L’erroneo ordine di esame dei motivi presupposti in primo grado non costituisce un ‘ipotesi di nullità della sentenza tale da terminare regressione al primo giudice.
Cons. Stato, Ad. plen., 22 giugno 2026, n. 2
Cons. Stato, Ad. plen., 22 giugno 2026, n. 2
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