T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 07 ottobre 2016, n. 2260

1. In tema di appalti, nell’ipotesi di predeterminazione degli oneri di sicurezza cd. indiretti o aziendali da parte della disciplina di gara, l’offerente non è tenuto ad alcuna ulteriore indicazione, dovendosi ritenere la relativa offerta economica implicitamente integrata dalla suddetta previsione della lex specialis (1).

2. Il tardivo assolvimento dell'onere di espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, mediante soccorso istruttorio, non inficia la validità del provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui gli oneri di sicurezza aziendali siano stati già predeterminati dalla stazione appaltante, dovendosi l'offerta economica ritenersi già completa.

 

(1) Precedenti conformi: T.A.R. Campania, Salerno, 17 luglio 2015, n. 1600; Cons. Stato, Sez. 4, 12 gennaio 2016, n. 67;

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Araneo C.F. RNAMRA77E14L738F, con domicilio in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.; 

contro

Comune di Morra De Sanctis, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 

nei confronti di

Caputo & figli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31; 

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Morra De Sanctis n.57 del 04.08.2016, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali, di tutti gli atti connessi e presupposti, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto o, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Caputo & figli s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

Vista la censura con la quale viene lamentata l’illegittima ammissione alla gara dell’impresa aggiudicataria, benché non avesse indicato, nel contesto dell’offerta economica, l’ammontare degli oneri di sicurezza cd. interni o aziendali, come prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis;

Rilevato che il bando di gara prevede che “l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta da compensare a misura è pari a € 331.571,17 di cui € 324.799,77 per lavori soggetti a ribasso e € 6.771,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”;

Considerato che dal “quadro economico”, allegato al progetto esecutivo a base di gara, si evince che l’importo indicato nel bando a titolo di “oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” è il frutto della sommatoria di € 2.697,64, quali “oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso”, e di € 4.073,76, quali “oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso”;

Rilevato altresì che il computo metrico riconduce ai costi della sicurezza cd. indiretti voci (come il box bagno ed il monoblocco prefabbricato per mense ecc.) sicuramente riconducibili alle misure di sicurezza cd. interna o aziendale, in quanto tali distinte rispetto alle misure di sicurezza da cd. interferenza;

Considerato quindi che, essendo gli oneri di sicurezza cd. indiretti o aziendali predeterminati dal bando di gara, nessuna ulteriore indicazione sarebbe stata necessaria da parte dell’impresa offerente, la cui offerta economica deve quindi ritenersi implicitamente integrata con la suddetta previsione della lex specialis;

Considerato nondimeno che la previsione della lex specialis, secondo cui l’impresa offerente avrebbe dovuto indicare specificamente “a pena di esclusione” l’ammontare degli oneri di sicurezza cd. aziendali, sebbene interpretabile nel senso che sarebbe stato onere dei concorrenti quantificare espressamente i suddetti costi, in una misura uguale o diversa da quella prevista dal bando, avente quindi carattere puramente indicativo, non è atta a legittimare l’automatica esclusione dell’impresa nell’ipotesi di mancato assolvimento del suddetto onere, attesa la non univocità sul punto della lex specialis, la quale, nel prevedere (nel bando e nel quadro economico) che gli oneri di sicurezza (anche) indiretti non sono suscettibili di ribasso, induce ragionevolmente ad attribuire carattere inderogabile alla relativa indicazione quantitativa;

Rilevato quindi che il tardivo assolvimento del suddetto onere da parte dell’impresa aggiudicataria (con la nota prot. n. 4299 del 9.8.2016, allegata al ricorso) non è suscettibile di inficiare la validità del provvedimento di aggiudicazione né del procedimento che ha condotto alla sua adozione, siccome fondati su una offerta economica (dell’impresa aggiudicataria) da ritenersi completa (per relationem) anche sotto il profilo dedotto in ricorso;

Evidenziato altresì che dalla suddetta dichiarazione non può dedursi alcun profilo di contraddittorietà e/o perplessità dell’offerta, in relazione agli oneri di sicurezza aziendali, essendo la stessa successiva al provvedimento di aggiudicazione ed inidonea pertanto a determinarne l’illegittimità, né la parte ricorrente allega la non coerenza dell’importo in essa indicato rispetto agli oneri di sicurezza cd. aziendali propri dell’impresa aggiudicataria;

Ritenuto quindi che il ricorso, come anticipato, debba essere respinto siccome infondato;

Ritenuto che la peculiarità dell’oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1511/2016, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

 

 

Guida alla lettura

La sentenza sopra riportata affronta l'ipotesi della mancata espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dell'offerente, in presenza di una espressa previsione di bando ed a fronte della predeterminazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante nella disciplina di gara.

Nel caso che ci occupa, infatti:

- il bando di gara ha previsto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nell'importo complessivo di € 6.771,40;

- il "quadro economico", allegato al progetto esecutivo a base di gara, ha suddiviso i suddetti oneri in € 2.697,64 per "oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso" ed € 4.073,76 per "oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso";

- il computo metrico allegato al progetto esecutivo ha dettagliato gli oneri di sicurezza indiretti con voci come box bagno, monoblocco prefabbricato per mense, ecc., sicuramente riconducibili alle misure di sicurezza cd. interna o aziendale, in quanto tali, distinte rispetto alle misure di sicurezza da cd. interferenza.

Sulla base di tale previsione di gara, il T.A.R. ha ritenuto che "essendo gli oneri di sicurezza cd. indiretti o aziendali predeterminati dal bando di gara, nessuna ulteriore indicazione sarebbe stata necessaria da parte dell'impresa offerente, la cui offerta economica deve quindi ritenersi implicitamente integrata con la suddetta previsione della lex specialis".

La suddetta decisione è coerente con la previsione normativa di cui all'art. 95 - comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ("nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), in quanto la norma richiede l'esplicitazione dei costi relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, risultando indifferente se la relativa esplicitazione sia contenuta direttamente negli atti di indizione della gara o venga riportata dal concorrente in sede di compilazione dell'offerta economica.

Ne discende che in presenza di oneri di sicurezza aziendali già predeterminati dalla stazione appaltante, il concorrente non è tenuto a riproporli nell'offerta economica.