Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 7 luglio 2016, n. 7802

Il principio secondo cui l’impresa che abbia consapevolmente deciso di non partecipare alla gara pubblica non può poi contestare gli atti conclusivi della relativa procedura, difettando essa della legittimazione e dell’interesse al ricorso, può essere derogato soltanto al ricorrere di tre tassative ipotesi: a) quando si contesti in radice la legittimità dell'indizione della gara; b) quando, all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; c) quando si impugnino direttamente le clausole del bando deducendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2016, proposto da: 
Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del RTI tra Romeo Gestioni s.p.a. e Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Di Ciommo, Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.17; 

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Sabato, Fiammetta Fusco, con i quali elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27; 

nei confronti di

RTI Manutencoop Facility Management s.p.a./Mugnai s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Mastragostino, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Federico Confalonieri, n.5;

RTI Olicar s.p.a./Enel SI s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via di Ripetta, n.142;

RTI Antas s.r.l. a socio unico/Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l./Gaetano Paolin s.p.a./Technè s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Mastrocola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via G.G. Belli, n.39;

RTI Siram s.p.a./MI.CO.R. s.r.l./Ferranti Tommaso s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Zoppini, Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Nicotera, n.31; 

RTI C.N.P. - Combustibili Nuova Prenestina s.p.a./FPM s.r.l./ACMM s.r.l./G.P.C. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Vulpetti, Valentina Lipari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sabotino, n.2/A; 

e con l'intervento di

ad opponendum RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Lazio G17434 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione, lotti da 1 a 7, nella parte in cui, approvato integralmente l’operato della commissione esaminatrice, ha aggiudicato i lotti da n. 1 a n. 5, nonché degli atti presupposti e connessi (determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014 di indizione della gara e relativi allegati, compreso il disciplinare di gara; verbali delle sedute pubbliche e private della commissione), nonché

per il risarcimento dei danni.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Manutencoop Facility Management s.p.a./Mugnai s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Olicar s.p.a./Enel SI s.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Antas s.r.l. a socio unico/Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l./Gaetano Paolin s.p.a./Technè s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Siram s.p.a./MI.CO.R. s.r.l./Ferranti Tommaso s.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI C.N.P. - Combustibili Nuova Prenestina s.p.a./FPM s.r.l./ACMM s.r.l./G.P.C. s.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 giugno 2016 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno gravame la Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del RTI Romeo Gestioni s.p.a./Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, ha interposto azione impugnatoria avverso la determinazione della Regione Lazio G17434 del 30 dicembre 2015, nella parte in cui ha aggiudicato i lotti da 1 a 5 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione.

L’azione impugnatoria è stata estesa alla determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014 di indizione della gara e ai verbali delle sedute pubbliche e private della commissione esaminatrice.

La ricorrente premette che la gara, di grande complessità tecnica e di ingente valore economico complessivo (€ 1.277.100.000,00 Iva esclusa, al netto dei costi da rischio interferenziale pari a € 116.000,00), è stata bandita dalla Regione in esecuzione dell’art. 1, comma 68, lett. c), della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 14, del decreto del Commissario ad acta n. U00424 del 1° ottobre 2013 e dei relativi atti attuativi, in nome e per conto di varie Aziende sanitarie (Asl Roma A, B, C, D, E, F, G, H; Asl Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone; Aziende ospedaliere San Filippo Neri, Sant’Andrea, San Giovanni Addolorata; Policlinico Tor Vergata).

Narrato tra altro come la gara, da svolgersi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006, prevedendosi al riguardo il punteggio massimo di punti 60 per l’offerta tecnica e di punti 40 per l’offerta economica, sia stata suddivisa in 7 lotti, per una durata del servizio pari a 18 mesi, e consentendo ai concorrenti la partecipazione a più lotti, con limite di aggiudicazione fissato a un solo lotto, in ragione dell’ordine decrescente di rilevanza economica, la ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura per i lotti n. 6 e 7, non risultando in entrambi aggiudicataria, e di aver in corso l’impugnazione innanzi a questo Tribunale, con autonomi ricorsi, dei relativi esiti (il riferimento è ai ricorsi r.g.n. 1513 e 1514, contestualmente trattenuti in decisione).

Ciò posto, la ricorrente rappresenta di aver comunque interesse alla proposizione dell’odierna impugnativa anche per i lotti per i quali non ha concorso (da n. 1 a n. 5), esponendo, in particolare, che l’aggiudicazione di questi ultimi ha effetti diretti sull’aggiudicazione dei lotti per i quali ha presentato offerte, in virtù del meccanismo previsto dal bando, per cui nessun partecipante alla gara può aggiudicarsi un lotto di valore inferiore se si è già aggiudicato un lotto di valore maggiore: la ricorrente vanterebbe, pertanto, un interesse strumentale alla riedizione della procedura.

Indi la ricorrente, esposti ampi profili critici relativi alla gara in parola e ai suoi esiti, deduce avverso gli atti gravati i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.

Si duole la ricorrente che il bando di gara, malgrado la complessità e la rilevanza della procedura, e la estrema genericità dei criteri valutativi previsti (come attesterebbero specificamente quelli previsti per le voci “modalità di esecuzione dei servizi”, “implementazione del sistema informativo”, “censimento”), non abbia stabilito, come prevede la norma epigrafata, né sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi, né puntuali parametri relativi all’attribuzione dei giudizi qualitativi, in tal modo attribuendo alla commissione di gara una eccessiva e ingiustificata discrezionalità valutativa, che avrebbe leso i principi di par condicio tra i concorrenti, di trasparenza, di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, di imparzialità, e, più in generale, tutti i principi di cui all’art. 97 Cost..

Soggiunge la ricorrente come l’omesso adempimento avrebbe risposto, oltre che ai canoni di cui sopra, alle sollecitazioni provenienti da vari pareri espressi, in riferimento ad altre gare, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa.

2) Sviamento di potere, mancato esercizio di attività doverosa, violazione del principio di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, nonché violazione dell’art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Denunzia la ricorrente che almeno due commissari su tre avrebbero omesso di svolgere la propria singola valutazione discrezionale sulle offerte economiche, nonostante la stessa fosse prescritta dal disciplinare.

In particolare, la ricorrente, in disparte ogni questione in ordine all’attribuzione degli specifici punteggi, si duole che, a fronte della previsione di bando, discendente dall’art. 283 del D.P.R. 207/2010, prevedente l’attribuzione discrezionale, a opera di ciascun commissario, di coefficienti di giudizio, da cui ricavare, attraverso un’operazione matematica, il coefficiente medio, i tre commissari hanno espresso identico giudizio numerico e identica motivazione per tutti i criteri valutati (pari a n. 1344, e a n. 4.032 giudizi tra loro, a gruppi di tre, identici).

La ricorrente ritiene, pertanto, violata la previsione della lex specialis, volta ad attribuire a ciascun commissario il potere/dovere di valutare discrezionalmente le offerte economiche e di motivare autonomamente la propria scelta, sulla base della quale ricondurre i tre giudizi resi singolarmente, criterio per criterio, a un giudizio/coefficiente unico medio, costituente il giudizio/coefficiente dell’organo collegiale.

Evidenzia la ricorrente l’implausibilità, sia sul piano logico che su quello statistico, dell’espressione, da parte dei tre componenti della commissione, chiamati espressamente a rendere una valutazione autonoma dei profili dell’offerta nell’ambito dei cinque punteggi previsti (1,00 ottimo; 0,75 buono; 0,50 discreto; 0,25 sufficiente; 0,00 non adeguato), di un identico coefficiente numerico, ripetutosi per 1344 volte (ciascun criterio per ciascuna offerta): l’evenienza, come anche riconosciuto da una sentenza del giudice amministrativo resa su fattispecie analoga e anzi di minor rilevanza numerica (C. Stato, VI, n. 1332/2012), sarebbe indi sicuramente sintomatica dell’illegittimità, in radice, della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi.

3) Violazione di legge per mancanza e carenza di motivazione dei giudizi espressi dai singoli commissari (o quanto meno da due commissari su tre), per ciascun criterio per ciascuna offerta, per ben 1.334 criteri (e indi per 4.032 volte).

Secondo la ricorrente, all’illogicità dell’uniformità dei coefficienti di cui al motivo precedente si aggiungerebbe la carenza di motivazione del giudizio valutativo, che sarebbe apparente o formale, in quanto formulato in maniera identica, parola per parola, da ciascun commissario. Sarebbe, pertanto, impossibile risalire alle ragioni per cui ogni commissario ha ritenuto di esprimere, per tutti i criteri di valutazione di ogni offerta economica, un certo coefficiente numerico tra quelli previsti.

Conseguirebbero lo sviamento e l’eccesso di potere, la violazione del principio di trasparenza della gara, del principio di difesa, anche in giudizio, degli interessi dei partecipanti, e della par condicio tra gli stessi.

La censura è corroborata dal richiamo a numerosi principi tratti da pronunciamenti del giudice amministrativo, inerenti la latitudine dell’onere motivazionale incombente sulle commissioni di gara, soprattutto nell’ipotesi, qui ritenuta sussistente, della carenza nel bando di stringenti e puntuali criteri di valutazione.

4) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, sviamento ed eccesso di potere.

La ricorrente, infine, nel descritto contesto, ipotizza come la commissione di gara possa aver seguito criteri non definiti nel bando, compromettendo in tal modo la parità di trattamento dei concorrenti e la trasparenza della gara.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ha domandato l’annullamento degli stessi e la condanna della Regione a risarcire il danno ingiusto patito dalla ricorrente per i fatti denunziati, nella misura da stimarsi in corso di causa.

Si è costituita in resistenza la Regione Lazio.

La Regione, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione del bando, per tardività, l’inammissibilità della restante impugnativa, sia per carenza di un principio di prova in ordine alla possibilità della ricorrente di aggiudicarsi la gara in esito alla riedizione della valutazione (cd. prova di resistenza), sia per carenza di qualsiasi censura inerente le valutazioni di merito espresse dalla commissione, la genericità della domanda risarcitoria.

La Regione afferma poi che il disciplinare di gara ha indicato sia i criteri generali che i sub-criteri (8 criteri tecnici e 18 sub-criteri di attribuzione dei punteggi), i quali sono stati poi ulteriormente esplicitati e integrati nel capitolato tecnico, ed evidenzia che i commissari (i quali, pur non essendo a tanto tenuti, hanno espresso, oltre al coefficiente numerico, la motivazione del punteggio attribuito, ai fini di trasparenza) non hanno utilizzato, tra i cinque giudizi attribuibili, sempre lo stesso giudizio per tutti i criteri, né hanno utilizzato lo stesso giudizio con riferimento allo stesso criterio nelle diverse offerte (come nel precedente richiamato dalla ricorrente). Di talchè, secondo la Regione, nessuna menda è attribuibile all’operato della commissione, attesa l’improponibilità dell’equazione omogeneità=illegittimità, e anche considerato che nessuna norma, ivi comprese quelle discendenti dalla lex specialis, vieta ai commissari di esprimersi in modo omogeneo.

La Regione ha indi concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

Si sono costituite in resistenza anche le cinque imprese aggiudicatarie dei lotti per cui è causa, RTI Manutencoop Facility Management s.p.a./Mugnai s.p.a., RTI Olicar s.p.a./Enel SI s.r.l., RTI Antas s.r.l. a socio unico/Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l./Gaetano Paolin s.p.a./Technè s.p.a., RTI Siram s.p.a./MI.CO.R. s.r.l./Ferranti Tommaso s.r.l., RTI C.N.P. - Combustibili Nuova Prenestina s.p.a./FPM s.r.l./ACMM s.r.l./G.P.C. s.r.l., nonché l’aggiudicatario del lotto n. 7, RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a..

Le contro-interessate hanno eccepito sia l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente alla riedizione della procedura comparativa per quanto concerne i lotti per cui è causa, per i quali la ricorrente non ha partecipato alla gara, che l’infondatezza, nel merito, delle dedotte censure.

Con ordinanza 17 marzo 2016, n. 3334, la Sezione I-ter di questo Tribunale, a tale data competente alla disamina del gravame, ha disposto un incombente istruttorio a carico della Regione Lazio, che vi ha adempiuto con depositi del 19 aprile, 12 e 31 maggio 2016.

Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2016.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dalle contro-interessate è fondata.

2.1. E’ pacifico che la ricorrente non ha partecipato alla gara in relazione ai lotti da n. 1 a n. 5, di cui, con il presente ricorso, contesta l’aggiudicazione.

Sul punto, il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione al consolidato e condiviso orientamento secondo cui l’impresa che abbia consapevolmente deciso di non partecipare alla gara pubblica non può poi contestare gli atti conclusivi della relativa procedura, difettando essa della legittimazione e dell’interesse al ricorso (ex multis, di recente, C. Stato, V, 30 dicembre 2015, n. 5862; V, 30 maggio 2016, n. 2295).

Il principio in questione può essere derogato soltanto al ricorrere di tre tassative ipotesi: a) quando si contesti in radice la legittimità dell'indizione della gara; b) quando, all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; c) quando si impugnino direttamente le clausole del bando deducendo che le stesse siano immediatamente escludenti (C. Stato, V, 23 ottobre 2013, n. 5131; 21 giugno 2013, n. 3404).

Nella fattispecie, non sussiste alcuna delle predette condizioni, atteso che la ricorrente non contesta l’indizione della gara o lamenta che la gara sia mancata.

Né può dirsi che nel caso di specie la lex specialis presentasse un contenuto preclusivo alla partecipazione da parte della ricorrente.

Per tale profilo, in particolare, non può certamente valorizzarsi la censura, sviluppata dalla ricorrente avverso la stessa lex specialis, di mancata sufficiente declinazione dei criteri di valutazione delle offerte.

Invero, in disparte ogni questione inerente la tempestività della doglianza, pure introdotta dalla resistente Regione Lazio, il rilievo non risulta idoneo ad assumere un carattere escludente della partecipazione alla gara della ricorrente, tant’è che la ricorrente medesima neanche si spinge a una siffatta affermazione, e riferisce, di contro, di aver partecipato alla gara per quanto concerne i diversi lotti nn. 6 e 7, retti dalla stesse regole che hanno governato l’aggiudicazione, qui controversa, dei lotti da n. 1 a n. 5.

2.2. Il Collegio ritiene inoltre che non sia idoneo a supportare la proposizione del ricorso neanche l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, invocato dalla parte ricorrente laddove riferisce che l’aggiudicazione dei lotti da n.1 a n.5 ha effetti diretti sull’aggiudicazione dei lotti nn. 6 e 7 per i quali ha presentato offerte, in virtù del meccanismo previsto dal bando, per cui nessun partecipante alla gara può aggiudicarsi un lotto di valore inferiore se si è già aggiudicato un lotto di valore maggiore.

Al riguardo, va richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eventuale interesse pratico alla rinnovazione della gara, affermato dalla parte ricorrente, non dimostra di per sé solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso (C. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4).

Inoltre, tale prospettazione è meramente ipotetica, posto che la ventilata aggiudicazione alla ricorrente dei lotti nn. 6 e 7 è subordinata a eventi del tutto potenziali e incerti, quali l’assegnazione dei lotti da n. 1 a n. 5 a concorrenti diversi da quelli individuati dalla stazione appaltante, oltre che contraddittoria, atteso che parte ricorrente riferisce di aver impugnato (con i ricorsi n.r.g. 1513 e 1514 del 2016, contestualmente trattenuti in decisione) anche le graduatorie dei lotti nn. 6 e 7, di talchè, nello stesso scenario delineato dalla ricorrente, non risulta in alcun modo possibile, sotto un piano logico prima ancora che giuridico, intravedere gli effetti utili che la società ipotizza come direttamente discendenti dall’eventuale accoglimento dell’odierno gravame.

3. Per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti e intervenienti delle spese di lite, che liquida nella misura pari a complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA, ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

 

 

 

 

 

GUIDA ALLA LETTURA

Con la sentenza in commento il TAR Lazio, Sede di Roma, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b., c.p.a., il ricorso proposto, condividendo e ribadendo il principio secondo cui l’impresa che abbia consapevolmente deciso di non partecipare alla gara pubblica non può poi contestare gli atti conclusivi della relativa procedura, difettando essa della legittimazione e dell’interesse all’impugnativa (conforme, Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2016, n. 2295).

Viene altresì specificato che il suddetto principio può essere derogato soltanto al ricorrere di tre tassative ipotesi (considerate non sussistenti nella fattispecie in esame): a) quando si contesti in radice la legittimità dell'indizione della gara; b) quando, all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; c) quando si impugnino direttamente le clausole del bando deducendo che le stesse siano immediatamente escludenti. In particolare, secondo il TAR, non poteva certo sostenersi che, nel caso di specie, la lex specialis di gara presentasse un contenuto preclusivo alla partecipazione da parte della ricorrente (tanto più che la stessa aveva infatti partecipato ai diversi lotti n. 6 e 7, retti dalle medesime regole che governavano l’aggiudicazione controversa dei lotti da n. 1 a n. 5).

Parte ricorrente rappresentava di aver comunque un interesse strumentale alla riedizione della procedura anche per i lotti per i quali non aveva concorso, esponendo che l’aggiudicazione di questi ultimi aveva effetti diretti sull’aggiudicazione dei lotti per i quali aveva invece presentato offerte, in virtù del meccanismo previsto dal bando, per cui nessun partecipante alla gara poteva aggiudicarsi un lotto di valore inferiore se si fosse già aggiudicato un lotto di valore maggiore.

Il TAR ha invece ritenuto che non fosse idoneo a supportare la proposizione del ricorso neanche il suddetto preteso interesse strumentale alla riedizione della procedura, invocato dal ricorrente, in quanto, da un lato, ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eventuale interesse pratico alla rinnovazione della gara non dimostra di per sé solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso e, dall’altro, ha evidenziato come la prospettazione del ricorrente fosse comunque meramente ipotetica oltre che contraddittoria. E’ stato pertanto riconosciuto e ribadito che, in mancanza di un “indice di lesività” specifico e concreto, non può ammettersi un annullamento della procedura al mero fine strumentale di una rinnovazione della gara.

Ed infatti, la legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad una bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. Al contrario, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante né risulta idonea a determinare, da sola, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso.

La sentenza in commento, pertanto, nel ribadire gli orientamenti giurisprudenziali esistenti, costituisce un’importante conferma dei principi ritenuti applicabili in relazione alla legittimazione e all’interesse al ricorso in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica.