Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 26 aprile 2021, n. 371
C.g.a. 26 aprile 2021, n. 371 enuncia l'interessante principio, espressione del generale canone di buona fede processuale e del dovere di correttezza solidaristica, per cui “al fine di reprimere un “abuso del rinvio pregiudiziale”, sono da considerare inammissibili questioni pregiudiziali non pertinenti perché manifestamente irrilevanti per la soluzione del giudizio principale o perché del tutto generali o di natura meramente ipotetica, o, comunque, ove risulti in modo evidente che la richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione non presenta alcun legame concreto con l’oggetto della causa".
Aggiungono i giudici siciliani che "non è concepibile, nell’ambito di un corretto andamento processuale ispirato a leale collaborazione dei soggetti del processo, che una questione pregiudiziale, quale può essere la rimessione alla Corte di giustizia Ue, ben sollevabile prima della decisione della causa, venga prospettata solo dopo la decisione – parziale - della causa stessa, ove l’esito della decisione sia considerato non soddisfacente”.