Tar Emilia Romagna., sez. I, decr. 15 gennaio 2021, n. 30 - INTERESSE GENERALE

Va sospesa, in via cautelare, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, nella parte in cui dispone che sull’intero territorio della regione le istituzioni scolastiche di secondo grado devono ricorrere esclusivamente alla didattica digitale nell’esercizio dell’attività, introducendo un regime più restrittivo di quello previsto dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020 in tema di misure di contenimento dei contagi da Covid–19.

A un primo sommario esame, appare viziata[LG1]  da eccesso di potere l’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 3 dell’8/01/2021 con cui si dispone, al punto 1, che “su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” a partire dall’11 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021.

La Corte ritiene insufficienti e illogiche le motivazioni offerte a sostegno dell’irrigidimento delle misure per l’istruzione secondaria, introdotte dalla richiamata ordinanza; non meno, si appalesa un difetto di istruttoria posto a base della decisione amministrativa, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato.

In relazione a quest’ultimo rilievo, ritiene il TAR che nel provvedimento de quo difetti ogni riferimento a dati o indici specificamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado.

Anche la rilevazione della situazione epidemiologica di contesto, ove avvenuta, appare anacronistica, riferendosi a un periodo di tempo in cui le scuole secondarie erano chiuse da tempo.

Nel percorso argomentativo che ha condotto all’adozione dell’ordinanza, difettano, altresì, indicazioni fattuali atte a sorreggere validamente un giudizio prognostico sull’incremento dei contagi cui si perverrebbe svolgendo la didattica in presenza.

Pertanto, nelle parole del Collegio, il provvedimento integra “una immotivata ed eccessiva compressione”, se non anche la conculcazione integrale, del diritto degli studenti a frequentare la scuola quale luogo rilevante ai sensi dell’art.2 Cost.

Ivi[LG2] , invero, gli adolescenti possono sviluppare la loro personalità, formarsi e istruirsi, mediante insostituibili modalità di interazione, apprendimento e socializzazione. Un “benessere” non adeguatamente e in modo sufficiente assicurato dalla DAD, ove la formazione sociale dei discenti si svolge solo in forma mediata, poiché filtrata da uno schermo, e che appare potenzialmente foriera di discriminazioni, laddove non tutti gli studenti e le loro famiglie hanno in disponibilità gli strumenti a ciò necessari. Nemmeno, allo stato, l’amministrazione appare in grado di sopperire a tale discrasia di mezzi.

Peraltro, ammonisce ancora il Tar, le finalità ricercate dall’amministrazione con l’adozione dell’ordinanza sospesa, cioè l’impedimento di assembramenti e sovraffollamenti, possono essere risolte a monte dalla stessa[LG3] , adottando misure risolutive del problema, attraverso l’intervento sui trasporti pubblici di cui si avvale l’utenza scolastica e predisponendo sistemi frammentati di accesso alla scuola, nonché monitorando il corretto impiego dei dispositivi di protezione personale.

Gli sviluppi del processo andranno monitorati anche in relazione a un profilo per adesso solo lambito dal decreto del TAR: i ricorrenti hanno mosso censure ulteriori circa la legittimazione della Regione ad adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale, in materia di contenimento dei contagi, senza che quest’ultima preveda espressamente deroghe.

 [LG1]ad un primo sommario esame (siamo in una fase  cautelare ancora non discussa neppure innanzi al collegio)

 [LG2]C'è un punto che chiude il periodo?

 [LG3]possono essere risolte a monte dalla stessa (elimina "riscontrano...monte ")

 

LEGGI IL DECRETO

 

Pubblicato il 15/01/2021

N. 00030/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00025/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Sforzi, Maria Virgilio, Laura Dal Pra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia Romagna non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’ Emilia Romagna n. 3 del 8 gennaio 2021, nella parte in cui è stato disposto che su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgono esclusivamente attività didattica tramite ricorso alla didattica digitale integrata – DDI ( rectius: con modalità a distanza -DAD), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al provvedimento impugnato


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il DPCM 3/12/2020 e segnatamente l’art. 1 dal titolo “ misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che al comma 1 lettera s) così prevede: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattiche ai sensi del DPR 8/3/1999 n. 275 in modo che il 100 per cento delle attività didattiche siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che a decorrere dal 7 gennaio 2021 al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza…”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 24/12/2020 che all’art. 1 ( “ misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”) punto 1 prevede che “ ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID- 19 , le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8/3/1999 n. 275 in modo che dal 7 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata “;

Visto il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1 recate “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 che all’art. 4 ( dal titolo “ progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza” ) comma 3) così prescrive : “ dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l’attività didattica in presenza. La restante parte l’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza “ ;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 3 dell’8/01/2021 con cui si dispone ( punto 1) che “ su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata…” e tanto a partire dall’11 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021

Rilevato altresì che ,come peraltro riportato nella predetta ordinanza, nella Regione Emilia Romagna dal 10 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dell’art. 2 ( c.d. zona arancione ) del DPCM 3 dicembre 2020, allo stato ancora invariate ;

Dato atto che nell’ordinanza n. 3/2021 per cui è causa si riporta la nota a cura della Direzione Generale Cura della Persona , Salute e Welfare che “in riferimento all’andamento dell’epidemia da COVID- 19 in Emilia Romagna nella settimana compresa fra il 28 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021 sollecita l’adozione di ogni ulteriore misura di mitigazione più stringente atta a migliorare sia l’andamento della curva epidemica e l’incidenza del numero dei contagi sulla popolazione , giudicati preoccupanti, sia la pressione sui servizi che, in relazione al livello di occupazione dei posti letto per degenti COVID, concorrono a definire come “alta” la classificazione del rischio per la nostra Regione”

Rilevato che la succitata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna introduce per l’intero territorio regionale in tema di misure idonee al contenimento del contagio da virus Covid– 19 un regime più restrittivo di quello previsto dalla normativa statale sopra richiamata ;

Che , in relazione ai mezzi d’impugnazione qui fatti valere, va rinviata ogni valutazione delle censure pure dedotte in ricorso circa la legittimazione delle Regioni ad intervenire con propri provvedimenti recanti misure più restrittive in subjecta materia di quelle introdotte dalla normativa di rango primario a livello nazionale, senza che quest’ultima preveda espressamente deroghe ( questione da approfondire nella più appropriata sede di trattazione collegiale dell’incidente cautelare ) ;

Che l’impugnata ordinanza non si sottrae ai profili di illegittimità fondatamente dedotti sub specie della figura dell’eccesso di potere per insufficienza ed illogicità di motivazione e difetto di istruttoria di cui al quinto motivo di gravame ove si consideri , in particolare, che:

a) nel provvedimento de quo non vi è riferimento a dati o indici specificatamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado ;

b) ove avvenuta, la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la qui contestata misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo ( avendo peraltro parte ricorrente evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si sarebbero verificati cluster o focolai di sorta );

c) non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero ad un giudizio prognostico circa un più che probabile che non incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado

d) che in ogni caso neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale più che in altri contesti;

Considerato che :

e) l’impugnata ordinanza regionale va immotivatamente ( e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva ( se non a conculcare integralmente ) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti , condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente ( se non sufficientemente ) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici costituiti da videoterminali ( di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata )

f) l’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo , quella sanitaria e quella del diritto all’istruzione ;

g) d’altra parte, avuto riguardo al perseguimento delle finalità sottese all’adottate misure di divieto di didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado rappresentate in particolare dalla necessità di evitare assembramenti e sovraffollamenti , l’Amministrazione procedente può agire con misure che incidono , “ a monte” sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e “a valle” con misure organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola ( ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili ) e ferma restando una più stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e sanificanti .

Tutto ciò premesso, rilevato, dato atto e considerato, l’istanza di misure cautelari monocratiche appare meritevole di positivo apprezzamento con le conseguenze indicate in dispositivo


 

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione l’istanza di misure monocratiche cautelari avanzata dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordinanza del Presidente delle Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.3 dell’8/01/2021 nella parte in cui si dispone che “ su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata ..”

Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10 febbraio 2021

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 14 gennaio 2021.