzione dei servizi in appalto compresi nella categoria 5 - raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi;

b)del mancato versamento  della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. applicata dalla stazione appaltante resistente  per le irregolarità (qualificabili come) essenziali della dichiarazione di intenti del R.T.I. ricorrente presentata in allegato alla domanda di partecipazione alla gara inserita nel plico contenente l’offerta, posto che la ricorrente aveva esplicitamente dichiarato di eseguire solo nella misura del 60% tutte le attività oggetto dell’appalto, tra le quali i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi compresi nella categoria 5 (posseduta dalla stessa, ma non dall’altra impresa associata).

Infine, è  da segnalare che ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, non avendo la stessa carattere “self executing” e non essendo stata ancora recepita (al momento dei fatti di causa) dal legislatore italiano (Cfr., Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 Luglio 2014 n° 16).

Sempre il Collegio ha ritenuto insussistente il contrasto dell’art. 38 comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. con la disciplina europea (applicabile “ratione temporis”) dettata dagli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE, posto che quest’ultima normativa prevede esplicitamente la facoltà degli Stati membri dell’U.E. di imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sicchè – non sussistendo dubbi interpretativi inerenti norme comunitarie –  è stata disattesa la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia del Lussemburgo ex art. 267 del T.F.U.E. (e/o di “sospensione impropria” del giudizio) sollevata dalla parte ricorrente.