TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 1° aprile 2025, n. 7610

Tale fattispecie, al pari delle altre disciplinate dal medesimo articolo, fa parte di un sistema sanzionatorio “orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici, a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici” (cfr. Tar Lazio, I-quater, 27 aprile 2023, n. 7236) e presuppone che gli operatori economici – in violazione degli obblighi di correttezza che devono informare il loro rapporto con le stazioni appaltanti – non abbiano puntualmente e tempestivamente ottemperato alla richiesta di comprovare i requisiti avanzata dalla stazione appaltante o comunque abbiano prodotto documentazione insufficiente alla comprova dei requisiti secondo quanto richiesto dal bando di gara.

L’irrogazione della sanzione, stante l’espresso richiamo alla l. n. 689/1981, non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo, tenuto conto di quanto previsto della legge citata in ordine alla necessità che l'irrogazione della sanzione consegua ad una condotta dolosa o colposa.

In altri termini l’Anac, nel verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ha omesso di acquisire tutte le informazioni necessarie a verificare i poteri attribuiti all’amministratore civilistico – firmatario degli atti di gara – assestandosi sulla tesi per cui ogni atto doveva essere necessariamente riconducibile all’amministratore giudiziario, senza considerare che, nello svolgimento di tali procedure – la cui finalità è quella della conservazione dell’impresa, mediante prosecuzione dell’attività aziendale – in assenza di specifica disciplina di segno contrario è l’impulso del g.d., che ha specifici poteri regolatori, a guidare e giustificare i poteri attribuiti agli organi.

In altri termini, la motivazione dell’Anac muove dal presupposto, considerato indefettibile e, pertanto, apodittico, secondo cui unico soggetto legittimato alla firma degli atti di gara dovesse essere l’amministratore giudiziario, senza che sia stato opportunamente verificato se, nelle circostanze che connotavano lo specifico andamento di quella procedura di amministrazione giudiziaria, vi fosse un provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, di segno diverso.

Se è del tutto condivisibile quanto affermato dall’Anac in merito ai poteri dell’amministratore “civilistico” già incardinato al momento dell’apertura della procedura di amministrazione giudiziaria, in questo caso l’amministratore è stato nominato proprio su invito del giudice delegato della procedura, il che avrebbe dovuto condurre a valutazioni diverse ed ulteriori, non fondate sugli automatismi che connotano la prima ipotesi.

 

Guida alla lettura

La sentenza del TAR Lazio, Sezione I Quater, n. 7610/2025, rappresenta un significativo sviluppo giurisprudenziale in materia di sanzioni amministrative comminate da ANAC ai sensi dell’art. 222, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento ai rapporti tra amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011 e partecipazione alle gare pubbliche.

L’Autorità aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 2.800,00 ritenendo non riscontrata la richiesta documentale volta a chiarire i poteri dell’amministratore giudiziario della società partecipante a una procedura ad evidenza pubblica. La ricorrente contestava tale conclusione, evidenziando come la documentazione fosse stata effettivamente prodotta e che la legittimazione alla firma degli atti di gara spettasse ad un amministratore “civilistico”, nominato su impulso del giudice delegato.

Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando plurimi vizi istruttori e motivazionali nel provvedimento impugnato, e fornendo spunti di rilievo sull’interpretazione della disciplina sanzionatoria di ANAC, nonché sulla rilevanza della regolazione giudiziale dei poteri in caso di amministrazione giudiziaria.

La pronuncia si colloca nell’ambito applicativo dell’art. 222, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce ad ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative in caso di ingiustificata omissione di documentazione o informazioni da parte degli operatori economici, con espressa applicazione dei principi della legge n. 689/1981. Ne consegue che l’irrogazione del provvedimento sanzionatorio richiede:

  • un adeguato accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa);
  • una congrua motivazione in ordine alla sussistenza della violazione;
  • una piena ricostruzione dei presupposti fattuali.

Il TAR ricorda che l’orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 7236/2023) qualifica tali sanzioni come strumenti di moralizzazione del mercato, che impongono agli operatori economici un elevato standard di diligenza nel rapporto con le stazioni appaltanti.

Nel caso di specie, il TAR rileva che la società ricorrente aveva effettivamente fornito la documentazione richiesta, trasmettendo i decreti di apertura e proroga dell’amministrazione giudiziaria da cui si evinceva il nominativo dell’amministratore giudiziario. Successivamente, in sede procedimentale dinanzi all’ANAC, veniva prodotto anche il decreto con cui il giudice delegato autorizzava la nomina di un amministratore “civilistico” dotato di poteri di ordinaria amministrazione.

L’ANAC, tuttavia, ha fondato il proprio provvedimento sanzionatorio sull’assunto – ritenuto apodittico – che soltanto l’amministratore giudiziario fosse legittimato a sottoscrivere gli atti di gara, senza verificare se tale esclusività trovasse fondamento nelle concrete determinazioni del giudice delegato.

In tal modo, l’Autorità ha omesso l’effettiva valutazione dei poteri attribuiti all’amministratore civilistico e non ha considerato che lo stesso era stato nominato su impulso dell’autorità giudiziaria, con poteri subordinati ad autorizzazione sistematica per gli impegni di spesa, ma comunque suffragati da una base giuridica chiara e legittima.

Il giudice amministrativo censura l’operato dell’ANAC sotto due distinti profili:

  • difetto di istruttoria: l’Autorità non ha acquisito o valutato tutti gli elementi rilevanti per comprendere se l’omissione potesse ritenersi giustificata, né ha svolto accertamenti in ordine alla concreta legittimazione dell’amministratore firmatario;
  • motivazione incongrua: la decisione si è fondata su un automatismo interpretativo che disconosce il ruolo del giudice delegato nella regolazione dei poteri gestori dell’impresa sottoposta a misura di prevenzione.

Il TAR valorizza il principio secondo cui, anche in presenza di amministrazione giudiziaria, non si può escludere aprioristicamente l’autonomia degli organi societari ordinari, qualora autorizzati a operare dal giudice della misura.

La sentenza evidenzia due tendenze giurisprudenziali attuali:

  • la crescente giurisdizionalizzazione delle garanzie procedimentali anche in ambito sanzionatorio amministrativo (sulla scia del diritto euro-unitario e dell’art. 6 CEDU);
  • il riconoscimento della centralità del giudice delegato nella gestione delle imprese soggette a misure di prevenzione, quale soggetto che può modulare legittimamente i poteri di gestione e rappresentanza, influendo indirettamente sulla partecipazione alle gare pubbliche.

La sentenza n. 7610/2025 del TAR Lazio rappresenta un’importante precisazione sul corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC. Essa riafferma che l’accertamento della responsabilità amministrativa non può fondarsi su presunzioni generalizzate, bensì deve essere ancorato a una ricostruzione puntuale e concreta del fatto, specialmente in contesti delicati come quelli relativi a misure antimafia.

La pronuncia costituisce, infine, un richiamo al rispetto dei canoni di legalità, proporzionalità e buona amministrazione nei procedimenti sanzionatori, ed offre spunti utili agli operatori economici per strutturare efficacemente le proprie difese documentali in caso di amministrazione giudiziaria.

 

 

Pubblicato il 16/04/2025

N. 07610/2025 REG.PROV.COLL.

N. 10391/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10391 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 74;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Citta' Metropolitana di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scaglia, Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a - della delibera n. 324 del 3.7.2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, notificata in data 9.7.2024, con la quale è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 2.800,00, ritenendo configurata la fattispecie di cui all’art. 222, c. 13, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023;

b - di ogni atto, preordinato, conseguente o connesso, comunque lesivo, richiamato nel provvedimento impugnato sub a), sempre in ragione dell’interesse dedotto, e, segnatamente: b.1) della nota pec 22.8.2023 prot. 46763/2023 della Città Metropolitana di -OMISSIS-, Direzione Scuole e Governance – Ufficio Gare, limitatamente alla richiesta di produrre “copia del documento da cui risulta il nominativo dell’amministratore giudiziario e dei relativi poteri conferitigli in merito alla partecipazione alle gare di appalto”; b.2) della nota della Città Metropolitana di -OMISSIS-, Direzione Suole e Governance - Ufficio Gare prot. n. 48952/2023 del 1.9.2023, limitatamente al mancato riscontro della suddetta nota prot. 46763 del 22.8.2023 da parte di -OMISSIS-, ed alla circostanza che l’amministratore giudiziario fosse privo di legittimazione a sottoscrivere gli atti di gara; b.3) della determina della Città Metropolitana di -OMISSIS- n. 1998/2023 del 6.9.2023, recante l’esclusione dalla suddetta procedura selettiva, ove prende atto delle ragioni espulsive, nella parte in cui le valorizza (parzialmente) ai fini della segnalazione all’Anac; b.4) della nota 20.9.2023 (con il relativo modello A) della Città Metropolitana di -OMISSIS-, pervenuta al protocollo ANAC con il n. 78031, con la quale si segnala un’ipotesi di omessa segnalazione/produzione di documentazione; b.5) della nota ANAC prot. 110328 dell’11.12.2023, recante avvio del procedimento di cui all’art. 222, c. 13 - primo periodo del D.lgs. n. 36/2023; b.6) delle note della S.A. datate 15.1.2024 e 22.1.2024; b.6) della convocazione del 16.1.2024 avanti all’Anac, e del relativo verbale di audizione del 5.2.2024; b.8) della nota del 9.7.2024, recante la trasmissione del provvedimento sanzionatorio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e della Citta' Metropolitana di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti, la delibera Anac n. 324 del 3 luglio 2024, notificata in data 9 luglio 2024, con la quale le è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 2.800,00, ai sensi dell’art. 222, c. 13, primo periodo, d.lgs. n. 36/2023.

1.1. Ha premesso di aver presentato, nella sua qualità di in qualità di mandante del costituendo R.T.I. con la società mandataria CGS s.r.l., un’offerta nella procedura di gara promossa dalla Città Metropolitana di -OMISSIS-, con bando pubblicato in data 26 giugno 2023, avente ad oggetto l’appalto integrato PNRR per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico presso l’Istituto -OMISSIS- – -OMISSIS- – sede Via Pasquale Pastorino 15 -OMISSIS-.

Nell’ambito di tale procedura la stazione appaltante, con nota 22 agosto 2023 prot. 48763, avente ad oggetto “integrazione documentale e soccorso istruttorio”, ha chiesto alla ricorrente: “e. copia del documento da cui risulta il nominativo dell’amministratore giudiziario e dei relativi poteri conferitigli in merito alla partecipazione alle gare di appalto”. In risposta a tale richiesta la società ricorrente riferisce di dimostrato documentalmente il nominativo dell’amministratore giudiziario (Dott. Davide Fumante) ed i relativi poteri conferitigli di controllo e gestione aziendale.

Ciò nonostante, con lettera prot. 48952/2023 del 1 settembre 2023, la stazione appaltante le ha comunicato il preavviso di espulsione dalla gara in questione, non avendo ritenuto che la richiesta di chiarimenti fosse stata debitamente riscontrata, posto che la documentazione di gara risultava sottoscritta da un soggetto privo di legittimazione attiva.

Ricevuta la segnalazione dell’accaduto, Anac ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio in relazione alla condotta di omesso riscontro alla richiesta di indicazione dei poteri dell’amministratore giudiziario per le gare d’appalto.

All’esito dell’istruttoria l’Anac ha adottato il provvedimento oggetto della presente impugnazione che la ricorrente ha affidato ai seguenti motivi:

I - Violazione e falsa applicazione art. 222 c. 13 d.lg.vo n. 36/2023, in relazione all’art. 41 c. 2 d.lg.vo n. 159/2011. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Errata ponderazione delle risultanze acquisite in corso del procedimento. Motivazione incongrua e pretestuosa.

II - Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 222 c. 13 d.lg.vo n. 36/2023, in relazione all’art. 41 c. 2 d.lg.vo n. 159/2011. Insussistenza delle condizioni di punibilità segnalate ai sensi dell’art. 96, c. 15 e dell’art. 222 surrichiamato. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Errata ponderazione delle risultanze acquisite in corso del procedimento. Insussistenza dell’elemento oggettivo. motivazione incongrua e pretestuosa. Illogicità e contraddittorietà intrinseca. Illegittimità derivata.”

Nelle doglianze sopra riportate ha evidenziato come con il provvedimento del 26 ottobre 2022 il g.d. del Tribunale di S. Maria C.V., sulla base del precedente decreto del 22 settembre 2022 (autorizzativo della nomina di un organo amministrativo costituito da un amministratore unico, con durata fino a revoca, e poteri contenuti all’ordinaria amministrazione della società da esercitarsi, nel caso di impegni di spesa, previa autorizzazione sistematica dell’amm.re giudiziario), ha autorizzato la convocazione dell’assemblea dei soci – tenutasi in data 29 novembre 2022 - per prendere atto della nomina dell’ing. Nicola -OMISSIS- alla carica amministratore unico e legale rappresentante e di datore di lavoro della società medesima; dal che deriva che l’ing. -OMISSIS- alla data di pubblicazione del bando – del 26 luglio 2023 – fosse legittimato a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla suddetta procedura e gli ulteriori atti di seguito indicati: a) l’istanza di partecipazione; b) la comunicazione del titolare effettivo e conflitto di interessi; c) il documento di Gara Unico europeo; d) le dichiarazioni circa la insussistenza di criticità di carattere fiscale e in merito alle annotazioni sul casellario Anac; e) l’offerta economica. La qualità di amministratore “civilistico” dell’ing. -OMISSIS- era desumibile dalla visura camerale; tuttavia la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti in ordine alla figura dell’amministrazione giudiziario – e non di quello civilistico che aveva sottoscritto la documentazione sopra riportata - mentre avrebbe dovuto tuttalpiù chiedere chiarimenti in merito ai poteri dell’ing. Nicola -OMISSIS-, e non dell’amministratore giudiziario.

III - Stesso profilo sub ii. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, in relazione all’art. 11 della l. 689/1981. Violazione art. 3 l. 241/90. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Travisamento.”, con cui contesta l’incongruenza della motivazione sottesa alla quantificazione della sanzione applicata.

Ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione cautelare, evidenziando, sotto il profilo del periculum, la necessità di chiarire quale dovesse essere considerato il soggetto legittimato alla sottoscrizione della documentazione per la partecipazione alle gare pubbliche.

1.2. L’Anac si è costituita, depositato memoria il 9 ottobre 2024, in cui ha insistito per la correttezza del suo operato, domandando il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.

1.3. Con ordinanza cautelare Tar Lazio, sez. I quater, 23 ottobre 2024, n. -OMISSIS- il collegio ha accolto la richiesta cautelare.

1.4. In data 25 febbraio 2025, la Città metropolitana di -OMISSIS- ha depositato memoria in cui ha rappresentato la doverosità della segnalazione all’Anac della condotta della ricorrente che, nel corso della procedura di gara, non le ha mai comunicato che l’ing -OMISSIS- era stato nominato previa autorizzazione e presa d’atto del giudice delegato della procedura “con poteri contenuti all’ordinaria amministrazione della società, da esercitarsi, nel caso di impegni di spesa, previa autorizzazione sistematica dell’amministratore giudiziario”.

1.5. All’udienza pubblica del 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura articolata dalla parte ricorrente nel primo motivo di ricorso con cui ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione nel provvedimento impugnato e il travisamento dei fatti con riferimento alla documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Occorre premettere che l’art. 222, co. 13, d.lgs. n. 36/2023 dispone che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.”.

La disposizione sanziona, quindi, la condotta dell’operatore economico che, senza giustificato motivo, abbia omesso di fornire le informazioni dirette e comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento e ricalca la medesima condotta che era già sanzionata dal previgente art. 213, co. 13, d.lgs. 50/2016.

A tal proposito, il collegio ritiene opportuno dare continuità agli orientamenti giurisprudenziali già formatisi nel vigore della precedente disciplina, in cui è stato affermato che:

- tale fattispecie, al pari delle altre disciplinate dal medesimo articolo, fa parte di un sistema sanzionatorio “orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici, a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici” (cfr. Tar Lazio, I-quater, 27 aprile 2023, n. 7236) e presuppone che gli operatori economici - in violazione degli obblighi di correttezza che devono informare il loro rapporto con le stazioni appaltanti - non abbiano puntualmente e tempestivamente ottemperato alla richiesta di comprovare i requisiti avanzata dalla stazione appaltante o comunque abbiano prodotto documentazione insufficiente alla comprova dei requisiti secondo quanto richiesto dal bando di gara;

- l'irrogazione della sanzione, stante l’espresso richiamo alla l. n. 689/1981, non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo, tenuto conto di quanto previsto della legge citata in ordine alla necessità che l'irrogazione della sanzione consegua ad una condotta dolosa o colposa.

3. Ciò posto nel corso dell’istruttoria è emerso:

i) che la ricorrente, in sede di soccorso istruttorio, ha prodotto i decreti n. 35/19 e 5 – bis/23 di apertura e proroga dell’amministrazione giudiziaria (documenti da cui era evincibile che l’amministratore giudiziario era il dott. Davide Fumante);

ii) che il sig. Nicola -OMISSIS-, amministratore “civilistico” della società è stato nominato previa autorizzazione e presa d’atto del giudice delegato della procedura “con poteri contenuti all’ordinaria amministrazione della società, da esercitarsi, nel caso di impegni di spesa, previa autorizzazione sistematica dell’amministratore giudiziario”;

iii) non è stato domandato nessun chiarimento, nel corso del procedimento svoltosi dinanzi all’Anac, in merito ai poteri attribuiti al Sig. Nicola -OMISSIS- né in merito al fatto che i poteri di amministrazione ordinaria attribuiti subissero qualche limitazione.

4. Da tali circostanze si ricava che l’Anac, seppur doverosamente avviando il procedimento in questione in ragione di quanto segnalato dalla stazione appaltante, non ha acquisito tutti gli elementi di fatto, necessari al fine di svolgere una compiuta valutazione dell’accaduto, onde comprendere se effettivamente fosse sussistente quell’ingiustificata omissione a carico da parte dell’operatore economico.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato sembra piuttosto che l’Autorità si sia assestata sulla motivazione posta a sostegno dell’esclusione della ricorrente dalla gara in questione e sulla convinzione che, essendo la stazione appaltante sottoposta alla procedura dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 41, d.lgs. n. 159/2011, tutti i poteri di amministrazione ordinaria andassero attribuiti all’amministratore giudiziario – essendo irrilevante la nomina di un amministratore “civilistico”- seppure successiva all’ammissione della ricorrente alla procedura ed avallata, come emerso nel corso del procedimento, dal giudice delegato incaricato di vigilare e sovrintendere sulla procedura.

In altri termini l’Anac, nel verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ha omesso di acquisire tutte le informazioni necessarie a verificare i poteri attribuiti all’amministratore civilistico – firmatario degli atti di gara – assestandosi sulla tesi per cui ogni atto doveva essere necessariamente riconducibile all’amministratore giudiziario, senza considerare che, nello svolgimento di tali procedure - la cui finalità è quella della conservazione dell’impresa, mediante prosecuzione dell’attività aziendale - in assenza di specifica disciplina di segno contrario è l’impulso del g.d., che ha specifici poteri regolatori, a guidare e giustificare i poteri attribuiti agli organi.

Sotto questo profilo la trasmissione dei decreti n. 35/19 e 5 – bis/23 di apertura e proroga dell’amministrazione giudiziaria poteva considerarsi idonea a comprovare quanto richiesto dalla stazione appaltante dal punto di vista della parte ricorrente, non essendo chiaro, sino al momento in cui è intervenuta la sua esclusione dalla gara, che l’amministrazione con tale richiesta intendesse domandare delucidazioni sul soggetto legittimato a sottoscrivere la documentazione di gara.

A riprova di tale circostanza nel corso del procedimento avviato dall’Anac, momento in cui è stato chiaro che la questione riguardava la sussistenza di poteri legittimanti l’ing. -OMISSIS- alla sottoscrizione degli atti di gara, è stato prodotto il decreto del 23 settembre 2022, in cui il g.d. della procedura ha autorizzato la convocazione di un’assemblea straordinaria per la nomina dell’amministratore con “poteri contenuti nell’ordinaria amministrazione della società da esercitarsi, nel caso di impegni di spesa, previa autorizzazione sistematica dell’amministratore giudiziario”.

Ciò nonostante, il suddetto documento non è considerato nella motivazione del provvedimento, sebbene da tale atto sia possibile evincere che i poteri di ordinaria amministrazione, da quel momento in poi, erano attribuiti all’amministratore “civilistico” e che, nel solo caso in cui prevedessero degli impegni di spesa, sarebbero stati sottoposti ad un’autorizzazione “sistematica” (da intendersi verosimilmente come massiva) dell’amministratore giudiziario. Anche ammettendo che Anac conservasse dei dubbi in ordine alla valenza da attribuire all’autorizzazione dell’amministratore giudiziario, nessuna verifica è stata effettuata in tal senso, con ciò palesando il difetto nell’istruttoria che ha condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento.

In altri termini, la motivazione dell’Anac muove dal presupposto, considerato indefettibile e, pertanto, apodittico, secondo cui unico soggetto legittimato alla firma degli atti di gara dovesse essere l’amministratore giudiziario, senza che sia stato opportunamente verificato se, nelle circostanze che connotavano lo specifico andamento di quella procedura di amministrazione giudiziaria, vi fosse un provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, di segno diverso.

Va ribadito, in proposito, che se è del tutto condivisibile quanto affermato dall’Anac in merito ai poteri dell’amministratore “civilistico” già incardinato al momento dell’apertura della procedura di amministrazione giudiziaria, in questo caso l’amministratore è stato nominato proprio su invito del giudice delegato della procedura, il che avrebbe dovuto condurre a valutazioni diverse ed ulteriori, non fondate sugli automatismi che connotano la prima ipotesi.

5. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso.

6. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore