TAR Toscana, Sez. I, 10 giugno 2025 n. 1026
L’avvalimento, anche relativo alle certificazioni (di prodotto e di processo), deve dunque ritenersi istituto di generale applicazione, a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del codice del 2023 e con estensione del principio all’avvalimento premiale puro, con il solo limite rappresentato dalle ipotesi nelle quali il ricorso all’istituto sia normativamente vietato.
Dovendosi assimilare, per quello che qui rileva, la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo (...), deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa certificazione.
L’avvalimento deve infatti essere effettivo e non fittizio o meramente “cartolare”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
Ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità (TAR Piemonte, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 359 – richiamata in motivazione).
Una tale conclusione, però, contraddirebbe il principio (...) della generale praticabilità, salve le sole eccezioni normativamente previste, del contratto di avvalimento, anche con funzione premiale pura.
Guida alla lettura
La sentenza n. 1026/2025 del TAR Toscana si colloca nell’ambito del vivace dibattito giurisprudenziale relativo all’ammissibilità dell’avvalimento premiale con riguardo a requisiti di natura qualitativa e soggettiva, come la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022. Il giudice amministrativo toscano affronta, con taglio sistematico, l’annosa questione della possibilità per un operatore economico di conseguire punteggi premiali mediante il "prestito" di una certificazione fondata su condizioni organizzative interne all’impresa ausiliaria, chiarendo i limiti e le condizioni di validità di un simile avvalimento alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). La pronuncia è occasione per ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto dell’avvalimento e per riflettere su come il principio di massima ammissibilità di tale strumento possa convivere con l’effettività dei requisiti qualitativi messi a disposizione, evitando derive meramente formali. La decisione si segnala per l’aderenza al nuovo impianto codicistico, per la valorizzazione del contratto di avvalimento come fulcro operativo dell’istituto e per l’apertura verso una concezione funzionalistica della certificazione sulla parità di genere, che ne consente l’utilizzo in settori diversi da quello dell’impresa ausiliaria, purché mediante una trasmissione reale ed effettiva del sistema organizzativo.
Il quadro fattuale e la questione controversa
Il caso sottoposto al vaglio del giudice toscano ruota intorno all’impugnazione, da parte del secondo classificato, dell’aggiudicazione di un appalto pubblico finanziato con fondi PNRR. Il ricorso verte su un solo motivo, volto a contestare la legittimità del punteggio assegnato al RTI aggiudicatario per il possesso della certificazione UNI/PdR 125, in quanto acquisita tramite avvalimento da un’impresa terza (la cooperativa sociale Giocolare). Il Consorzio ricorrente sosteneva, in sintesi, che tale certificazione attesterebbe uno status soggettivo dell’organizzazione e, pertanto, non sarebbe “prestabile” in quanto tale, nemmeno mediante contratto di avvalimento. Il TAR, con una motivazione ampia e sistematica, respinge il ricorso, affermando la legittimità dell’avvalimento premiale anche rispetto a certificazioni di processo come quella relativa alla parità di genere, a condizione che il contratto specifichi e renda effettivo il trasferimento delle risorse organizzative, documentali e professionali che hanno condotto all’ottenimento della certificazione da parte dell’impresa ausiliaria.
L'avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici
La sentenza si inserisce nel solco della nuova disciplina codicistica dettata dagli artt. 104 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, l’art. 104 amplia notevolmente l’operatività dell’avvalimento, superando le rigidità del passato e accogliendo espressamente l’istituto anche nella sua forma c.d. “premiale”, ovvero finalizzato all’ottenimento di un miglior punteggio nella valutazione dell’offerta, piuttosto che al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione. Il TAR valorizza l’impostazione del nuovo codice che pone al centro il contratto di avvalimento e la sua capacità di produrre effetti sostanziali nel rapporto tra impresa ausiliata e ausiliaria. Viene affermata con chiarezza la regola della generale ammissibilità dell’avvalimento, anche premiale, in assenza di specifici divieti normativi, e il principio per cui la prestazione oggetto del contratto deve essere effettiva, concreta, dettagliata, evitando derive meramente documentali o fittizie.
La qualificazione della certificazione UNI/PdR 125 come certificazione “prestabile”
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia risiede nell’affermazione per cui la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere deve essere assimilata, sotto il profilo giuridico, alle altre certificazioni di processo, come ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) o ISO 45001 (sicurezza), già ritenute suscettibili di avvalimento dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il TAR toscano respinge la lettura proposta dalla parte ricorrente, secondo cui la certificazione UNI/PdR 125 attesterebbe una condizione strettamente personale e non trasmissibile dell’impresa. Al contrario, viene sostenuto che essa costituisce il risultato di una strutturazione aziendale che può, in linea teorica, essere trasferita o condivisa attraverso un contratto, a patto che siano effettivamente messe a disposizione le componenti che la giustificano: sistemi, prassi, personale, know-how, audit, documentazione. In questa prospettiva, il TAR si allinea alla tesi che considera le certificazioni non come meri attestati statici, ma come espressioni di capacità organizzative e gestionali, quindi tecnicamente “prestabili” ai sensi delle direttive europee e della normativa nazionale, anche ai fini della valutazione dell’offerta.
Negli stessi termini, altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345 (si rinvia al commento alla presente pronuncia a firma del Dott. Alessandro Quarta, pubblicato sul presente sito, cfr. https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=5669); in termini opposti, invece, cfr. TAR Campania, Sez. II, 23 maggio 2025, n. 3963 (con rinvio all’ulteriore commento, a firma dell’Avv. Alessia Piscopo, pubblicato sul presente sito, cfr. https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=5696).
L’effettività dell’avvalimento: il contratto come punto di equilibrio
Elemento centrale della motivazione è l’analisi del contratto di avvalimento stipulato tra l’ausiliata Montefalchi s.r.l. e l’ausiliaria Giocolare. Il TAR giudica conforme ai requisiti di effettività tale contratto, poiché esso non si limita a dichiarare il possesso della certificazione, ma dettaglia l’impegno a trasferire prassi e strumenti aziendali idonei a garantire, anche nell’impresa ausiliata, il rispetto delle condizioni prescritte dalla UNI/PdR 125. La sentenza rafforza l’idea che il giudizio sull’ammissibilità dell’avvalimento debba essere condotto caso per caso, non in base alla natura della certificazione in astratto, ma alla luce del contenuto concreto del contratto e della sua capacità di incidere sull’organizzazione aziendale dell’ausiliata.
La trasversalità settoriale della certificazione sulla parità di genere
Infine, è degna di nota la parte della motivazione in cui il TAR respinge l’ulteriore argomento del ricorrente relativo alla presunta inidoneità della cooperativa sociale ausiliaria, in quanto attiva in un settore (servizi educativi e sociali) radicalmente diverso da quello delle costruzioni. Il giudice evidenzia come le linee guida UNI/PdR 125:2022 attribuiscano punteggi differenziati per KPI (indicatori di performance) in relazione all’area ATECO dell’impresa, il che consente di adattare la valutazione della parità di genere alle peculiarità di ciascun settore. Il valore della certificazione, pertanto, risiede nella metodologia e nei processi aziendali attivati, non nell’identità del settore produttivo.
Conclusioni
La sentenza in commento si segnala per la chiarezza e l’equilibrio con cui affronta una questione di crescente rilevanza pratica: l’estensione dell’avvalimento premiale a requisiti qualitativi, organizzativi e soggettivi. Pur consapevole della novità del tema e della mancanza di una giurisprudenza univoca, il TAR Toscana aderisce a una lettura funzionale e sistematica dell’istituto, conforme sia alla nuova disciplina nazionale sia ai principi eurounitari in materia di accesso e concorrenza nelle gare pubbliche. È apprezzabile, in particolare, l’approccio centrato sull’effettività del rapporto contrattuale e sulla concreta messa a disposizione delle risorse, che permette di evitare forme elusive e, al tempo stesso, consente una maggiore flessibilità per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, nell’accesso alle commesse pubbliche. In questo senso, la decisione contribuisce a costruire un equilibrio tra rigore sostanziale e apertura interpretativa, valorizzando lo spirito inclusivo e orientato ai risultati che anima il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Pubblicato il 10.6.2025
N. 01026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, proposto dal Consorzio Leonardo servizi e lavori soc. coop. consortile stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B492589E8D, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cavriglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Montefalchi S.r.l., C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocata Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della determinazione n. 280 del 4.03.2025 con cui il Comune di Cavriglia ha aggiudicato la “procedura ristretta, con avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara, per l’affidamento in appalto dei lavori di cui ai lotti funzionali 2a, 2b e 4 dell’intervento di rigenerazione culturale, sociale ed economica dell’Antico Borgo di Castelnuovo in Avane (CUP: G37B22000180006 – CIG: B492589E8D)” al costituendo RTI tra Montefalchi S.r.l. (mandataria), C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l. (mandanti);
- della comunicazione della suddetta determina, avvenuta a mezzo PEC in data 5.03.2025;
- di tutti i verbali della procedura relativi alle sedute pubbliche e private, con relativi allegati, con particolare riferimento ai verbali in cui la commissione di gara ha valutato i progetti tecnici delle imprese concorrenti;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi la lettera di invito, il disciplinare di gara, l’allegato I al disciplinare sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro del ricorrente o in subordine per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavriglia, del Ministero della cultura e di Montefalchi S.r.l., C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Cavriglia ha indetto, con avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 36/2023, una procedura ristretta telematica per l’affidamento in appalto dei lavori di cui ai lotti funzionali 2a, 2b e 4 dell’intervento di rigenerazione culturale, sociale ed economica dell’antico Borgo di Castelnuovo in Avane, finanziato con risorse a valere sui fondi del PNNR, per un valore di € 8.367.103,80 oltre IVA, di cui € 201.602,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e con previsione di lavorazioni ulteriori sino alla concorrenza di un valore complessivo di € 18.823.887,55, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con assegnazione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica).
2. – Per quello che qui interessa, l’allegato I al disciplinare di gara, dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevedeva che il possesso delle certificazioni indicate (criterio E) avrebbe determinato l’attribuzione di un punteggio massimo di 4 punti tabellari, ovvero di un punto per ogni certificazione posseduta.
Le certificazioni previste dall’allegato erano le seguenti:
1) certificazione relativa a “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” di cui alla norma UNI ISO 45001 – tipologia “processo”;
2) “Certificazione social accountability 8000” di cui alla norma SA 8000 – tipologia “processo”;
3) certificazione relativa a “Sistemi di gestione ambientale” di cui alla norma UNI EN ISO 14001 – tipologia “processo”;
4) “Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni” di cui alla norma UNI/PdR 125 – tipologia “processo”.
Era previsto che il concorrente avrebbe dovuto dichiarare il possesso di certificazioni pienamente valide al momento della scadenza del termine di formulazione delle offerte e che, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete d’imprese o GEIE, il concorrente avrebbe dovuto indicare il possesso delle certificazioni distintamente per ogni membro ed il punteggio per ogni certificazione sarebbe stato attribuito purché almeno uno dei componenti possedesse la relativa certificazione.
3. – A conclusione della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli otto operatori prequalificati, la stazione appaltante stilava la graduatoria, che vedeva il costituendo RTI Montefalchi collocarsi al primo posto con un punteggio complessivo di 98,2535 punti e il Consorzio Leonardo al secondo posto con un punteggio complessivo di 98,1830 punti.
4. – Con determinazione dirigenziale n. 280 del 4.03.2025, comunicata a Consorzio Leonardo il 5.03.2025, il Comune di Cavriglia aggiudicava la gara al costituendo RTI tra Montefalchi S.r.l. (capogruppo), C.O.C.I. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l. (mandanti).
5. – Con ricorso notificato il 4.04.2025 e depositato il 7.04.2025, il Consorzio Leonardo ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti della suindicata procedura di gara e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con l’unico motivo di ricorso, il Consorzio sostiene che l’attribuzione al RTI Montefalchi di un punto per la “Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni” sarebbe illegittimo, avendo il raggruppamento dichiarato il possesso di tale requisito mediante contratto di avvalimento stipulato con la cooperativa sociale Giocolare e non potendo costituire oggetto di avvalimento la certificazione relativa all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.
Quanto alla prova di resistenza, la ricorrente ha presentato uno sviluppo del calcolo dei punteggi secondo il meccanismo della “doppia riparametrazione” previsto dal disciplinare di gara, all’esito del quale ha evidenziato che, qualora non fosse stato attribuito al RTI Montefalchi il punto per il requisito relativo alla certificazione UNI/PdR 125, il punteggio complessivo della controinteressata sarebbe risultato inferiore a quello della ricorrente, alla quale avrebbe dunque dovuto essere aggiudicata la commessa.
Il Consorzio ha quindi chiesto che, previa dichiarazione dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, il Comune di Cavriglia sia condannato a consentire il subentro di esso ricorrente nell’esecuzione dell’appalto o, in subordine, che le controparti siano condannate al risarcimento del danno per equivalente monetario, quantificato con successiva memoria nella misura di € 3.316.804,66 a titolo di lucro cessante per mancato utile, oltre al danno emergente, al danno curriculare e all’immagine commerciale e al danno da perdita di chance.
6. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Cavriglia e Montefalchi S.r.l., Co.Ci. S.r.l. e Germana Costruzioni S.r.l., componenti del RTI aggiudicatario.
Si è inoltre costituito il Ministero della Cultura, al quale il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, del decreto legge n. 68/2022.
L’Amministrazione resistente e le parti controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della legge di gara nella parte in cui consente il ricorso all’avvalimento per tutti i requisiti, escludendolo solo per quelli generali, e, relativamente all’avvalimento premiale, per tutti gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, fra i quali quello relativo al possesso della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere.
7. – Con ordinanza n. 214 del 17 aprile 2025, il collegio ha respinto l’istanza cautelare, tenuto conto, alla luce della documentazione versata in atti dalla stazione appaltante, della incompatibilità della invocata tutela cautelare con i tempi di ultimazione e di collaudo dei lavori e dunque con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
8. – In vista della discussione della causa, le parti hanno scambiato memorie e repliche.
9. – All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, le parti hanno diffusamente argomentato le rispettive tesi.
Il collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione.
10. – L’infondatezza nel merito del ricorso consente al collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti.
11. – Con l’unico motivo di censura, la ricorrente sostiene che la certificazione UNI/PdR 125, relativa al sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni, sarebbe per sua natura incompatibile con lo strumento dell’avvalimento, attestando essa una condizione soggettiva dell’azienda che la possiede che, proprio per questa ragione, non può costituire oggetto di un “prestito” in favore di altri operatori.
Secondo la ricorrente, infatti, la certificazione in parola sarebbe un mero mezzo di prova di qualcosa che si afferma già sussistente, non potendo per tale sua caratteristica essere oggetto di “prestito” o “messa a disposizione” tramite avvalimento, dal momento che essa non riguarda la messa a disposizione di alcunché: nessuna risorsa “prestata” può ovviare al mancato rispetto delle politiche di parità di genere.
Né, secondo parte ricorrente, il contratto di avvalimento stipulato tra Montefalchi e Giocolare potrebbe consentire alla prima di disporre dei requisiti necessari per il conseguimento del punteggio associato al possesso della certificazione sulla parità di genere: né la consulenza, né l’accesso alla documentazione e al sistema di gestione, né gli audit indipendenti potrebbero ritenersi utili per poter considerare la realtà aziendale dell’impresa ausiliata rispettosa delle condizioni relative al sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni, trattandosi di risorse valse all’ausiliaria per l’ottenimento della certificazione e che dunque non possono “traslare” i loro effetti su un altro soggetto, per di più in considerazione del fatto che l’impresa ausiliaria opera in un settore (quello dei servizi socio-sanitari, educativi e culturali rivolti a famiglie, minori e adulti, svantaggiati e non) del tutto estraneo al settore di attività dell’ausiliata e di nessuna attinenza con l’oggetto dell’appalto di cui si controverte.
12. – Il collegio, pur consapevole della diversità degli orientamenti che si contendono attualmente il campo sulla questione della suscettibilità della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di costituire oggetto di avvalimento premiale, non condivide la tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
12.1. – L’art. 108, co. 7, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al penultimo periodo, che «[a]l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
L’art. 48-bis del d.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ha istituito la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, demandandone la concreta attuazione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
Con il d.P.C.M. 29.04.2022 è stato stabilito che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere sono quelli di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16.03.2022, contenente le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.
12.2. – L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 tratta in maniera unitaria, salvo qualche precisazione, l’avvalimento “qualificante” e quello “premiale” e definisce in generale l’avvalimento come «il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto», stabilendo che esso «è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico» ed «è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti».
L’attuale disciplina codicistica supera l’atteggiamento di marcata cautela che precedentemente aveva connotato l’applicazione dell’istituto nel timore dei possibili abusi dello stesso e, come si legge nella relazione illustrativa del nuovo codice dei contratti pubblici, segna «un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti», tanto da consentire «di ricomprendere nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti».
Più in particolare, l’art. 104, co. 4, del codice, superando il sostanziale divieto di matrice giurisprudenziale formatosi nella vigenza del precedente quadro normativo, ammette il c.d. avvalimento premiale puro, ovvero quello finalizzato all’ottenimento di un punteggio maggiore da parte dell’operatore economico, il quale, nell’allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, è chiamato a specificare «se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta».
12.3. – La giurisprudenza si era peraltro già occupata della questione della suscettibilità delle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016 di essere oggetto di contratto di avvalimento, evidenziando che «[i] certificati rilasciati da organismi indipendenti (…) sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa, così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti per garantire che gli operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021)», dovendosi pertanto ritenere che «[i]n caso di avvalimento, quindi, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità» (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502) e dovendosi dunque «preferi[re] l’interpretazione della norma interna conforme alla direttiva euro-unitaria (cfr. Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953), che, configurando l’avvalimento come istituto generalmente praticabile laddove non espressamente vietato, lo ammette per soddisfare la richiesta relativa al possesso di ogni tipologia di requisito tecnico-professionale (oltre che economico-finanziario), fatta eccezione per le esclusioni e le limitazioni esplicitate per via normativa» (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271 e precedenti ivi citati).
L’avvalimento, anche relativo alle certificazioni (di prodotto e di processo), deve dunque ritenersi istituto di generale applicazione, a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del codice del 2023 e con estensione del principio all’avvalimento premiale puro, con il solo limite rappresentato dalle ipotesi nelle quali il ricorso all’istituto sia normativamente vietato, come ad esempio avviene per il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 104, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023), per i “compiti essenziali” che la stazione appaltante può prevedere che siano svolti direttamente dall’offerente o da uno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese (comma 11) o in relazione alla partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata, laddove quest’ultima abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale, salvo che sia dimostrato che non sussistono collegamenti tali da ricondurre le due imprese ad uno stesso centro decisionale (comma 12).
12.4. – L’odierno ricorrente vorrebbe che venisse affermata la regola generale secondo cui la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125 non potrebbe costituire oggetto di avvalimento premiale, trattandosi di una certificazione che fotografa una condizione soggettiva del soggetto che la possiede e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto di “prestito” o di “messa a disposizione” in favore di un altro soggetto, quale che sia il contenuto del contratto di avvalimento.
In sostanza, il consorzio ricorrente mira ad ottenere una pronuncia che stabilisca che «l’avvalimento della certificazione della parità di genere è in radice inammissibile» (pag. 11 del ricorso), ovvero che ricomprenda la certificazione sulla qualità di genere tra i casi nei quali il ricorso all’avvalimento è da ritenersi vietato.
12.5. – Una tale conclusione, però, contraddirebbe il principio, sopra citato, della generale praticabilità, salve le sole eccezioni normativamente previste, del contratto di avvalimento, anche con funzione premiale pura.
Se si accogliesse la tesi della parte ricorrente, infatti, dovrebbe ritenersi preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento (premiale) relativamente ad una specifica e ben determinata certificazione (la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125), senza, però, che di tale eccezione alla regola generale possa rinvenirsi il fondamento in un’espressa disposizione di legge.
Dovendosi assimilare, per quello che qui rileva, la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa certificazione (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2023, n. 502, cit.). L’avvalimento deve infatti essere effettivo e non fittizio o meramente “cartolare”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
In altri termini, anche in relazione all’avvalimento (premiale) di certificazione, l’attenzione, come si è visto, piuttosto che sul problema del prestito dei requisiti, deve concentrarsi sul contratto di avvalimento, che deve indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata.
12.6. – Così precisati i termini generali della questione sottoposta al vaglio del collegio, deve rilevarsi che il contratto di avvalimento premiale stipulato da Montefalchi (quale ausiliata) e Giocolare soc. coop. sociale (ausiliaria) prevede l’impegno di quest’ultima a «mettere a disposizione, in modo pieno, incondizionato e senza limitazioni di sorta, per tutta la durata dell’appalto, la certificazione» e, in particolare, «le competenze tecniche, organizzative e strumentali acquisite volte alla realizzazione di un Sistema di Gestione per la Parità di Genere (SGPG) ai sensi della prassi UNI/PdR125:2022 quale valido strumento per assicurare la parità di genere, valorizzare linguaggi e culture inclusive e promuovere politiche di benessere per il personale», mettendo a tal fine «a disposizione i seguenti servizi di supporto e accompagnamento:
Servizio di consulenza, da parte del Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrata rispetto alla materia oggetto di avvalimento, per una durata non inferiore a 2 ore mensili, per l’intera durata dell’appalto;
Documenti predisposti al fine di ottenere e di mantenere la certificazione oggetto di avvalimento;
Piena accessibilità, garantita dall’impresa ausiliaria all’impresa ausiliata, all’intero sistema di gestione rispondente a quanto richiesto dalla prassi UNI/PdR125:2022;
Esecuzione di n. 3 audit indipendenti, eseguiti dall’impresa ausiliaria nei confronti dell’impresa ausiliata, al fine di valutare il raggiungimento dei KPI da parte di Montefalchi srl rispetto a quanto previsto dalla prassi UNI/PdR125:2022».
Il contratto individua con sufficiente concretezza le risorse (personale, documentazione, know how, prassi ed elementi aziendali) messe a disposizione da parte dell’ausiliaria, né il consorzio ricorrente, a ben vedere, critica la mancanza di concretezza della prestazione dedotta nel contratto di avvalimento, limitandosi a dedurre la sua inutilità in considerazione della ontologica insuscettibilità della certificazione sulla parità di genere di costituire oggetto di un contratto di avvalimento.
12.7. – Sotto altro aspetto, non può condividersi la tesi secondo cui l’avvalimento in questione sarebbe inammissibile in ragione della diversità dei settori di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata.
É stato condivisibilmente ritenuto (TAR Piemonte, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 359) che la certificazione di cui si discute attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato, per cui, «ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità».
Ad ogni modo, la diversità del settore di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata non può costituire, nel caso di specie, un vulnus per le esigenze presidiate dalla previsione della certificazione sulla parità di genere, tenuto conto che le Linee guida prevedono per ogni indicatore di performance (KPI) un punteggio che viene ponderato in relazione all’Area ATECO di appartenenza dell’azienda e che proprio nel settore in cui opera l’ausiliaria (Istruzione, sanità e altri servizi sociali) i valori di riferimento dell’inclusione del lavoro femminile nell’organizzazione aziendale sono ordinariamente più elevati rispetto a quelli che contraddistinguono il settore dell’ausiliata (Costruzioni), come si evince anche dal prospetto esemplificativo di KPI per settore industriale contenuto nell’appendice B delle citate Linee guida.
13. – Le considerazioni sopra svolte inducono il collegio a respingere il ricorso proposto dal Consorzio Leonardo.
14. – La novità delle questioni trattate e la diversità degli orientamenti giurisprudenziali fino ad oggi formatisi in ordine alle stesse inducono il collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore