Cons. Stato, Sez. II, 09 maggio 2022, n. 3585
Il progettista “indicato”, ancorché non formalmente concorrente in una procedura di gara, deve rilasciare in ogni caso una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. La carenza di uno dei requisiti di ordine generale rileva ai fini dell’emissione del provvedimento di esclusione del concorrente “principale” e della possibile successiva escussione della cauzione provvisoria. L’incameramento della cauzione sostanzia un effetto della violazione delle regole comportamentali che presidiano i rapporti tra i partecipanti alla gara e la stazione appaltante, nella prospettiva dell’assunzione da parte dei primi del rischio di circostanze, anche non ad essi imputabili, idonee tuttavia a comprometterli, a partire dalla dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara.