Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 24 giugno 2021, n. 614
Il riscontro a carico della stazione appaltante di quelle che possono in teoria ritenersi gravi inadempienze professionali del concorrente rientra comunque nella discrezionalità della stessa stazione appaltante. La Corte di cassazione ha con chiarezza stabilito che, in tema di contenzioso per l’esclusione da gara di appalto per pregressa negligenza professionale, la decisione di esclusione (e di non esclusione) per “deficit di fiducia” è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso e/o futuro contraente. Pertanto il controllo del giudice amministrativo su tale valutazione discrezionale deve essere svolto ab estrinseco ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici, ma non è mai sostitutivo.