Consiglio di Stato, Sez. V, 24 Marzo 2022 n. 2160
È ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione alle procedure negoziate o comunque a quelle in cui la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione, prefigurandosi nel sistema degli affidamenti disciplinato dal Codice dei contratti pubblici una chiara contrapposizione tra procedure aperte, da un lato, e procedure negoziate e affidamenti diretti, dall’altro (anche a seguito delle modifiche di cui all’art. 51 del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021), che impone il rispetto del principio di rotazione soltanto per tali ultime modalità di scelta del contraente.
Tuttavia, se è infatti condivisibile l’affermazione giurisprudenziale che l’opzione di escludere l’affidatario uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata non necessita di specifica motivazione, non può dubitarsi del fatto che il provvedimento impugnato debba comunque contenere (o anche soltanto logicamente presupporre) l’adozione di detta opzione da parte della stazione appaltante.