Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2022, n. 1792
Ai fini del calcolo del dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione nel caso di accesso agli atti di gara, sottrarre i giorni impiegati per accedere agli atti non è compatibile con i principî affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 12 del 2 luglio 2020 e non pare del tutto compatibile con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale riconosciuto dal diritto nazionale (art. 24 Cost.) ed europeo in materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici.
Sotto la vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, il termine a disposizione del privato per esercitare il proprio diritto d’accesso era stato fissato espressamente dal legislatore in 10 giorni (art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. n. 163 del 2006).
Tale disposizione, sebbene non riprodotta nell’attuale codice dei contratti pubblici, per un’interpretazione conforme al contesto logico-giuridico di riferimento conduce a ritenere che la dilazione temporale del termine per la proposizione del ricorso sia «correlata all’esercizio dell’accesso nei quindici giorni previsti attualmente dall’art. 76 del vigente codice dei contratti pubblici (e, in precedenza, ai dieci giorni indicati invece dall’art. 79 del “primo” cod. contratti pubblici)».
Una diversa interpretazione, che pretenda di applicare il meccanismo della c.d. “sottrazione dei giorni” anche ad un’istanza d’accesso presentata entro un termine contenuto e ragionevole (e, comunque, non superiore ai suddetti quindici giorni), potrebbe risultare non del tutto in sintonia con i principi di legittimo affidamento e di proporzionalità.