Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 782

Deve essere considerato servizio standardizzato quello che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità. in questo caso, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificato dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio. Peraltro, nel caso di un servizio di natura intellettuale che si caratterizza nell’esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno ‘standard’.  Inoltre, per l’affidamento di forniture e di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate, è facoltà dell’amministrazione ricorrere al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’art. 36, comma 9 bis, d.lgs. 50 del 2016, relativo ai contratti sotto soglia, e l’art. 1 d.l. 76/2020 prevedono un regime speciale che rimette alla stazione appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, fatta eccezione, come si è detto, per le sole ipotesi di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, d.lgs. 50 del 2016. Ne consegue che non trova applicazione l’obbligo, ricavabile dall’art. 95, commi 4 e 5 d.lgs. n. 50 cit. di una motivazione specifica della scelta. Ne consegue che, per i servizi standardizzati, è consentito scegliere se procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o con quello del prezzo più basso. Se i servizi non sono standardizzati la preferenza va al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

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