Cons. Stato, sez. V, 12.11.2020, n. 6970.
La responsabilità per danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, giacché è improntata - secondo le previsioni contenute nelle direttive europee - a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l'esigenza di assicurare l'effettività del rimedio risarcitorio. In merito al profili di ristoro economico, il risarcimento per le spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara è ammissibile esclusivamente nel caso di responsabilità precontrattuale, mentre il danno da mancata aggiudicazione è riferito all’interesse positivo all’esecuzione del contratto e dunque al mancato utile. Ebbene, in relazione alla richiesta di condanna per il cosiddetto danno curriculare, è onere dell'impresa partecipante alla gara pubblica - la quale invochi il ristoro di tale danno patito per effetto della illegittima mancata aggiudicazione dell'appalto - fornire in sede giurisdizionale una prova adeguata in ordine all' an e al quantum delle voci di danno in parola.