T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1°dicembre 2022, n.7512

In tale contesto, la revoca della precedente gara (giunta all’esame delle offerte, senza procedere all’aggiudicazione) si palesa giustificata, nell’esercizio della discrezionalità rimessa alla Pubblica Amministrazione (cfr. la sentenza della sez. II di questo TAR del 7/3/2022 n. 1530: “E' noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata "un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo" sicchè essa " - dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente - mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa", chiarendosi come sia "sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa" (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati)”.

Quanto all’esigenza di dare conto della sussistenza dell’interesse pubblico (cfr. la sentenza cit.: “il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario”), nel caso di specie si apprezza l’esigenza di rivedere la scelta che aveva condotto all’indizione della precedente gara, valorizzata dall’A.O.R.N. di Caserta sotto i concorrenti profili della possibilità di fruire dei finanziamenti del PNRR (cfr. il “Premesso” all’impugnata deliberazione del 23/12/2021 n. 935) e dell’organicità del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dalla UOC ingegneria ospedaliera, in alternativa al progetto strutturale e rispettoso dei tempi del PNRR, con il ridetto scopo “di riqualificare buona parte degli edifici esistenti, sostituendoli, con quattro nuovi edifici che ridistribuiscono le attività ospedaliere” (pag. 3 della delibera).

Trattasi di ragioni che, ad avviso del Collegio, motivano la scelta di rinnovazione progettuale, per la connotazione positiva che assumono, da un canto, l’utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e, d’altro canto, la possibilità di effettuare lavori di significativo impatto, tra l’altro, per il più complessivo e nuovo assetto dell’attività ospedaliera.

Da queste considerazioni traspare la legittimità della scelta di revocare la precedente gara, non più giustificata per la possibilità di elaborare un progetto che goda dei finanziamenti P.N.R.R. e che riguardi l’organico affidamento dei lavori.

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