Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7748

(…) [è] un preciso onere di diligenza delle imprese concorrenti quello di formulare e scandire in modo preciso, corretto e compiutamente cadenzato i termini della propria offerta, tenendo (con rigida prescrizione, peraltro inequivocamente desumibile anche dalla lex specialis) separati non solo gli elementi tecnici da quelli economici (la cui inappropriata commistione sarebbe fonte di potenziale alterazione del corretto apprezzamento della stazione appaltante, potendo condizionare con la sopravvalutazione del dato meramente economico la stima della bontà tecnica della proposta prestazionale), ma anche, e prima ancora, la documentazione amministrativa (preordinata a qualificare, sul piano soggettivo dei requisiti di partecipazione, l’offerente) dalla vera e propria “proposta” (avente i tratti della dichiarazione prenegoziale impegnativa, e che definisce, sul piano oggettivo, la congruità rispetto alle richieste formalizzate negli atti di indizione).

 

 

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