Cons. Stato, sez. VII, 23 maggio 2022, n. 4076

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in seguito alle statuizioni rese dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nelle pronunce 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, si pongono in contrasto con il diritto eurounitario e, segnatamente, con gli articoli 49 TFUE e 12 della 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, così da imporne sia ai giudici nazionali sia all’Amministrazione la disapplicazione e da indurre a ritenere tamquam non esset i provvedimenti amministrativi rilasciati in applicazione delle medesime. Le concessioni già in essere, tuttavia, continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 così da consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre le procedure di gara richieste per l’affidamento delle medesime ad altri eventuali nuovi aspiranti (1).

 

(1) In senso conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 616; Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1416; Id., sez. I, 24 maggio 2021, n. 160; Id., ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18; Id., sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 229.

 

 

 

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