Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7446

Quello della immodificabilità dei commissari, principio ricavabile dall’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (a mente del quale, nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa), non è ad ogni modo un principio valevole in via assoluta.

È legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento, e ciò per il generale principio di diritto pubblico sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, principio che va applicato nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio ove si manifestino ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all’atto di nomina.

Inoltre la stazione appaltante non ha il compito di operare alcun sindacato sull’esistenza di un impedimento “grave” in capo al membro titolare, dati i limiti oggettivi costituita dalla normativa in materia di riservatezza su dati sensibili.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2022, proposto da
Petrolbarba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 
contro
 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Centro Navale Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
nei confronti
 
Nautilus Aviation Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rossetti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Altieri, Alberto Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini (Tonucci & Partners) in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11207/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza nonché di Nautilus Aviation Spa e Rossetti S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Si controverte sull’atto autorizzativo n. 313 dell'11.02.2021, a firma del Comandante del Centro Navale della GdF, con cui si è aggiudicata nuovamente, ossia a seguito di procedimento in autotutela, la fornitura di gasolio destinato alle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza (biennio 2021 – 2022). In questa direzione: il lotto 1 veniva aggiudicato alla Nautilius ed i lotti 2 e 3 alla Rossetti.
Il TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso della seconda classificata, in tutti e tre i lotti, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) non vi è stata alcuna violazione del principio di pubblicità delle sedute pubbliche;
b) non vi è stata violazione del principio di immodificabilità della commissione, data la indisponibilità di uno degli originari membri per motivi di salute;
c) irricevibilità per tardività delle censure sollevate in ordine a: certificazione OHSAS 18001; certificazione Ecolabel; criteri di calcolo della voce “riduzione tempistica”; criteri di sconto percentuale;
d) in ogni caso: la certificazione OHSAS 18001 era ancora valida al momento della pubblicazione del bando e delle connesse operazioni di gara. La certificazione Ecolabel, al di là della sua pertinenza rispetto al bando, non era comunque posseduta da alcun concorrente. L’erroneità dei criteri legati alla riduzione della tempistica non risulta avere danneggiato la posizione della ricorrente. Gli sconti praticati con riguardo alle tabelle dello specifico Osservatorio ministeriale sui prezzi erano congrui e ragionevoli (in quanto legati, su base fissa, rispetto alla fluttuazione dei prezzi stessi);
e) le dichiarazioni di Nautilius e Rossetti, in sede di prima procedura di gara, circa il possesso della certificazione Ecolabel non potevano dirsi fuorvianti o comunque rilevanti ai fini della esclusione dalla gara stessa ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per le ragioni di seguito indicate:
1. Erroneità per violazione dei principi in materia di gare pubbliche circa l’obbligo di trasparenza con riferimento alle sedute di gara;
2. Erroneità per violazione dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui sarebbe stata illegittimamente modificata, nelle more del procedimento di autotutela, la commissione di gara;
3. Erroneità per ritenuta tardività dei motivi di ricorso relativi a: certificazione OHSAS 18001; certificazione Ecolabel; criteri di calcolo della voce “riduzione tempistica”;
4. Erroneità per omessa considerazione circa la avvenuta scadenza, sin dal 2018 della certificazione OHSAS 18001:
5. Erroneità nella parte in cui è stata illegittimamente richiesta la certificazione Ecolabel che, per sua natura, sarebbe del tutto estranea al perimetro applicativo della commessa in discussione;
6. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato dato adeguatamente conto della irrazionalità dei criteri di calcolo della voce “riduzione tempistica”;
7. Erroneità nella parte in cui l’offerta economica sarebbe stata formulata sulla base di criteri mobili, mutevoli e generici. Inoltre, l’erroneità di tutti i criteri sopra evidenziati e relativi all’offerta tecnica avrebbero fatto sì che la gara si sarebbe sostanzialmente svolta sulla base del prezzo più basso: il tutto senza fornire al riguardo adeguata motivazione;
8. Erroneità per omessa considerazione delle dichiarazioni fuorvianti delle due società controinteressate.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate e le controinteressate società per chiedere il rigetto dell’appello. Queste ultime, e in particolare la Rossetti s.p.a., riproponevano le diverse eccezioni di inammissibilità comunque assorbite in primo grado.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2022 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
01. L’appello si rivela infondato per le ragioni di seguito indicate.
1. Contesta parte appellante che in seduta riservata – e non pubblica – sarebbe avvenuta anche la rivalutazione delle offerte economiche.
Ebbene, ad una attenta lettura del verbale in data 9 febbraio 2021 si evince tuttavia che la seduta è stata riservata, sì, ma con valutazioni limitate ai soli aspetti di natura strettamente tecnica. Si veda in particolare la pag. 2 del suddetto verbale allorché si dichiara quanto segue:
“La Commissione … si riunisce, in modalità “seduta riservata” …
- alle ore 15:00, si dà inizio ai lavori per il riesame del punteggio tecnico attribuito alla ditta “NAUTILUS AVIATION” in base alla mancata motivazione sulla presunta equivalenza delle certificazioni “ISO 14040” e “ISO 14044” rispetto al marchio “ECOLABEL-UE”;
- a seguito di un più approfondito esame si ritiene erronea la valutazione circa l’equipollenza delle certificazioni possedute dalla società partecipante rispetto a quelle previste, le quali richiamano le norme per la sola parte relativa alla valutazione del “LCA” (ciclo di vita del prodotto).
In merito a quanto innanzi rappresentato, la nuova graduatoria risulta essere la seguente …”
Come risulta piuttosto evidente, la valutazione della commissione ha unicamente riguardato la possibile equivalenza delle certificazioni, dunque elementi di natura strettamente tecnica, con esclusione di qualsivoglia giudizio di natura anche economica.
Non condivisibile, anche perché genericamente formulata, si appalesa dunque l’affermazione di parte appellante secondo cui le “operazioni di riesame militano per un’attività, non esclusivamente tecnica, bensì di rivalutazione complessiva “tecnico – economica” delle offerte e della documentazione versata in atti dalla società Nautilus” (pag. 6 atto di appello). Affermazione questa che, oltre a non specificare quali sarebbero gli elementi di natura se del caso economica trattati nel corso della specifica seduta, non trova ad ogni modo riscontro alcuno, come visto, anche ad una attenta lettura del predetto verbale del 9 febbraio 2021.
La scelta della commissione di gara si è piuttosto rivelata coerente con quanto prescritto dall’art. 78, comma 1-bis, del Codice dei contratti, a mente del quale sono previste di norma “sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche”. Principio questo che trova peraltro origine anche in quanto affermato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 28 luglio 2011, n. 13), secondo cui la valutazione delle offerte tecniche deve essere fatta dalla Commissione di gara in seduta riservata.
Alla luce di quanto sopra riportato lo specifico motivo di appello deve dunque essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello si lamenta che la commissione di gara sarebbe stata illegittimamente modificata tra la prima edizione (poi annullata in autotutela) e la seconda edizione della gara stessa.
Osserva innanzitutto il collegio che, in realtà, uno dei commissari è stato sostituito per motivi di salute.
Ciò premesso, quello della immodificabilità dei commissari, principio ricavabile dall’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (a mente del quale, nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa), non è ad ogni modo un principio valevole in via assoluta.
Questa stessa sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1415) ha infatti affermato che, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva.
Trova dunque conferma quel dato orientamento (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2006, n. 2813) secondo cui è legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento, e ciò per il generale principio di diritto pubblico sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, principio che va applicato nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio ove si manifestino ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all'atto di nomina.
Né si potrebbe sostenere che la commissione di gara avrebbe dovuto fare ricorso a componenti supplenti, atteso che a tale modalità di sostituzione si ricorre di norma per ragioni meramente estemporanee (dunque per assenze o indisponibilità limitate nel tempo), laddove nel caso di specie l’indisponibilità del commissario non aveva simili caratteristiche.
A ciò si aggiunga che:
2.1. Secondo le censure della appellante, la sostituzione del membro titolare nella Commissione di gara sarebbe illegittima in quanto difetterebbe la motivazione della sostituzione, né sarebbe stato documentato l'impedimento del componente stesso;
2.2. Parte appellante si limita tuttavia meramente a "dubitare", per mancanza di documentazione, dell'esistenza dell'impedimento, inteso come presupposto legittimante la sostituzione. Il Collegio ritiene, per questa ragione, che la doglianza complessivamente esposta assuma carattere soltanto ipotetico ed "esplorativo", dunque di per sé generica ed inammissibile, non avendo la stessa provveduto a fornire un sia pur minimo principio di prova circa la assenza di un simile impedimento;
2.3. Inoltre la stazione appaltante non ha il compito di operare alcun sindacato sull'esistenza di un impedimento "grave" in capo al membro titolare, dati i limiti oggettivi costituita dalla normativa in materia di riservatezza su dati sensibili;
2.4. Né d’altronde la parte appellante si è premurata di inoltrare, a tale riguardo, specifica istanza di accesso agli atti, istanza che non sarebbe risultata del tutto implausibile data la sicura natura “difensiva” dell’accesso stesso;
2.5. Peraltro, in assenza di censure sulla competenza professionale e sulla legittimazione del membro chiamato ad assumere il ruolo di sostituto, il vizio lamentato disvela altresì un radicale difetto di interesse, alla fonte, poiché non si spiega in quale modo e per quale ragione il giudizio svolto dal titolare, invece che dal suo legittimo sostituto, avrebbe dovuto condurre ad un diverso risultato circa il vaglio delle offerte tecniche formulate in sede di gara: la difesa di parte appellante non ha in altre parole dimostrato di avere subito una concreta lesione della propria posizione soggettiva.
2.6. Dunque, a fronte della comunicazione del legittimo impedimento del membro interessato, la stazione appaltante ha ben operato nel senso di procedere alla sua celere sostituzione nell'esclusivo interesse della pronta prosecuzione dell'iter concorsuale.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
3. Sui restanti motivi di appello, al di là della tempestività o meno di siffatte censure (le relative clausole della legge di gara non si appalesano in effetti come immediatamente lesive, né inducono a formulare un’offerta impossibile), osserva ad ogni buon conto il collegio che:
3.1. Quanto alla certificazione OHSAS 18001, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la stessa parte appellante afferma che: “emerge dalla relazione tecnica in atti, a firma dell’Ing. M. Greco, che la certificazione OSHAS 18001 è stata sostituita sin dal 12.03.2018 ed essa è stata vigente sino al 12.03.2021” (pag. 13 atto di appello), ossia sino a quando non è stata sostituita dalla certificazione ISO 45001.
Dunque vi è stato un periodo transitorio triennale (dal 12 marzo 2018 al 12 marzo 2021) in cui entrambe le certificazioni (OHSAS 18001 e ISO 45001) erano parimenti valide. E ciò proprio per consentire alle imprese in possesso della certificazione OHSAS di adeguarsi ed ottenere la nuova ISO 45001.
Poiché il bando di gara e le valutazioni di gara sono state pacificamente compiute nell’arco temporale di tale periodo transitorio (determinazione a contrarre del 18 marzo 2020; bando di gara pubblicato nel mese di maggio 2020; aggiudicazione del 12 ottobre 2020), va da sé che legittimamente la commissione di gara ha ritenuto valida ai fini del punteggio tecnico, pur se in via transitoria, anche la certificazione OHSAS 18001.
Anche tale motivo di appello deve dunque essere rigettato.
3.2. Quanto alla illegittimità del criterio di certificazione ECOLABEL, in quanto non pertinente rispetto al perimetro di gara, costituisce circostanza pacifica quella per cui nessun concorrente possedeva tale certificazione. Dunque nessun punteggio è stato a tal fine attribuito ad alcun concorrente e nessun effetto è stato da tanto provocato ai fini del definitivo assetto della graduatoria finale. Di qui il radicale difetto di interesse a coltivare tale parte di gravame.
3.3. Analogo discorso va operato con riferimento al criterio della “riduzione della tempistica”. Assume parte appellante che i relativi criteri di calcolo sarebbero irrazionali e dunque illegittimi. Osserva tuttavia il collegio come tale criterio di calcolo, anche a volerlo ritenere irrazionale, è stato omogeneamente applicato a tutti i concorrenti. Di qui il rispetto della par condicio dal momento che il punteggio relativo ai tempi di risposta, pur se complessivamente erroneo secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe comunque prodotto lo stesso risultato per tutti i concorrenti (circostanza questa non smentita dalla difesa di parte appellante). Né la stessa difesa di parte appellante ha in alcun modo dimostrato di essere stata specificamente e concretamente danneggiata dal ridetto criterio di calcolo, essendosi la stessa limitata ad affermare che: “l’illogicità dei criteri valutativi” ha “di fatto … determinato l’aggiudicazione ed il punteggio finale assegnato alle ditte in gara sulla base di componenti del punteggio per un verso inconferenti … oppure errate, con consequenziale danno e pregiudizio evidentemente proprio per la ditta non prescelta” (pag. 16 atto di appello).
Trattasi come evidente di affermazioni del tutto generiche come tali inidonee, si ripete, a fornire il benché minimo principio di prova circa il fatto che la parte appellante avrebbe subito un concreto danneggiamento dalla applicazione di siffatto criterio di calcolo.
Di qui la inammissibilità della specifica censura sia per genericità, sia per difetto di interesse.
3.4. Quanto poi alla invocata erroneità della sentenza nella parte in cui l’offerta economica sarebbe stata formulata sulla base di criteri mobili, mutevoli e generici, osserva il collegio che l’allegato 3 al capitolato di appalto prevedeva proprio che lo sconto da praticare in sede di gara dovesse avere come parametro di riferimento l’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico. Un simile criterio, oltre a rientrare nella ampia discrezionalità della amministrazione aggiudicatrice ed oltre a risultare senz’altro congruo – come puntualmente evidenziato nella gravata sentenza – onde “tenere adeguatamente conto, in un rapporto contrattuale di durata quale è quello in esame, delle fluttuazioni del prezzo del carburante”, non ha comunque formato oggetto di specifica contestazione sotto il profilo della manifesta incongruità o della palese erroneità, essendosi la stessa parte appellante limitata ad affermare piuttosto genericamente che: “i criteri di scelta devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva che, in assenza di una predeterminazione del prezzo, non può essere assicurata data l’oscillazione nel tempo connessa anche alla durata dell’appalto” (pagg. 17 e 18 atto di appello).
Sotto tale profilo la censura si rivela dunque infondata.
Inoltre, nella prospettazione della difesa di parte appellante l’erroneità di tutti i criteri sopra evidenziati e relativi all’offerta tecnica avrebbero fatto sì che la gara si sarebbe sostanzialmente svolta sulla base del prezzo più basso: il tutto senza fornire al riguardo adeguata motivazione.
La censura si rivela infondata anche sotto tale profilo atteso che, al netto della certificazione Ecolabel e del criterio di riduzione di tempi, la commissione di gara ha potuto comunque vagliare la bontà delle offerte tecniche sulla base della certificazione OHSAS 18001 (considerata ancora valida, come sopra si è dimostrato, al momento delle operazioni di gara). Dunque non si è assistiti a nessuna derubricazione dei suddetti criteri di aggiudicazione di gara (da “offerta economicamente più vantaggiosa” a sostanziale “gara sul prezzo più basso”). Di qui la ulteriore infondatezza delle tesi di parte appellante.
Il complessivo motivo di appello deve dunque essere integralmente rigettato.
4. Si lamenta infine la erroneità della sentenza per omessa considerazione delle dichiarazioni fuorvianti, in merito alla certificazione Ecolabel, delle due società controinteressate in sede di prima edizione della gara. Nella prospettiva di parte appellante, dunque, le due stesse società avrebbero dovuto essere escluse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.
Anche tale censura si rivela infondata ove soltanto si consideri che: la dichiarazione di Nautilius in sede di offerta tecnica, come emerge dagli atti di gara, riguardava soltanto certificazione OHSAS 18001 e tempi di esecuzione (nulla si affermava circa l’eventuale possesso della certificazione Ecolabel); la dichiarazione di Rossetti riguardava la possibilità di presentare tale requisito in avvalimento, possibilità poi negata dalla stazione appaltante (circostanza questa riportata dal giudice di primo grado e non altrimenti contestata dalla difesa di parte appellante).
Emerge dunque come le suddette dichiarazioni di gara non avrebbero potuto giammai potuto condurre ad una esclusione per falsa dichiarazione quanto, piuttosto, ad una decurtazione dei relativi punteggi tecnici (percorso questo poi correttamente osservato dalla commissione di gara).
Anche tale censura deve dunque essere rigettata.
5. In conclusione il ricorso in appello, assorbita ogni altra eccezione delle parti qui intimate, è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022.
 
 
 
 
 
 

Guida alla lettura
 
Con la pronuncia n. 7446 dello scorso 24 agosto, la V Sezione del Consiglio di Stato si è interrogata in merito alla composizione della commissione giudicatrice e alla sua (il)legittima modificazione.
Nel dettaglio, con il secondo motivo di appello si lamenta che la commissione di gara sarebbe stata illegittimamente modificata tra la prima edizione (poi annullata in autotutela) e la seconda edizione della gara. Il Collegio osserva che, in realtà, uno dei commissari è stato sostituito per motivi di salute.
Ciò premesso, quello della immodificabilità dei commissari, principio ricavabile dall’art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (a mente del quale, nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa), non è ad ogni modo un principio valevole in via assoluta. Questa stessa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1415) ha infatti affermato che, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva. Trova dunque conferma quel dato orientamento (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2006, n. 2813) secondo cui è legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento, e ciò per il generale principio di diritto pubblico sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, principio che va applicato nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio ove si manifestino ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all’atto di nomina.
Né si potrebbe sostenere che la commissione di gara avrebbe dovuto fare ricorso a componenti supplenti, atteso che a tale modalità di sostituzione si ricorre di norma per ragioni meramente estemporanee (dunque per assenze o indisponibilità limitate nel tempo), laddove nel caso di specie l’indisponibilità del commissario non aveva simili caratteristiche. 
A quanto innanzi, inoltre, parte appellante ha altresì censurato la sostituzione del membro titolare nella Commissione di gara, la stessa difettando di oltre che mancando la documentazione a supporto dell’impedimento del componente stesso. Invero, l’appellante si è limitata a “dubitare”, per mancanza di documentazione, dell’esistenza dell’impedimento, inteso come presupposto legittimante la sostituzione. Il Collegio ritiene, per questa ragione, che la doglianza complessivamente esposta assuma carattere soltanto ipotetico ed “esplorativo”, dunque di per sé generica e inammissibile, non avendo la stessa provveduto a fornire un sia pur minimo principio di prova circa la assenza di un simile impedimento. 
Inoltre la stazione appaltante non ha il compito di operare alcun sindacato sull’esistenza di un impedimento “grave” in capo al membro titolare, dati i limiti oggettivi costituita dalla normativa in materia di riservatezza su dati sensibili. Né d’altronde la parte appellante si è premurata di inoltrare, a tale riguardo, specifica istanza di accesso agli atti, istanza che non sarebbe risultata del tutto implausibile data la sicura natura “difensiva” dell’accesso stesso. Peraltro, in assenza di censure sulla competenza professionale e sulla legittimazione del membro chiamato ad assumere il ruolo di sostituto, il vizio lamentato disvela altresì un radicale difetto di interesse, alla fonte, poiché non si spiega in quale modo e per quale ragione il giudizio svolto dal titolare, invece che dal suo legittimo sostituto, avrebbe dovuto condurre ad un diverso risultato circa il vaglio delle offerte tecniche formulate in sede di gara: la difesa di parte appellante non ha - in altre parole - dimostrato di avere subito una concreta lesione della propria posizione soggettiva. Dunque, a fronte della comunicazione del legittimo impedimento del membro interessato, la stazione appaltante ha ben operato nel senso di procedere alla sua celere sostituzione nell’esclusivo interesse della pronta prosecuzione dell’iter concorsuale.