TAR Veneto, Sez. I, n. 1046, del 24 giugno 2025

La categoria dell’organismo di diritto pubblico è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dall’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare: 1) la personalità giuridica, intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l’influenza pubblica dominante, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito ‘teleologico’, da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all’accertamento che l’attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse. Inoltre, il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non deve basare la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non deve assumere su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d’interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.

Gli organismi in argomento rientrano nel concetto di amministrazione a geometrie variabili; quindi, gli stessi non devono essere considerati in alcun modo soggetti estranei all’istituzione controllante.

Pertanto, se l’Amministrazione delega la propria funzione a soggetti esterni al medesimo apparato amministrativo vero e proprio, deve verificarsi una speciale ed essenziale condizione: il rispetto di precisi parametri gestionali, anche sul piano dell’imparzialità e del buon andamento.

Anche gli organismi di diritto pubblico sono totalmente pervasi dai principi sostanzialisti, recentemente consolidati dall’articolo 1 (Principio del risultato), del d.lgs.36/2023. Tale norma ha definitivamente consacrato la prevalenza di un approccio non formalistico ma prettamente funzionale e sostanziale del modus agendi dell’p.a. anche nel settore dei contratti pubblici.

Guida alla lettura

  1. Gli organismi di diritto pubblico

L’organismo di diritto pubblico, istituto di derivazione comunitaria, deve attenersi, nella fase di scelta dell’operatore economico nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, oltre che alle citate disposizioni europee, anche alla doverosa applicazione, in ambito statale e regionale, dei procedimenti ad evidenza pubblica.

Come è noto, gli organismi in argomento devono essere contraddistinti dalla contestuale presenza di tre elementi. Nello specifico, tali soggetti devono essere:

-dotati di personalità giuridica (rectius capacità giuridica”, secondo l’attuale previsione di cui all’art. 1, lett. e) dell’Allegato I.1 al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023);

-sottoposti ad influenza pubblica dominante;

-istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. Tali necessità sono soddisfatte in modo diverso dall’offerta di beni o servizi sul mercato. Inoltre, lo Stato, proprio con il fine di accontentare tali esigenze, esercita direttamente l’azione o mantiene, come evidenziato, un’influenza determinante nelle condotte da compiere.

Questa amministrazione risulta indubbiamente fondata su parametri oggettivi e, ancora questione molto importante, i succitati tre requisiti non sono tra loro alternativi, ma è necessario, come detto, che quest’ultimi siano posseduti cumulativamente.

Quindi, l’organismo di diritto pubblico assume un ruolo centrale nel modus agendi della p.a. in quanto gli interessi generali perseguiti presuppongono una funzione amministrativa di controllo, anche, e soprattutto, nel caso in cui l’attività compiuta sia produttiva di utili. Infatti, tale aspetto imprenditoriale necessita proprio di un rigoroso controllo pubblico. Tale verifica è indirizzata, essenzialmente, alla cura concreta di vantaggi per la collettività. Perciò, al centro dell’azione pubblica resta sempre un fine primario: rendere alla comunità servizi efficienti e di qualità, senza spreco di denaro pubblico. Pertanto, se l’Amministrazione intesa in senso ampio, ossia a geometrie variabili, deleghi la propria funzione a soggetti esterni al medesimo apparato amministrativo vero e proprio, deve verificarsi una speciale ed essenziale condizione: il rispetto di precisi parametri gestionali, anche sul piano dell’imparzialità e del buon andamento.

Ecco allora perché subentra il sopra indicato concetto di amministrazione a geometrie variabili: gli organismi in argomento non devono essere considerati in alcun modo soggetti estranei all’istituzione controllante. Al contrario, quest’ultimi vanno intesi come totalmente appartenenti alla stessa amministrazione, anche se contraddistinti dai sopraindicati tre elementi.

In tale contesto rileva la centralità del c.d. requisito teleologico, ossia, come rappresentato, la costituzione del soggetto al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale.

A tal proposito si cita un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Tale Ente ha spiegato, con parere n. 15 del 19 aprile 2023, che per bisogni di interesse generale “devono intendersi quelli riferibili ad una collettività di soggetti di ampiezza e contenuto tali da giustificare la creazione di un apposito organismo, sottoposto all’influenza dominante dell’autorità pubblica, deputato alla loro soddisfazione”.

Di conseguenza, le figure in questione devono rispettare, principaliter, i moduli propri dell’evidenza pubblica per l’affidamento di contratti d’appalto. Tutto questo è realizzato unicamente con il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

In tal modo si amplia notevolmente il settore delle “amministrazioni aggiudicatrici”. Detto ciò, i suddetti principi si applicano ad enti che, non appartenendo alla pubblica amministrazione in senso stretto, svolgono tuttavia la loro attività sotto il rigido controllo dello Stato che possa garantire il rispetto, come evidenziato, dei rigidi vincoli finanziari.

 

  1. La sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 1046 del 24 giugno 2025: la funzione sostanzialista degli organismi di diritto pubblico.

La pronuncia in argomento riveste un ruolo primario in quanto la stessa fornisce importanti spiegazioni sulle caratteristiche concernenti il succitato requisito teleologico.

Il Collegio ha affermato che la mancanza di determinate qualità esclude l’obbligo di applicare le procedure di evidenza pubblica.

La decisione riguarda il caso di un operatore economico che ha contestato una gara per il servizio rifiuti, ritenendo violati i principi di trasparenza. I magistrati veneti hanno ribadito che l’assenza di uno solo dei descritti requisiti esclude la configurazione di un organismo di diritto pubblico e il conseguente obbligo di rispettare le norme in materia di evidenza pubblica. Il caso esaminato dal TAR tratta di un operatore economico che ha eccepito la mancata osservanza delle modalità di pubblicazione previste dall’art. 84 (Pubblicazione a livello europeo) del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) per una procedura di gara sopra soglia per l’affidamento del servizio rifiuti.

In sintesi, il TAR, eccependo il proprio difetto di giurisdizione, ha rilevato che l’impresa in questione, pur essendo una società interamente partecipata da due comuni, non doveva essere considerata come società in house. Infatti, i comuni soci non esercitavano alcuna specie di controllo analogo, elemento essenziale per la suddetta qualificazione di struttura in house. Da ciò si deduce che la medesima impresa non poteva essere assolutamente definita come organismo di diritto pubblico.

Ma non solo.

L’impresa in esame, oltre all’assenza del suddetto controllo analogo, svolgeva attività di carattere industriale o commerciale, in un mercato contraddistinto da totale concorrenza. Perciò, l’azione dell’operatore economico non si esauriva nel rendere servizi strumentali esclusivi agli enti soci. Al contrario, tali atti si estendevano ad una platea indifferenziata di utenti, secondo logiche totalmente imprenditoriali, incompatibili, proprio, con la struttura dei sopraindicati organismi.

Inoltre, il Collegio ha affermato che l’emissione di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati da parte della medesima società non sottopone l’operatore economico all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e delle disposizioni in tema di affidamenti pubblici, prescritte per le società in house all’art. 26 (Altre disposizioni transitorie), comma 5[1], di tale testo. Di conseguenza, l’impresa pubblica è stata riconosciuta come costituita per finalità puramente commerciali e industriali, operante in condizioni di piena concorrenza.

La sentenza in esame riveste peculiare importanza in quanto l’intervento giurisprudenziale, oltre alla definizione della società come ente totalmente dedito a logiche imprenditoriali, si sofferma su un ulteriore e fondamentale punto. In particolare, la pronuncia fornisce ulteriori dettagliate indicazioni in merito alla natura, strutturale e funzionale, degli organismi in argomento.

Nello specifico, il tribunale amministrativo regionale, nel richiamare consolidato indirizzo giurisprudenziale, mette in risalto come anche il settore degli organismi pubblici sia totalmente pervaso dai principi sostanzialisti che caratterizzano proprio il settore degli appalti pubblici. Infatti, quanto detto trova riscontro, in primis, nell’articolo 1 (Principio del risultato), del ricordato d.lgs.36/2023.

Sul punto il Collegio ha premiato proprio un approccio non formalistico ma funzionale, “che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la ‘personalità giuridica’ intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l’’influenza pubblica dominante’, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito ‘teleologico’”. Proprio tale ultimo requisito è subordinato alla verifica che l’attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale. Quindi, la parte interessata può operare in un mercato concorrenziale, ma lo stesso deve sempre soddisfare le aspettative della collettività in quanto il principale modus operandi del cives   non deve essere rivolto prioritariamente al conseguimento di criteri di rendimento, efficacia e redditività. Lo stesso operatore economico non deve, peraltro, assumere su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività. Infatti, tale aleatorietà, che deve coinvolgere unicamente l’amministrazione controllante, deve ricadere sulla P.A. controllante, e sempre che il servizio d’interesse generale, oggetto dell’attività, non possa essere rifiutato per motivi di risparmio economico.

 

 

Pubblicato il 24/06/2025

N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2025, proposto da
Trevisan S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Valore Ambiente S.r.l., Agsm Aim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Cooperativa Città So.La.Re., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

bando di gara del 6 novembre 2024 emesso dalla società AGSM AIM s.p.a. per conto della società controllata Valore Ambiente s.r.l. ed avente ad oggetto “servizio di raccolta e trasporto rifiuti con mezzo scarrabile” – rif. pratica: tender_1465 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso l'eventuale contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valore Ambiente S.r.l. e di Agsm Aim S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, Trevisan s.p.a., impresa operante nel settore della gestione dei rifiuti, impugna il bando di gara emesso il 6 novembre 2024 da AGSM AIM s.p.a. per conto della controllata Valore Ambiente s.r.l., avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi nel Comune di Vicenza tramite mezzi scarrabili, per un importo di € 563.800,00 oltre IVA, e aggiudicata il 20 dicembre 2024 alla società cooperativa Città SO.LA.RE.

Trevisan sostiene di non avere avuto notizia della procedura e di non avere potuto prendervi parte, lamentando che il relativo bando non sarebbe stato ritualmente pubblicato nell’osservanza delle regole previste dal codice dei contratti pubblici (artt. 27, 84 e 85 del d. lgs. n. 36 del 2023).

La ricorrente ricorda di avere assunto nel 2023, a seguito di procedura negoziata parte della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per conto di Valore Ambiente, e di avere appreso casualmente della gara, ma solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in quanto il bando sarebbe stato pubblicato soltanto sul portale acquisti del sito internet di AGSM AIM s.p.a.

2. A sostegno dell’impugnazione, Trevisan sostiene che AGSM AIM e Valore Ambiente, essendo società interamente pubbliche e gestendo in house il servizio di igiene ambientale per conto del Comune di Vicenza, sarebbero state tenute ad affidare il servizio dando corso a procedure ad evidenza pubblica, secondo i principi di trasparenza e di massima partecipazione.

In particolare, la ricorrente segnala che, trattandosi di contratto sopra soglia, il bando avrebbe dovuto essere pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 84 del d. lgs. n. 36 del 2023, comprendenti la trasmissione all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea e alla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici. La pubblicazione limitata al sito di AGSM AIM non avrebbe garantito in termini equivalenti la trasparenza e, conseguentemente, l’accesso alla procedura da parte degli operatori del settore.

La mancata pubblicazione del bando avrebbe così precluso la partecipazione da parte di Trevisan e di altri concorrenti potenzialmente interessati, in violazione del principio di concorrenza.

3. Si sono costituite in giudizio AGSM AIM e Valore Ambiente.

Entrambe hanno evidenziato che la controllante AGSM AIM costituisce un’impresa pubblica operante nel mercato, non obbligata ad applicare procedure ad evidenza pubblica in sede di selezione degli operatori cui affidare i servizi. La procedura di gara sarebbe stata condotta, in ogni caso, in modo trasparente e aperto, così da garantire la massima partecipazione degli operatori interessati. Valore Ambiente ha così eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziando che la natura privatistica dell’affidamento contestato pone la controversia al di fuori della sfera di cognizione riservata al giudice amministrativo, la quale presuppone, invece, l’afferenza della procedura di scelta del contraente all’ambito dell’evidenza pubblica.

Viene, inoltre, contestata l’irricevibilità del ricorso, perché proposto allorché il termine di impugnazione del bando, decorrente dal deposito dell’istanza di accesso con la quale Trevisan – dimostrando di averne avuto piena conoscenza – ha richiesto di visionarne il contenuto, risultava già scaduto.

4. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con espresso avviso alle parti – che nulla hanno opposto – della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

5. Ritiene il Collegio, all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, che sussistano i presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., e che in tale sede debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Il Collegio, condividendo i rilievi preliminari esposti da AGSM AIM e, in ogni caso, da SIG s.r.l., ritiene che la controversia si collochi al di fuori dell’ambito della giurisdizione amministrativa. Può quindi prescindersi dall’esame delle restanti eccezioni in rito, reciprocamente formulate dalle parti, da ritenersi in parte assorbite e in parte superate dalla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. La ricorrente sostiene che AGSM AIM s.p.a., in quanto società interamente a capitale pubblico preposta anche alla gestione del servizio di igiene ambientale del Comune di Vicenza tramite la controllata Valore Ambiente s.r.l., operi in regime di affidamento in house. Controllata e controllante costituirebbero, in definitiva, organismi di diritto pubblico, soggetti all'obbligo di applicare le norme del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di lavori, beni e servizi, come previsto dall'art. 16, comma 5, del Testo Unico sulle Società Pubbliche (d. lgs. n. 175 del 2016).

Trevisan evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Vicenza è stato affidato direttamente ad AGSM AIM s.p.a., senza gara, sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Vicenza. Tale affidamento, secondo Trevisan, prosegue la gestione in house originariamente svolta dalla società AIM Vicenza s.p.a., successivamente incorporata in AGSM AIM s.p.a. nel 2020.

7.1 Tali assunti non sono fondati. Questa Sezione ha già da tempo precisato, pur nella vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016, che AGSM AIM, società interamente partecipata dal Comune di Verona e dal Comune di Vicenza, non può essere qualificata come società come in house pluripartecipata, dal momento che i due Comuni non esercitano su di essa alcuna forma di controllo analogo (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 167 del 2022). AGSM AIM e, di conseguenza, la controllata Valore Ambiente non possono pertanto essere qualificate come organismi di diritto pubblico.

7.2 Del resto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, elaborato riguardo al previgente Codice dei contratti pubblici, “la categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. ‘amministrazioni aggiudicatrici’, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la ‘personalità giuridica’ intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l'’influenza pubblica dominante’, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito ‘teleologico’, da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica” (Cassazione civile, Sez. Un., 28 marzo 2019, n. 8673).

7.3 In termini non dissimili, l’Allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (d. lgs. n. 36 del 2023, nell’art. 13, comma 6, lett. e), definisce organismo di diritto pubblico, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria, (1) dotato di capacità giuridica e (2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale, (3) “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Ora, anche a prescindere dalla non implausibile sussistenza, nel caso di AGSM AIM, del requisito (3) del controllo pubblico (che, nell’attuale quadro normativo, potrebbe essere riferita quanto meno alla designazione da parte degli enti della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione), deve essere pur sempre esclusa la possibilità di configurare il secondo presupposto (2), in quanto entrambe le società, controllante e controllata, operano all’interno dei settori di mercato liberalizzati, come quello energetico e ambientale, in concorrenza con altri operatori privati. La loro attività non si esaurisce, dunque, nel rendere servizi strumentali esclusivi agli enti soci, ma si estende a una platea indifferenziata di utenti, secondo logiche totalmente imprenditoriali, incompatibili con la configurazione dell’organismo di diritto pubblico. Tale figura, infatti, non può prendere corpo allorché, indipendentemente dalla formale qualificazione giuridica, l’attività sia esercitata in un contesto economico concorrenziale con i privati, per cui il legame con le amministrazioni partecipanti non acquisisce rilievo nel confronto competitivo con i restanti soggetti operanti nel libero mercato né preserva l’ente partecipato dai rischi di impresa.

7.4 Si deve ancora precisare che l’avvenuta emissione, di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati da parte di AGSM AIM, avvenuta tra il 2014 e il 2017, ossia entro il termine di dodici mesi decorrenti dall’entrata in vigore (23 settembre 2016) del d. lgs. n. 175 del 2016 (T.U.S.P.), esime la società - ai sensi dell’art. 26, comma 5 - dall’applicazione di tale decreto e in particolare delle disposizioni in tema di affidamenti pubblici, prescritta a regime per le società in house dall’art. 16, comma 5. In altri termini, quest’ultima disposizione, più volte invocata dalla ricorrente, non opera nella fattispecie, dal momento che il procedimento di quotazione di AGSM AIM si è concluso entro il periodo transitorio indicato dall’art. 26, comma 5 del d. lgs. n. 175 del 2016, imponendo di escludere del tutto la società dall’assoggettamento alla disciplina del T.U.S.P.

7.5 In conclusione, va, quindi, rilevato che entrambe le società, sotto il profilo soggettivo, risultano costituite per finalità puramente commerciali e industriali, e che esse, pertanto, operano in condizioni di piena concorrenza e non possono essere ricondotte all’interno del modello dell’in house providing strettamente inteso. Inoltre, AGSM AIM non risulta sottoposta alle disposizioni contenute nel T.U.S.P. e, nello specifico, all’obbligo di procedere agli affidamenti mediante gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Controllante e controllata, infine, non svolgono alcuna attività nei settori speciali, nel cui ambito non può, infatti, essere ricompreso, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 36 del 2023, il servizio di gestione dei rifiuti oggetto dell’affidamento, il che esclude, anche sotto il profilo squisitamente oggettivo, l’applicazione del regime dell’evidenza pubblica.

8. Pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia non riguarda una procedura di affidamento (di pubblici lavori, servizi, forniture) svolta da un soggetto tenuto, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, e la sua cognizione spetta pertanto al Giudice ordinario, avanti al quale la causa può eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità e della parziale novità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Alberto Ramon, Referendario


[1]  “Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.