TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 7 luglio 2025, n. 13275
L’ordinanza del TAR Lazio n. 13275/2025 affronta un nodo critico dell’attuazione del D.Lgs. n. 36/2023: la verifica della congruità dell’offerta economica in relazione al rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL. La vicenda giudiziaria, incentrata sull’aggiudicazione della gestione di un grande evento da parte dell’Aeronautica Militare, solleva delicati profili interpretativi circa il rapporto tra ribasso d’offerta, sostenibilità economica e garanzie dei lavoratori. L’articolo esamina il caso in chiave sistematica, ponendo l’accento sull’esigenza di bilanciare l’efficienza dell’azione amministrativa con la salvaguardia dei diritti indisponibili.
Guida alla lettura
- Introduzione
L’evoluzione normativa in materia di contratti pubblici ha progressivamente affinato gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per assicurare che l’affidamento dei contratti non si traduca in una compressione indebita delle tutele fondamentali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il D.Lgs. n. 36/2023, nel recepire e rilanciare i principi euro-unitari della concorrenza e dell’efficienza, ha altresì riaffermato la centralità del principio di congruità dell’offerta quale presidio contro fenomeni di dumping contrattuale.
La recente ordinanza del TAR Lazio, Sez. I bis, n. 13275/2025, si inserisce in tale contesto affrontando, in modo emblematico, le criticità applicative legate alla verifica del rispetto dei minimi salariali del CCNL da parte di un operatore economico aggiudicatario. La questione giudiziaria si origina nell’ambito di una procedura di gara complessa, indetta dall’Aeronautica Militare, per l’organizzazione di una conferenza internazionale, il cui esito è stato contestato da un RTI secondo classificato che ha sollevato plurimi profili di illegittimità, con particolare riferimento alla rimodulazione del punteggio tecnico e alla presunta incongruità dell’offerta economica vincitrice. La pronuncia si distingue per la sua attenzione all’equilibrio tra efficienza procedurale e tutela sostanziale, aprendo scenari di rilevante interesse interpretativo.
- Verifica dell’anomalia e congruità dei costi della manodopera: il caso Next S.p.A. e la soglia dei minimi contrattuali
La controversia posta all’attenzione del TAR Lazio trae origine dalla procedura di gara CIG B2D4E6A20D indetta dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare per l’affidamento in accordo quadro dei servizi organizzativi e logistici connessi ad un’importante esposizione aerospaziale. A seguito di una complessa vicenda procedurale, l’aggiudicazione è stata dapprima disposta in favore di AB Comunicazioni S.r.l., poi revocata e riassegnata a Next S.p.A. dopo rideterminazione del punteggio tecnico. Il RTI Studio EGA-Mosaico Engineering, secondo classificato per uno scarto di meno di un punto, ha impugnato la nuova aggiudicazione sollevando numerosi motivi, tra cui assume rilievo dirimente la questione della inadeguatezza dell’offerta economica di Next S.p.A. rispetto ai minimi salariali previsti dal CCNL applicabile.
Secondo i ricorrenti, il ribasso del 50% applicato da Next S.p.A. sul valore delle voci di costo del personale, se considerato uniformemente esteso a tutte le categorie professionali impiegate, avrebbe comportato una retribuzione inferiore ai livelli minimi contrattuali, violando così l’art. 41, comma 14 del Codice dei contratti e gli artt. 36 Cost. e 97 Cost. Il punto centrale del contendere è la legittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha omesso la verifica di anomalia, reputando ex ante congrua l’offerta sulla base della sua articolazione complessiva e in assenza di evidenti scostamenti.
La difesa dell’aggiudicataria ha però contestato tale assunto, sostenendo che il ribasso del 50% non era applicato in modo omogeneo, bensì differenziato per categoria, con un impatto attenuato per le figure della segreteria tecnica, per le quali la retribuzione sarebbe comunque superiore o pari ai minimi contrattuali. A sostegno di tale tesi è stata prodotta una relazione illustrativa (doc. 15) e un’articolata memoria, che hanno indotto il Collegio a disporre un supplemento di verificazione tecnica.
L’ordinanza si distingue per un approccio prudente ma rigoroso. Il Collegio osserva che, in base all’art. 102, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare la sostenibilità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera ogniqualvolta emerga un’oggettiva plausibilità del rischio di scostamento dai minimi contrattuali. In tale ottica, l’ampiezza del ribasso (pari al 50%) rappresenta un indice sintomatico sufficiente a imporre un approfondimento istruttorio, soprattutto in assenza di esplicite previsioni nel disciplinare che chiariscano i criteri per attivare la verifica obbligatoria.
Con una motivazione articolata, l’ordinanza del TAR Lazio dispone dunque che l’ausiliario (Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma) effettui un’analisi dettagliata della distribuzione effettiva del ribasso sulle varie figure professionali coinvolte nell’appalto, al fine di verificare la compatibilità delle retribuzioni risultanti con i parametri minimi del CCNL applicabile. In tal modo, il Giudice Amministrativo evita sia il formalismo dell’esame tabellare sia l’abdicazione a un controllo tecnico essenziale, riaffermando la centralità del principio di legalità sostanziale.
Da una prospettiva critica, si impongono alcune riflessioni. In primo luogo, il caso rivela un vuoto procedurale nella disciplina della verifica di anomalia e della congruità del costo del lavoro, che nel nuovo Codice è affidata all’iniziativa della stazione appaltante, ma spesso sprovvista di criteri puntuali e vincolanti nei bandi di gara. Tale lacuna rischia di compromettere il principio di parità di trattamento e la tutela dei lavoratori, specie nei casi di offerte tecnicamente articolate ma economicamente aggressive. In secondo luogo, si evidenzia un’insufficiente valorizzazione della funzione giuridica del disciplinare di gara come strumento di trasparenza e predeterminazione, che avrebbe dovuto esplicitare le condizioni minime per l’attivazione della verifica.
In definitiva, l’ordinanza valorizza un approccio sistemico che tutela il risultato dell’azione amministrativa senza sacrificare i diritti sociali. Si tratta di una lettura conforme ai principi fondamentali del diritto del lavoro e all’orientamento della giurisprudenza costituzionale, che ha più volte ribadito come il contenuto minimo delle tutele salariali sia indisponibile anche nelle dinamiche contrattuali pubbliche, poiché direttamente riconducibile ai valori fondativi della Repubblica.
- Conclusione
La pronuncia del TAR Lazio n. 13275/2025 rappresenta un esempio significativo di bilanciamento tra efficienza amministrativa e diritti sociali, nel contesto della riforma degli appalti pubblici. La questione della verifica del rispetto dei minimi salariali non è solo un tema tecnico, ma assume un valore sistemico nella garanzia di affidamenti pubblici equi, trasparenti e rispettosi della dignità del lavoro. L’ordinanza impone alle stazioni appaltanti una maggiore consapevolezza nell’interpretazione del principio del risultato, che non può ridursi a un obiettivo di mero risparmio economico, ma deve coniugarsi con la qualità, la sostenibilità e la legalità delle offerte. In attesa dell’esito del supplemento di verificazione, l’arresto del TAR merita di essere accolto come un importante passo verso una lettura integrata e costituzionalmente orientata del Codice dei contratti.
Pubblicato il 07/07/2025
N. 13275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Studio Ega S.r.l., Mosaico Studio Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2D4E6A20D, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, non costituito in giudizio;
Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, Aeronautica Militare Ufficio Generale Centro Responsabilita' Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aeronautica Militare - Ufficio del Centro di Responsabilità Amministrativa, Ab Comunicazioni S.r.l., Next S.p.A., non costituiti in giudizio;
Next S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Bruna Chito, Guido Mancini, Paolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ab Comunicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Dodaro, Serena Cianciullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
L'ANNULLAMENTO
- del Decreto del Capo Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Aeronautica Militare n. 694 del 16/12/2024 (trasmesso il 19/12/2024 – doc.1) con il quale è stata definitivamente aggiudicata all'impresa AB Comunicazioni S.r.l. la “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 al quale affidare la gestione omnicomprensiva di un evento, (Conferenza Internazionale ed Esposizione Aerospaziale), organizzato dalla Forza Armata presso un Centro Congressi, e delle relative attività/servizi, che si terrà in Roma – Id. Gara 4595322 – CIG B2D4E6A20D”, nonché della comunicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 prot. n. 16069 del 19/12/2024 (doc. 2);
- della presupposta proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del CRA-AM prot. n. 46851 del 14/12/2024 (doc.3) in uno alla graduatoria finale della gara CIG B2D4E6A20D ivi riportata, in particolare con riguardo all'ammissione delle imprese prime due graduate che sopravanzano la ricorrente di meno di un punto e ai punteggi alle stesse assegnati;
- per quanto di ragione, dell'atto RUP prot. n. 39648 del 24/10/2024 (doc.4) di avvenuta ammissione degli 11 concorrenti alla fase successiva di apertura e valutazione delle offerte tecniche all'esito dei controlli di regolarità e completezza della documentazione amministrativa, nonché di ogni altro presupposto e non conosciuto provvedimento e/o verbale relativo a tale fase di verifica;
- del verbale di gara n. 1 del 29/10/2024 (doc.5) di costituzione e insediamento della Commissione giudicatrice, nonché di avvio delle attività di valutazione delle offerte tecniche, e relativi esiti;
- del verbale di gara n. 2 del 26/11/2024 (doc.6), unitamente ai suoi allegati “A” e “B”, di ricognizione e chiusura delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche mediante approvazione dell'Allegato “A” riportante valutazione/punteggio sui criteri discrezionali e dell'Allegato “B” riportante valutazione/punteggio sui criteri tabellari, e relativi esiti;
- di tutti i verbali (ove esistenti) delle sedute riservate di commissione tenutesi nel periodo tra il 30/10/2024 e il 25/11/2024 [6/11/2024; 7/11/2024; 11/11/2024; 12/11/2024; 13/11/2024; 22/11/2024; 25/11/2024; 26/11/2024], e relativi esiti, in occasione delle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche e attribuiti i punteggi secondo i criteri del disciplinare di gara;
- dei verbali (ove esistenti) delle sedute riservate di commissione del 22/11/2024 e del 25/11/2024, e relativi esiti, in occasione delle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche tenendo conto anche della documentazione e dei chiarimenti pervenuti dagli operatori economici, nonché delle presupposte comunicazioni 12-15/11/2024, del 17/11/2024 di richiesta di soccorso procedimentale e relativi riscontri;
- del verbale di gara n. 3 del 4/12/2024 (doc.7), unitamente al suo allegato “A”, di esame e valutazione di ciascuna offerta economica presentata dai concorrenti e in occasione della quale, oltre all'assegnazione di tutti i punteggi economici secondo i criteri e formule del bando, è stata approvata la graduatoria finale e “verificata” l'assenza dei presupposti per l'attivazione della verifica di anomalia, e relativi esiti;
- nonché di ogni atto istruttorio, endoprocedimentale e/o di qualsiasi natura, allo stato non cognito, con cui la stazione appaltante ha ritenuto congrua, adeguata e conforme alla legge di gara l'offerta presentata da AB Comunicazioni S.r.l. e da Next S.p.A., ha ritenuto congruo il costo della manodopera offerto da entrambe le imprese, ovvero ha ritenuto di non verificare le offerte e i costi della manodopera esposti da AB Comunicazioni S.r.l. e da Next S.p.A.;
- del non conosciuto provvedimento di conclusione della fase di comprova dei requisiti di ordine generale e speciale effettuata con riferimento all'impresa AB Comunicazioni S.r.l. (e, ove intervenuta, della seconda in graduatoria Next S.p.A.) e della non conosciuta, ove intervenuta, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta all'esito di detta fase di comprova;
- per quanto occorrer possa, del Disciplinare della gara CIG B2D4E6A20D (doc.8) nella parte in cui, nel rinviare genericamente all'art. 110 c.1 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. §21), omette di individuare i presupposti al ricorrere dei quali attivare l'obbligatoria verifica di anomalia delle offerte privando così la gara di una fase essenziale di controllo, nonché nella parte in cui non ha previsto l'obbligo di presentare gli impegni di cui all'art. 102 del codice;
- di ogni altro articolo del Disciplinare di gara e/o ogni altra previsione e/o disposizione della legge di gara, ivi inclusi gli allegati, laddove interpretabili nel senso di legittimare e/o consentire una verifica facoltativa dei costi della manodopera, ovvero laddove interpretabili nel senso di legittimare la presentazione di offerte economiche violative e/o inferiori ai minimi salariali e retributivi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica delle ricorrenti;
E LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto d'appalto (accordo quadro) eventualmente stipulato e/o stipulando con l'impresa AB Comunicazioni S.r.l.,
NONCHÉ LA CONDANNA
della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto al RTI ricorrente e subentro nel contratto (accordo quadro) eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STUDIO EGA S.R.L. il 1422025 :
L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
- del Decreto del Capo Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare n. 003 del 4/2/2025 (trasmesso il 4/2/2025 – doc.1) con il quale, in esito alla rideterminazione del punteggio tecnico di AB Comunicazioni S.r.l., è stato annullato il Decreto n. 694 del 16/12/2024 e aggiudicata definitivamente all’impresa Next S.p.A. la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 al quale affidare la gestione omnicomprensiva di un evento, (Conferenza Internazionale ed Esposizione Aerospaziale), organizzato dalla Forza Armata presso un Centro Congressi, e delle relative attività/servizi, che si terrà in Roma – Id. Gara 4595322 – CIG B2D4E6A20D”, nonché della comunicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 prot. n. 1680 del 4/2/2025 (doc.2);
- della presupposta proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del CRA-AM prot. n. 12899 del 3/2/2025 (doc.3) in uno alla nuova graduatoria finale della gara CIG B2D4E6A20D ivi riportata, in particolare con riguardo all’ammissione dell’impresa prima graduata che sopravanza la ricorrente di meno di un punto, ai punteggi alla stessa assegnati e al giudizio di ragionevolezza, congruità, sostenibilità, linearità e manifesta logicità assegnato all’offerta presentata da Next S.p.A.;
- per quanto di ragione, dell’atto RUP prot. n. 39648 del 24/10/2024 di avvenuta ammissione degli 11 concorrenti alla fase successiva di apertura e valutazione delle offerte tecniche all’esito dei controlli di regolarità e completezza della documentazione amministrativa, nonché di ogni altro presupposto e non conosciuto provvedimento e/o verbale relativo a tale fase di verifica;
- del verbale di gara n. 1 del 29/10/2024 di costituzione e insediamento della Commissione giudicatrice, nonché di avvio delle attività di valutazione delle offerte tecniche, e relativi esiti;
- del verbale di gara n. 2 del 26/11/2024, unitamente ai suoi allegati “A” e “B”, di ricognizione e chiusura delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche mediante approvazione dell’Allegato “A” riportante valutazione/punteggio sui criteri discrezionali e dell’Allegato “B” riportante valutazione/punteggio sui criteri tabellari, e relativi esiti;
- di tutti i verbali (ove esistenti) delle sedute riservate di commissione tenutesi nel periodo tra il 30/10/2024 e il 25/11/2024 [6/11/2024; 7/11/2024; 11/11/2024; 12/11/2024; 13/11/2024; 22/11/2024; 25/11/2024; 26/11/2024], e relativi esiti, in occasione delle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche e attribuiti i punteggi secondo i criteri del disciplinare di gara;
- dei verbali (ove esistenti) delle sedute riservate di commissione del 22/11/2024 e del 25/11/2024, e relativi esiti, in occasione delle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche tenendo conto anche della documentazione e dei chiarimenti pervenuti dagli operatori economici;
- del verbale di gara n. 3 del 4/12/2024, unitamente al suo allegato “A”, di esame e valutazione di ciascuna offerta economica presentata dai concorrenti e in occasione della quale, oltre all’assegnazione di tutti i punteggi economici secondo i criteri e formule del bando, è stata approvata la prima graduatoria finale, e relativi esiti;
- del verbale di gara n. 4 del 10/1/2025 (doc.4) in occasione del quale è stata rideterminata la graduatoria finale di gara [a seguito dell’annullamento dell’attribuzione del punteggio ad AB Comunicazioni S.r.l. di punti 1 per la certificazione EMAS] con collocazione di Next S.p.A. al primo posto con punti totali 77,3851 e al secondo posto il RTI Studio EGA con punti 77,2136;
- per quanto di ragione, dei preavvisi di annullamento e nuova aggiudicazione prot. nn. 314 e 315 del 13/1/2025 (doc.5 e doc.6) e della richiesta a Next S.p.A. prot. 1179 del 24/1/2025 (doc.7) di produzione degli elementi informativi ex art. 102 c.2 d.lgs. n. 36/2023;
- del giudizio di conformità complessivo del 31/1/2025 (doc.8) della Commissione giudicatrice sui giustificativi resi da Next S.p.A. e della nota RUP del 31/1/2025 (doc.9) di approvazione e di trasmissione del giudizio di conformità all’Ufficio UGCRA per il seguito di competenza;
- nonché di ogni atto istruttorio, endoprocedimentale e/o di qualsiasi natura con cui la commissione giudicatrice e la stazione appaltante hanno ritenuto congrua, adeguata e conforme alla legge di gara l’offerta presentata da Next S.p.A. ed ha ritenuto congruo il relativo costo della manodopera;
- del non conosciuto provvedimento di conclusione della fase di comprova dei requisiti di ordine generale e speciale effettuata con riferimento all’impresa Next S.p.A. e della non conosciuta, ove intervenuta, dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta all’esito di detta fase di comprova;
- della nota RUP prot. n. 11702 del 4/2/2025 (doc.10) con la quale, nelle more della stipula dell’AQ e dei successivi appalti specifici, è stata disposta l’anticipata esecuzione in favore di Next S.p.A.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica delle ricorrenti;
E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto d’appalto (accordo quadro) eventualmente stipulato e/o stipulando con l’impresa Next S.p.A.,
NONCHÉ PER LA CONDANNA
della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto al RTI ricorrente e subentro nel contratto (accordo quadro) eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NEXT S.P.A. il 2222025 :
Resistere ai motivi aggiunti notificati il 14 febbraio 2025 da Studio EGA S.r.l. e Mosaico Studio Engineering S.r.l. in relazione al ricorso n. 1085/2025 e per impugnare in via incidentale i verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4 (all. nn. 5, 6 e 7 al ricorso e n. 4 all’atto di motivi aggiunti), relativi – rispettivamente – all’insediamento della Commissione giudicatrice e all’avvio delle attività di valutazione delle offerte tecniche, alla chiusura delle attività di valutazione con approvazione degli allegati A e B contenenti la valutazione e i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, alla valutazione delle offerte economiche con assegnazione dei punteggi e approvazione della graduatoria, nonché alla nuova graduatoria con la quale le odierne ricorrenti sono state collocate al secondo posto, ed ogni ad essi atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Next S.p.A. e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica e di Aeronautica Militare Ufficio Generale Centro Responsabilita' Amministrativa e di Ab Comunicazioni S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Next S.p.A.;
Vista la relazione di verificazione depositata il 22 maggio 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1) Vista la relazione di verificazione depositata il 22 maggio 2025 e lette le memorie a riguardo formulate delle parti costituite e udite le medesime nell’udienza pubblica del 25 giugno 2025 nella quale la causa è stata introitata in decisione;
2) Richiamata la propria ordinanza n. 7409/2025 ed in particolare la parte in cui si osserva che il costituendo RTI ricorrente “ha anche contestato che l’offerta della vincitrice Next S.p.A. applicando un ribasso del 50% sul valore di listino per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto comporterebbe una remunerazione della manodopera inferiore ai minimi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, lamentando anche l’erroneità della verifica di congruità operata dall’Amministrazione sull’offerta per non aver rilevato lo scostamento;” e che “b—il Ministero e l’aggiudicataria Next S.p.A. hanno respinto le contestazioni del Ricorrente, tra l’altro replicando che il ribasso del 50% non è applicato uniformemente a tutte le figure professionali ma rappresenta una media calcolata su ribassi differenziati per le categorie DT (Direzione Tecnica) e ST (Segreteria Tecnica);”
3) Atteso che il contraddittorio tra le parti in giudizio, relativamente al tema oggetto di verificazione, alla luce della documentazione in atti si è sin qui sviluppato in base:
A) all’affermazione di parte ricorrente (esposta, tra l’altro, nei motivi aggiunti di Studio EGA depositati il 14.2.2025 [mot. I, parag. 1, pagg. 6-8] e nella memoria di Studio EGA depositata il 24.3.2025 [par. II1 e II2 pagg. 5-17]) per cui l’applicazione lineare e uniforme del ribasso del 50% sulle voci di personale avrebbe determinato una remunerazione "al di sotto dei valori minimi tabellari del CCNL vigente" per le figure di Direzione Tecnica (voci DT03 e DT04) e Segreteria Tecnica (voci ST01, ST02 e ST04);
B) ed alla contrapposta affermazione della stazione appaltante e dell’aggiudicatario (esposta, tra l’altro, nella memoria con ricorso incidentale di Next spa depositata il 22.2.2025 [par. A1, pagg. 3-15] e nel doc. 15 “relazione illustrativa ex art. 102 CPA” [pag 14 e seguenti] depositato da Next spa il 22.2.2025) per cui il ribasso pur espresso in una quota percentuale media unica per tutto il personale (non essendo consentita altra soluzione dal bando) si articolava poi in ribassi di entità differenziata per le varie figure di personale (ad es. -56,38% per DT01 ma solo -9% per ST03) in modo da rispettare per ciascuno i corrispondenti minimi dei CCNL applicabili;
4) Ritenuto necessario, ai fini della decisione, un completamento della verificazione che - sulla base dei documenti indicati sopra al punto 3 A) e B) e degli altri agli atti del giudizio- estenda l’esame sull’offerta vincitrice al rispetto dei minimi salariali anche secondo la prospettazione data dall’Aggiudicatario Next Spa ed alla cui stregua il ribasso del 50% non è applicato in modo uniforme a tutte le figure previste, bensì in modo differenziato (in particolare quanto alla direzione tecnica (DT) ed alla segreteria tecnica (ST)) e tale da comportare una riduzione ben inferiore al 50% per le figure ST, sì da portarle ad una remunerazione che, tenuto anche conto dei tempi di impiego, sarebbe pari o superiore ai minimi salariali; l’Ausiliario dovrà pertanto verificare se l’offerta vincitrice, alla luce dell’applicazione percentuale differenziata del ribasso complessivo offerto del 50% sulle varie figure professionali coinvolte (in primis quelle della ST) secondo la prospettazione data da Next spa, fosse in grado di garantire per ciascuna di esse una remunerazione rispettosa dei livelli minimi dei CCNL applicabili;
5) Ritenuto pertanto di disporre che il Verificatore già nominato effettui il supplemento di indagine sopra indicato al punto 4) onde fornire al Collegio completa valutazione tecnica in relazione alle affermazioni delle parti in giudizio di cui sopra ai punti 3 A) e 3 B);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima bis)
--dispone il supplemento di verificazione di cui al punto 4) della motivazione al quale procederà il già incaricato Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma (con sede in Roma alla via Cristoforo Colombo, 456 e recapito pec: cdlroma@cdlrmpec.it), in persona del Presidente o di suo delegato, attenendosi alle modalità procedurali già stabilite nell’ordinanza n. 7409/2025 di questo TAR;
--il supplemento di verificazione disposto dovrà essere entro e non oltre il 26 settembre 2025, comunicato a mezzo PEC alle parti costituite, presso i domicili digitali dei rispettivi avvocati, nonché depositato nella Segreteria di questo giudice;
--fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 29 ottobre 2025.
Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all’Organismo incaricato ed al dott. Lorenzo Lelli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore