Cons. GARS, Sez. Giur.le, 16 giugno 2022, n. 692

Non è causa di interruzione, né di proroga del termine lungo di impugnazione, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza che occorra durante la prima metà del termine lungo di impugnazione, vale a dire nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza

In base al chiaro tenore letterale dell’art. 328, commi 1 e 3, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ex art. 79, comma 2, c.p.a., la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla:

a) è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.;

b) è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione (art. 328, comma 3, c.p.a.), ossia dal quarto al sesto mese del termine lungo di sei mesi;

c) vero è che l’art. 328, comma 3, c.p.c. regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale (che non è stato adeguato alla nuova disciplina del termine lungo semestrale); tuttavia, non ne deriva la tacita abrogazione dell’art. 328, comma 3, c.p.c., che si tradurrebbe nella perdita di tutela dell’erede della parte che decede dopo la pubblicazione della sentenza. Infatti, come affermato dalla Corte di cassazione, nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69/2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento[1];

d) per l’effetto, non è causa di interruzione né di proroga del termine lungo di impugnazione, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, che occorra durante la prima metà del termine lungo di impugnazione, vale a dire nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza.

Non è sostenibile la diversa esegesi dell’art. 328, comma 3, c.p.c., secondo cui l’erede della parte che muore dopo la sentenza, dovrebbe avere sempre a disposizione l’intero termine lungo di impugnazione pari a sei mesi, perché tale esegesi comporta una non consentita interpretazione estensiva di una norma di proroga che ha carattere eccezionale. Invero, il termine lungo di impugnazione risponde ad esigenze di certezza, e la proroga di esso è possibile solo in presenza di norme eccezionali e non estensibili oltre i casi in essi previsti. Il legislatore ha stabilito che l’evento morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza è rilevante solo se si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione, e non se si verifica durante la prima metà del decorso di tale termine, e tale opzione normativa non è derogabile in via esegetica.

LEGGI LA SENTENZA

 

 

Pubblicato il 16/06/2022

N. 00692/2022REG.PROV.COLL.

N. 00548/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da
Francesca Figuera, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Figuera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Senfett, Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2625/2020, resa tra le parti

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come specificato in udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. E’ appellata la sentenza del Tar Sicilia – Catania, 14.10.2020 n. 2625 non notificata.

Con decreto presidenziale 26.4.2022 è stata fissata la presente udienza ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. ed è stata rilevata d’ufficio la tardività dell’appello, con argomenti da cui non c’è ragione di discostarsi nella presente decisione.

2. In vista dell’udienza odierna parte appellante ha proposto una lettura dell’art. 328 c.p.c. diversa da quella indicata nel citato decreto presidenziale, in base alla quale l’erede della parte colpita da morte dopo la pubblicazione della sentenza, avrebbe sempre il pieno termine lungo di impugnazione pari a sei mesi.

Il Comune di Aci Reale in vista dell’udienza odierna, con memoria depositata l’8.6.2022, ha chiesto dichiararsi la tardività e comunque la infondatezza dell’appello.

3. L’appello è irricevibile.

3.1. Dato che la sentenza appellata risulta pubblicata il 14.10.2020 e non notificata, il termine lungo per appellare scadeva il 14.4.2021. L’appello risulta spedito per la notificazione in data 27.4.2021 e quindi dopo la scadenza del termine lungo semestrale.

3.2. E’ stato esibito un certificato di morte della parte del giudizio di primo grado, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, e in particolare in data 28.10.2021.

Tale evento non ha tuttavia determinato l’interruzione del termine lungo per appellare e una nuova sua decorrenza a partire dal 28 ottobre 2021.

Invero, in base al chiaro tenore letterale dell’art. 328 commi 1 e 3 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ex art. 79 comma 2 c.p.a., la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla:

a) è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.;

b) è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione (art. 328 comma 3 c.p.a.), ossia dal quarto al sesto mese del termine lungo di sei mesi;

c) vero è che l’art. 328 comma 3 c.p.c. regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale, e non è stato adeguato alla nuova disciplina del termine lungo semestrale; tuttavia, non ne deriva la tacita abrogazione dell’art. 328 comma 3 c.p.c., che si tradurrebbe nella perdita di tutela dell’erede della parte che decede dopo la pubblicazione della sentenza; invece, secondo la Corte di cassazione, l’art. 328 comma 3 c.p.c. va interpretato alla luce della nuova disciplina del termine lungo semestrale, sicché rileva a fini di proroga l’evento morte che si verifica nella prima metà del termine lungo di sei mesi, ossia nei primi tre mesi: “Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69/2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c.va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento” (Cass. civ. II, 30.7.2019 n. 20529);

d) per l’effetto, non è causa di interruzione né di proroga del termine lungo di impugnazione, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, che occorra durante la prima metà del termine lungo di impugnazione, vale a dire nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza (Cass. civ., I, 29.9.1999 n. 10789: “Verificatasi la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, i termini per impugnare sono disciplinati esclusivamente dall'art. 328 c.p.c., secondo cui il termine per impugnare è interrotto e il nuovo termine decorre dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza; qualora manchi tale rinnovazione l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'evento interruttivo, prevedendo l'art. 328, comma 3, una proroga di sei mesi (ndr ora tre mesi) dal giorno dell'evento per il solo caso che questo intervenga dopo sei mesi (ndr ora tre mesi) dalla pubblicazione della sentenza”).

Non è condivisibile la diversa esegesi dell’art. 328 comma 3 c.p.c. proposta da parte appellante, secondo cui l’erede della parte che muore dopo la sentenza, dovrebbe avere sempre a disposizione l’intero termine lungo di impugnazione pari a sei mesi, perché tale esegesi comporta una non consentita interpretazione estensiva di una norma di proroga che ha carattere eccezionale. Invero, il termine lungo di impugnazione risponde ad esigenze di certezza, e la proroga di esso è possibile solo in presenza di norme eccezionali e non estensibili oltre i casi in essi previsti. Il legislatore ha stabilito che l’evento morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza è rilevante solo se si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione, e non se si verifica durante la prima metà del decorso di tale termine, e tale opzione normativa non è derogabile in via esegetica.

3.3. Nel caso di specie, la morte della parte è avvenuta nel primo trimestre dopo la pubblicazione della sentenza, per cui non si è verificata alcuna interruzione del termine lungo di impugnazione che, iniziato a decorrere il 14.10.2020, è scaduto il 14.4.2021.

4. Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere


[1] Cass. civ., Sez. II, 30.7.2019, n. 20529.